n

Associazione Sergio Maiorano onlus

Via Vigna del Piano, 17 - 00060 - Riano (RM)

Telefono: 06/9081091- Cell 347 5759344
Fax: 06/9081091
E mail: associazionesergiomaioranoonlus

Codice fiscale: 97183430582

 

 

"B" COME BARRIERE ARCHITETTONICHE

 


LINK:

CO.IN.

CONSIGLI E PROGETTI DI UN PROGETTISTA



Cosa sono le barriere architettoniche

Normativa

Modifiche da apportare agli accessi dell'abitazione

Legge e contributi

 

 


COSA SONO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE


Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli che non permettono la completa mobilità alle persone temporaneamente o permanentemente in condizioni limitate di movimento o che si muovono con sedia a rotelle.
Non esiste un monitoraggio che "fotografi" la reale situazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici.

LA POPOLAZIONE INTERESSATA


Sono tre milioni gli italiani praticamente "reclusi" a causa della presenza di barriere architettoniche.
Circa il 20% delle popolazione della Unione Europea, secondo una ricerca realizzata dalla stessa Unione, è investita in modo più o meno diretto dalla limitazione derivante dalla presenza di barriere. In questa analisi si fa riferimento oltre che alle persone con handicap fisici permanenti, anche ad anziani con difficoltà deambulatoria, persone obese e, perfino, genitori con i passeggini. 
 

Molte persone con ridotte capacità motorie, visive o uditive, si trovano, purtroppo, ad essere ancora in parte discriminati poichè uno scalino o la larghezza di una porta sono loro di impedimento nelle varie occasioni di vita sociale.

Quali sono e come si possono superare quegli ostacoli che non permettono ad una persona di compiere autonomamente qualsiasi attività (studio, lavoro, tempo libero, accesso ad edifici pubblici, etc.)?

Le barriere architettoniche possono essere rappresentate da elementi architettonici (parcheggi, porte, scale, corridoi), da oggetti ed arredi (lavandini, armadi, tazze WC), da mancanza di taluni accorgimenti (corrimano, segnaletica opportuna) o da elementi che possono essere causa di infortuni (materiali sdrucciolevoli, porte in vetro non evidenziate, spigoli vivi...).
Nelle nostre città italiane sono ancora presenti tante barriere architettoniche, malgrado le leggi che ne impongono l'eliminazione.
E' necessario, perciò, insistere contemporaneamente nell'opera d'informazione e in quella di sensibilizzazione, allo scopo di ridurre le vere barriere, quelle psicologiche, che mantengono lo stato di emarginazione sociale, civile e lavorativa dei soggetti disabili.

Tener conto del problema in fase di progettazione non comporta quasi mai costi aggiuntivi rispetto alla realizzazione di strutture con barriere.
L'intervento successivo, quello per la loro eliminazione, implica, invece, costi aggiuntivi e i risultati spesso risultano insoddisfacenti.

La definizione sintetica di barriera architettonica la troviamo nel d.m. 236/89, art 2. E riassumibile :

A) gli ostacoli fisici che limitano e impediscano la mobilità dei cittadini, (quindi non solo dei disabili), principalmente e, ovviamente, tutti coloro che hanno capacità motorie ridotte o nulle;

 B) gli ostacoli che impediscono l'utilizzo di attrezzature e sevizi, (impianti sportivi, teatri, scuole, ascensori, bagni, ecc.);

C) la mancanza di dispositivi tecnici che impediscono ai disabili sensoriali, (ciechi e sordomuti in particolare), l'orientamento, e il riconoscimento di luoghi e fonti di pericolo, (per es.: predisposizione di tastiere con numeri in rilievo dei piani per l'ascensore e avvisatori acustici per i semafori , ecc.).

 

L'eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto del cittadino sancito dalla Costituzione.
Con la legge del 1989, finalmente, sono state introdotte tre condizioni, che dovrebbero essere rispettate anche in qualsiasi edificio privato:

1.   l'accessibilità

2.   l'adattabilità

3.   la visitabilità

Ancora, però, le cose da portare a termine sono tante.

Poiché risulta impossibile eliminare tutti gli oggetti di arredo che costituiscono una barriera o risolvere il problema con accorgimenti adeguati, si è sempre fatto ricorso a soluzioni o strumenti che hanno garantito alla persona disabile una certa autonomia.
Le soluzioni - gli ausili - possono essere lo scivolo di pendenza non superiore all'8%, l'ascensore, il montascala, i bastoni, la carrozzina e molti altri accorgimenti personalizzati.

 

COME MUOVERSI PIÙ FACILMENTE IN CASA E ALL'ESTERNO

 

Una volta abituatasi a muovere in casa in maniera autonoma, la persona disabile riuscirà a trovare le soluzioni che più le si adattano.
Alcuni accorgimenti utili per agevolare gli spostamenti in casa possono essere:

  • rimuovere i tappeti, perché possono avvolgersi alle ruote della carrozzina

  • usare solo tappeti a pelo corto, perché sono i più semplici su cui manovrare

  • se possible, rivestire la superficie dei pavimenti in legno o in linoleum

  • tenere gli oggetti di uso comune sempre in luoghi facilmente accessibili.

Per muoversi facilmente anche fuori della propria abitazione, in luoghi pubblici o comunque in locali non conosciuti, dovranno essere adottati alcuni accorgimenti.
Se si ha intenzione di recarsi in un nuovo ambiente, è utile informarsi prima sulle possibilità di accesso all'interno:

  • ubicazione delle rampe d'ingresso

  • quanti gradini eventualmente ci sono

  • di che tipo è la porta d'ingresso

  • se ci sono ascensori

Prima di recarsi, ad esempio, a teatro, ad un concerto o ad una manifestazione sportiva, sarà meglio accertarsi dell'eventuale disponibilità di spazi per le carrozzine: se non dovessero esserci, il disabile sarà costretto a sedersi sulle normali poltroncine od optare per restare nel corridoio.

Nel caso si voglia fare shopping, recarsi al supermercato o ai grandi magazzini, è altrettanto consigliabile informarsi sull'eventuale presenza di rampe o di ascensori per raggiungere i vari piani.

 

MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ACCESSI DELL'ABITAZIONE

 

Per accedere agli edifici è necessario che l'ingresso si trovi sullo stesso piano dei percorsi pedonali, oppure che ci siano rampe di accesso, di larghezza minima pari a 150cm e con una pendenza non superiore all'8%.
Nelle zone di ingresso, ogni rampa deve essere dotata di aree di disimpegno, e la superficie non deve essere inferiore a 130x130 cm.
Nel caso la lunghezza della rampa sia superiore ai 10 m, è meglio dotare quest'ultima di adeguati ripiani di sosta.
Lungo un lato della rampa va posto un corrimano, a circa 80 cm di altezza, costruito in materiale non scivoloso e di facile impugnatura.
Le scale rappresentano l'ostacolo maggiore per le persone in carrozzina.
La situazione va risolta con la costruzione di rampe, di ascensori o di pedane montacarrozzine. 
Le cabine degli ascensori devono avere una superficie minima pari a 130x150cm, la porta deve avere una larghezza superiore a 90cm, il quadro dei pulsanti deve essere collocato ad un'altezza compresa tra i 100 e i 130cm.
L'arresto deve essere al piano, e di fronte all'uscita occorre lasciare uno spazio libero di almeno due metri.

In alternativa all'ascensore, si può collocare una pedana monta-carrozzina: il suo impiego, però, è garantito dall'ingombro al vano scale durante l'uso.
Le soglie devono avere un dislivello massimo di 2,5 cm.
Le porte devono essere facilmente manovrabili, e la larghezza deve essere compresa tra 80 e 100cm.
La soluzione ideale consiste in porte scorrevoli munite di meccanismo automatico, altrimenti è meglio posizionare la maniglia (che deve essere di facile uso) ad un'altezza da terra che non deve superare i 100 cm.
 

Accessi

larghezza minima m 1,50- zona antistante l'ingresso minimo m. 1,50

Scale

·    altezza gradini max cm 6

·    piani antisdrucciolevoli

·    corrimano altezza cm 90

·    parapetti altezza m. 1

Scivoli o rampe 

·    pendenza max 8%

·    pianerottolo ogni 10 m di lunghezza della rampa, di 1,50 m. minimo di dimensione  

Piattaforma di distribuzione

·    superficie minima mq. 6 con il lato più corto non inferiore a m. 2

Parcheggi

·    scivoli di raccordo con i marciapiedi o passaggi pedonali

·    larghezza della piazzola m 3 (per  permettere al disabile di

salire in auto con la carrozzella ). Ulteriori chiarimenti si possono trovare nelle seguenti circolari del Ministero dei Lavori Pubblici :

N°        1270     del 28/6/79

N°         310      del  7/3/80

N°        1030     del 13/6/83

 Titolo III^ struttura edilizia in genere(art. 7-16)

Porte

·    larghezza minima cm. 85, (dimensione ottimale: cm.90)

·    in caso di porte successive deve essere assicurato un  interspazio di m.1,50

·    maniglie ad una altezza di 90 cm. circa

Servizi igienici

(Almeno uno dei servizi igienici previsti deve essere accessibile e riconosciuto da apposito segnale sulla porta)

·    le dimensioni minime devono essere di 1,80 x 1,80 m.

·    tazza wc ad altezza massima di cm 50

·    lavabo ad altezza massima di cm 80

·    corrimano orizzontali continui ad altezza massima di cm 80 e distanti dalla parete di cm 5

·    deve essere istallato un campanello elettrico

Ascensori

·    in tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere dotato di ascensore; 

·    dimensione minima della cabina : m. 1,50 di lunghezza per   m. 1,37 di larghezza;

·    porta scorrevole automaticamente con un apertura di cm. 90;

·    tastiera dei piani con i numeri in rilievo o in braille;

·    segnalazione acustica di arrivo al piano;

·    tastiera all'altezza massima di 1,20 m. da terra.

Comandi elettrici e di segnalazione

·    Tutti i comandi elettrici, ( interruttori, prese, campanelli di segnalazione, ecc), debbono essere ad una altezza massima da terra di 90 cm.      

·    Nonostante una normativa così dettagliata, gli enti pubblici erano restii alla loro - applicazione, ciò dovuto a scarsità di risorse e, soprattutto, alla mancanza di sensibilità nei confronti delle problematiche dell'handicap. Tanto e' vero questo, che il legislatore si vide costretto ritornare in argomento con un provvedimento che prevedeva sanzioni per chi non rispettava la normativa e finanziamenti per chi intendeva applicarla. Ci riferiamo alla legge 41 del 28/2/86 (legge finanziaria) - art.32 commi: 20-21-23-24-25. Normativa confermata e ampliata dalla legge  104/92 art. 24 .In particolare, stabilisce: "....tutte le opere  edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità' e la visitabilità di cui alla legge 13/89 ........sono eseguite in  conformità delle disposizioni  di cui alla legge 118/71 e del dpr 384/78......."

·    Segue il comma 3 che stabilisce come debbono essere presentati i progetti, la cui approvazione e' subordinata al rispetto delle norme di cui al comma 1. Non solo, si stabilisce che il progetto debba essere accompagnato da una dichiarazione di conformità alla legislazione in materia. Il comma   7 stabilisce sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti, qualora l'edificio pubblico o privato aperto al pubblico, sia in difformità  dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.                     

·    Infine l'art. 23 legge 104/92 detta disposizioni per agevolare l'accesso alle attività sportive, turistiche e ricreative, in particolare :

·    Enti Pubblici e  il Coni, debbono adeguare gli impianti sportivi di loro proprietà, ( comma 2).

·    Gli stabilimenti balneari debbono adeguare le strutture ai sensi del dpr 236/89 del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'art. 9 legge 13/89, (comma 3).

·    Le società che gestiscono le autostrade debbono adeguare  gli impianti ai sensi del su citato decreto ministeriale( comma 4 ).

·    Viene prevista la chiusura degli esercizi pubblici, nel caso i gestori discriminino i disabili, - norma che risente, chiaramente, di noti fatti accaduti in occasione delle ferie estive nelle nostre riviere -, (comma 5).

Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

"...Le principali  disposizioni contenute nella L. 13/89 ed integrate dalla L. 62/89, e circolare  del Ministero Lavori Pubblici del 22/6/89 n°1669, si applicano a tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o da ristrutturare, sia di proprietà privata che quelli di edilizia pubblica convenzionata......." (art 1 comma 1 L.13/89)

Cosa debbono prevedere i progetti (L.13/89 comma 3 art 1)

1- Tutte le parti comuni di qualsiasi edificio privato debbono permettere l'accesso di persona in carrozzella. Così come gli accessi alle singole unità immobiliari;

2- rampe scale che permettano l’installazione di servo scala o ascensore. Obbligo di prevedere l'ascensore se la costruzione ha oltre tre piani fuori terra, accesso all'ascensore in piano, (senza gradini).

Cosa dice la legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche da attuare negli edifici esistenti

Parti comuni nei condomini

Nel caso che in un condominio risieda un portatore di handicap e lo stesso, o chi ne esercita la tutela, intenda portare innovazioni alle parti comuni dello stabile atte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la mobilità, deve sottoporre all'approvazione dei condomini le innovazioni che intende apportare. Nel caso l'assemblea approvi, le spese delle innovazioni vengono suddivise tra i condomini come da regolamento. Nel caso in cui il condominio rifiuti di apportare le innovazioni o di non considerare la richiesta del disabile, fatta per iscritto, il disabile o il suo tutore può istallare, a sue spese, servoscala, nonchè strutture facilmente rimovibili. Può anche modificare l'ampiezza della porta d'accesso per rendere più agevole l'ingresso agli edifici, garage o ascensori. (L.13 art.2 comma 2).

Modifica interna di alloggio in affitto

Se le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio abitato dal disabile a titolo di inquilino, le innovazioni sono possibili previo autorizzazione del proprietario. le spese sono a carico del conduttore.

Per le misure minime da rispettare onde rendere accessibile un appartamento, si rimanda a quanto indicato nel c.m. 236/89.

Vale, infine, la pena di richiamare due concetti fondamentali per l'autonomia del disabile espressi nella c.m. 236/89 :

·    - Accessibilità come possibilità delle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di raggiungere un edificio e di fruire gli spazi in condizione di sicurezza ed autonomia.

·    - Visibilità come possibilità di accedere agli spazi di relazione ed almeno ad un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono da considerarsi spazi di relazione: gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio o dei luoghi di lavoro, (mense), servizio ed incontro, nei quali la persona entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Da quanto sopra riportato, si deduce che  tutte le aziende soggette all'obbligo di assumere disabili debbono avere accessibile e visitabile:

·    il settore produttivo

·    gli spogliatoi

·    almeno un servizio igienico

·    la mensa.

Per una disamina completa sulla progettazione  per garantire l'accessibilità ai disabili, rimandiamo alla circolare sopra citata.

LA NORMATIVA

La prima normativa legislativa e' contenuta negli art. 27 e 28 ex legge 118/71

L'art. 27 prevede che :

A) le nuove costruzioni di edifici pubblici, (compresi quelli scolastici, prescolastici, e di interesse sociale), debbono essere senza barriere architettoniche;

B) in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai disabili.

C) in tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici di nuova costruzione, debbono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti;

D) gli alloggi dell'edilizia economica e popolare , siti nei piani terreni, dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

L'art. 28, comma 1 lettera b, insiste particolarmente sulla necessità di rimuovere gli ostacoli negli edifici scolastici, per permettere l'accesso a ragazzi disabili .

La legge 118/71, però, rinviava l'attuazione di questi dettami legislativi ad un provvedimento attuativo, provvedimento che ha tardato 7 anni. Parliamo del dpr 384/78 ; decreto che fissa misure e caratteristiche tecniche che debbono avere : scivoli, parcheggi, accessi, ecc. a titolo indicativo :

·    Opere esterne all'edificio (titolo II artt.3-6)

·    Marciapiedi e percorsi pedonali:

·    larghezza minima m. 1,50

·    pavimentazione antisdrucciolevole

·    dislivello massimo dal piano stradale di cm 15

     scivolo per accedere al marciapiede :larghezza m. 1,50 - pendenza max 15%


Le prime indicazioni normative in materia di barriere architettoniche risalgono alla fine degli anni '60. Da allora si sono succeduti, tra decreti legge e circolari, più di 45 provvedimenti legislativi.
L'ultima novità normativa è rappresentata dal
Testo Unico sull'edilizia n° 380/2001

 

LEGGE 13/89 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

DESCRIZIONE



La Legge 13/89 prevede l'erogazione annuale di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.
I contributi possono essere concessi per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
I contributi vengono concessi anche per l'acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.

L'entità del contributo viene determinata:

  • sulla base delle spese sostenute e comprovate, per un massimo di € 7.101,28
  • sulla base delle somme trasferite al Comune dallo Stato tramite la Regione

La richiesta di contributo va fatta su apposito modulo.


CHI PUO' BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

  • I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
  • i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità

Da tenere a mente che i lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda.


CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

  1. il portatore di handicap
  2. l'esercente, la potestà o la tutela sul soggetto portatore di handicap


CHE COSA BISOGNA PRESENTARE

  • Domanda al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile, in carta bollata da €10,33 il 1° marzo
  • descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista
  • certificato medico, rilasciato da qualsiasi medico (o dall'U.L.S.S competente in caso di invalidità totale) e richiesta di precedenza per l'assegnazione di contributi


ENTITA' DEL CONTRIBUTO

I
l contributo è erogato in rapporto alla spesa sostenuta:

  • spesa fino a 2.582,28 euro: contributo fino alla copertura della spesa
  • spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro: contributo di € 2.582,28 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi 2.582,28 euro (esempio: spesa sostenuta € 7.746,85; contributo € 2.582,28 + € 1.291,14 pari al 25 % dei rimanenti 5.164,56 euro)
  • spesa dai 12.911,42 ai 51.645,68 euro: contributo di 5.164,56 euro più il 5% della spesa che eccede i primi 12.911,42 euro (esempio: spesa sostenuta € 28.405,12; contributo € 5.164,56 + € 774,68 = 5% dei rimanenti 15.493,70 euro)


TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

  • Assegnazione del contributo entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione della somma disponibile per il Comune
  • l'erogazione del contributo avviene dopo l'assegnazione, previa esecuzione dei lavori ed entro 60 giorni dalla presentazione della fattura dopo la conclusione dei lavori

Le domande non soddisfatte nell'anno in corso per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: giovedì 17 febbraio 2005