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"B" COME
BARRIERE ARCHITETTONICHE

LINK:
CO.IN.
CONSIGLI E PROGETTI DI UN PROGETTISTA
Cosa sono le barriere architettoniche
Normativa
Modifiche da apportare agli accessi
dell'abitazione
Legge e contributi
COSA
SONO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli
ostacoli che non permettono la completa mobilità alle persone
temporaneamente o permanentemente in condizioni limitate di movimento
o che si muovono con sedia a rotelle.
Non esiste un monitoraggio che "fotografi" la reale situazione delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici.
LA POPOLAZIONE INTERESSATA
Sono tre milioni gli italiani praticamente "reclusi"
a causa della presenza di barriere architettoniche.
Circa il 20% delle popolazione della Unione Europea, secondo una
ricerca realizzata dalla stessa Unione, è investita in modo più o meno
diretto dalla limitazione derivante dalla presenza di barriere. In
questa analisi si fa riferimento oltre che alle persone con handicap
fisici permanenti, anche ad anziani con difficoltà deambulatoria,
persone obese e, perfino, genitori con i passeggini.
Molte
persone con ridotte capacità motorie, visive o uditive, si trovano,
purtroppo, ad essere ancora in parte discriminati poichè uno scalino o
la larghezza di una porta sono loro di impedimento nelle varie
occasioni di vita sociale.
Quali sono e come si possono superare quegli ostacoli che non
permettono ad una persona di compiere autonomamente qualsiasi attività
(studio, lavoro, tempo libero, accesso ad edifici pubblici, etc.)?
Le barriere architettoniche possono essere rappresentate da
elementi architettonici (parcheggi, porte, scale, corridoi), da
oggetti ed arredi (lavandini, armadi, tazze WC), da mancanza di taluni
accorgimenti (corrimano, segnaletica opportuna) o da elementi che
possono essere causa di infortuni (materiali sdrucciolevoli, porte in
vetro non evidenziate, spigoli vivi...).
Nelle nostre città italiane sono ancora presenti tante barriere
architettoniche, malgrado le leggi che ne impongono l'eliminazione.
E' necessario, perciò, insistere contemporaneamente nell'opera
d'informazione e in quella di sensibilizzazione, allo scopo di ridurre
le vere barriere, quelle psicologiche, che mantengono lo stato di
emarginazione sociale, civile e lavorativa dei soggetti disabili.
Tener conto del problema in fase di progettazione non
comporta quasi mai costi aggiuntivi rispetto alla realizzazione di
strutture con barriere.
L'intervento successivo, quello per la loro eliminazione, implica,
invece, costi aggiuntivi e i risultati spesso
risultano insoddisfacenti.
La
definizione sintetica di barriera architettonica la troviamo nel d.m.
236/89, art 2. E riassumibile :
A) gli ostacoli
fisici che limitano e impediscano la mobilità dei cittadini, (quindi
non solo dei disabili), principalmente e, ovviamente, tutti coloro che
hanno capacità motorie ridotte o nulle;
B) gli ostacoli
che impediscono l'utilizzo di attrezzature e sevizi, (impianti
sportivi, teatri, scuole, ascensori, bagni, ecc.);
C) la mancanza di
dispositivi tecnici che impediscono ai disabili sensoriali, (ciechi e
sordomuti in particolare), l'orientamento, e il riconoscimento di
luoghi e fonti di pericolo, (per es.: predisposizione di tastiere con
numeri in rilievo dei piani per l'ascensore e avvisatori acustici per
i semafori , ecc.).
L'eliminazione delle barriere
architettoniche è un diritto del cittadino sancito dalla
Costituzione.
Con la legge del 1989, finalmente, sono state introdotte tre
condizioni, che dovrebbero essere rispettate anche in qualsiasi
edificio privato:
1.
l'accessibilità
2.
l'adattabilità
3.
la visitabilità
Ancora,
però, le cose da portare a termine sono tante.
Poiché
risulta impossibile eliminare tutti gli oggetti di arredo che
costituiscono una barriera o risolvere il problema con accorgimenti
adeguati, si è sempre fatto ricorso a soluzioni o strumenti che hanno
garantito alla persona disabile una certa autonomia.
Le soluzioni - gli ausili - possono essere lo scivolo di
pendenza non superiore all'8%, l'ascensore, il montascala, i bastoni,
la carrozzina e molti altri accorgimenti personalizzati.
COME MUOVERSI PIÙ FACILMENTE IN CASA E ALL'ESTERNO
Una
volta abituatasi a muovere in casa in maniera autonoma, la persona
disabile riuscirà a trovare le soluzioni che più le si adattano.
Alcuni accorgimenti utili per agevolare gli spostamenti in casa
possono essere:
-
rimuovere i tappeti,
perché possono avvolgersi alle ruote della carrozzina
-
usare solo tappeti a
pelo corto, perché sono i più semplici su cui manovrare
-
se possible, rivestire
la superficie dei pavimenti in legno o in linoleum
-
tenere gli oggetti di
uso comune sempre in luoghi facilmente accessibili.
Per
muoversi facilmente anche fuori della propria abitazione, in
luoghi pubblici o comunque in locali non conosciuti, dovranno essere
adottati alcuni accorgimenti.
Se si ha intenzione di recarsi in un nuovo ambiente, è utile
informarsi prima sulle possibilità di accesso all'interno:
-
ubicazione delle rampe
d'ingresso
-
quanti gradini
eventualmente ci sono
-
di che tipo è la porta
d'ingresso
-
se ci sono ascensori
Prima
di recarsi, ad esempio, a teatro, ad un concerto o ad
una manifestazione sportiva, sarà meglio accertarsi
dell'eventuale disponibilità di spazi per le carrozzine: se non
dovessero esserci, il disabile sarà costretto a sedersi sulle normali
poltroncine od optare per restare nel corridoio.
Nel caso si voglia fare shopping, recarsi al supermercato
o ai grandi magazzini, è altrettanto
consigliabile informarsi sull'eventuale presenza di rampe o di
ascensori per raggiungere i vari piani.
MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ACCESSI
DELL'ABITAZIONE
Per
accedere agli edifici è necessario che l'ingresso
si trovi sullo stesso
piano dei percorsi pedonali, oppure che ci siano rampe
di accesso, di larghezza minima pari a 150cm e con una
pendenza non superiore all'8%.
Nelle zone di ingresso, ogni rampa deve essere dotata di
aree di disimpegno,
e la superficie non deve essere inferiore a 130x130 cm.
Nel caso la lunghezza della rampa sia superiore ai 10 m, è meglio
dotare quest'ultima di adeguati
ripiani di sosta.
Lungo un lato della rampa va posto un
corrimano, a circa
80 cm di altezza, costruito in materiale non scivoloso e di facile
impugnatura.
Le scale
rappresentano l'ostacolo maggiore per le persone in carrozzina.
La situazione va risolta con la costruzione di rampe, di ascensori o
di pedane montacarrozzine.
Le cabine degli
ascensori devono
avere una superficie minima pari a 130x150cm, la porta deve avere una
larghezza superiore a 90cm, il
quadro dei pulsanti deve
essere collocato ad un'altezza compresa tra i 100 e i 130cm.
L'arresto deve essere al piano, e di fronte all'uscita occorre
lasciare uno spazio libero di almeno due metri.
In
alternativa all'ascensore, si può collocare una pedana
monta-carrozzina: il suo impiego, però, è garantito
dall'ingombro al vano scale durante l'uso.
Le soglie devono avere un dislivello massimo di 2,5 cm.
Le porte devono essere facilmente manovrabili, e la larghezza deve
essere compresa tra 80 e 100cm.
La soluzione ideale consiste in
porte scorrevoli munite di meccanismo automatico,
altrimenti è meglio posizionare la maniglia (che deve essere di facile
uso) ad un'altezza da terra che non deve superare i 100 cm.
Accessi
larghezza minima
m 1,50- zona antistante l'ingresso minimo m. 1,50
Scale
· altezza
gradini max cm 6
·
piani antisdrucciolevoli
·
corrimano altezza cm 90
·
parapetti altezza m. 1
Scivoli o
rampe
· pendenza max
8%
·
pianerottolo ogni 10 m di lunghezza della rampa, di 1,50 m. minimo di
dimensione
Piattaforma di
distribuzione
· superficie
minima mq. 6 con il lato più corto non inferiore a m. 2
Parcheggi
· scivoli di
raccordo con i marciapiedi o passaggi pedonali
·
larghezza della piazzola m 3 (per permettere al disabile di
salire in auto
con la carrozzella ). Ulteriori chiarimenti si possono trovare nelle
seguenti circolari del Ministero dei Lavori Pubblici :
N° 1270
del 28/6/79
N° 310
del 7/3/80
N° 1030
del 13/6/83
Titolo III^
struttura edilizia in genere(art. 7-16)
Porte
· larghezza
minima cm. 85, (dimensione ottimale: cm.90)
·
in caso di porte successive deve essere assicurato un interspazio di
m.1,50
·
maniglie ad una altezza di 90 cm. circa
Servizi
igienici
(Almeno uno dei
servizi igienici previsti deve essere accessibile e riconosciuto da
apposito segnale sulla porta)
·
le dimensioni minime devono essere di 1,80 x 1,80 m.
·
tazza wc ad altezza massima di cm 50
·
lavabo ad altezza massima di cm 80
·
corrimano orizzontali continui ad altezza massima di cm 80 e distanti
dalla parete di cm 5
·
deve essere istallato un campanello elettrico
Ascensori
· in tutti gli
edifici con più di un piano fuori terra deve essere dotato di
ascensore;
·
dimensione minima della cabina : m. 1,50 di lunghezza per m. 1,37 di
larghezza;
·
porta scorrevole automaticamente con un apertura di cm. 90;
·
tastiera dei piani con i numeri in rilievo o in braille;
·
segnalazione acustica di arrivo al piano;
·
tastiera all'altezza massima di 1,20 m. da terra.
Comandi
elettrici e di segnalazione
· Tutti i
comandi elettrici, ( interruttori, prese, campanelli di segnalazione,
ecc), debbono essere ad una altezza massima da terra di 90 cm.
·
Nonostante una normativa così dettagliata, gli enti pubblici erano
restii alla loro - applicazione, ciò dovuto a scarsità di risorse e,
soprattutto, alla mancanza di sensibilità nei confronti delle
problematiche dell'handicap. Tanto e' vero questo, che il legislatore
si vide costretto ritornare in argomento con un provvedimento che
prevedeva sanzioni per chi non rispettava la normativa e finanziamenti
per chi intendeva applicarla. Ci riferiamo alla legge 41 del 28/2/86
(legge finanziaria) - art.32 commi: 20-21-23-24-25. Normativa
confermata e ampliata dalla legge 104/92 art. 24 .In particolare,
stabilisce: "....tutte le opere edilizie riguardanti edifici
pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di
limitare l’accessibilità' e la visitabilità di cui alla legge 13/89
........sono eseguite in conformità delle disposizioni di cui alla
legge 118/71 e del dpr 384/78......."
·
Segue il comma 3 che stabilisce come debbono essere presentati i
progetti, la cui approvazione e' subordinata al rispetto delle norme
di cui al comma 1. Non solo, si stabilisce che il progetto debba
essere accompagnato da una dichiarazione di conformità alla
legislazione in materia. Il comma 7 stabilisce sanzioni per il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti, qualora l'edificio pubblico o privato aperto al
pubblico, sia in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche.
·
Infine l'art. 23 legge 104/92 detta disposizioni per agevolare
l'accesso alle attività sportive, turistiche e ricreative, in
particolare :
·
Enti Pubblici e il Coni, debbono adeguare gli impianti sportivi di
loro proprietà, ( comma 2).
·
Gli stabilimenti balneari debbono adeguare le strutture ai sensi
del dpr
236/89 del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'art. 9 legge 13/89,
(comma 3).
·
Le società che gestiscono le autostrade debbono adeguare gli impianti
ai sensi
del su citato decreto ministeriale( comma 4 ).
·
Viene prevista la chiusura degli esercizi pubblici, nel caso i gestori
discriminino i disabili, - norma che risente, chiaramente, di noti
fatti accaduti in occasione delle ferie estive nelle nostre riviere -,
(comma 5).
Abbattimento
delle barriere architettoniche negli edifici privati
"...Le
principali disposizioni contenute nella L. 13/89 ed integrate dalla
L. 62/89, e circolare del Ministero Lavori Pubblici del 22/6/89
n°1669, si applicano a tutti i progetti relativi alla costruzione di
nuovi edifici o da ristrutturare, sia di proprietà privata che quelli
di edilizia pubblica convenzionata......." (art 1 comma 1 L.13/89)
Cosa debbono
prevedere i progetti (L.13/89 comma 3 art 1)
1- Tutte le parti
comuni di qualsiasi edificio privato debbono permettere l'accesso di
persona in carrozzella. Così come gli accessi alle singole unità
immobiliari;
2- rampe scale
che permettano l’installazione di servo scala o ascensore. Obbligo di
prevedere l'ascensore se la costruzione ha oltre tre piani fuori
terra, accesso all'ascensore in piano, (senza gradini).
Cosa dice la
legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche da attuare
negli edifici esistenti
Parti comuni
nei condomini
Nel caso che in
un condominio risieda un portatore di handicap e lo stesso, o chi ne
esercita la tutela, intenda portare innovazioni alle parti comuni
dello stabile atte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la
mobilità, deve sottoporre all'approvazione dei condomini le
innovazioni che intende apportare. Nel caso l'assemblea approvi, le
spese delle innovazioni vengono suddivise tra i condomini come da
regolamento. Nel caso in cui il condominio rifiuti di apportare le
innovazioni o di non considerare la richiesta del disabile, fatta per
iscritto, il disabile o il suo tutore può istallare, a sue spese,
servoscala, nonchè strutture facilmente rimovibili. Può anche
modificare l'ampiezza della porta d'accesso per rendere più agevole
l'ingresso agli edifici, garage o ascensori. (L.13 art.2 comma 2).
Modifica
interna di alloggio in affitto
Se le innovazioni
debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio abitato dal disabile a
titolo di inquilino, le innovazioni sono possibili previo
autorizzazione del proprietario. le spese sono a carico del
conduttore.
Per le misure
minime da rispettare onde rendere accessibile un appartamento, si
rimanda a quanto indicato nel c.m. 236/89.
Vale, infine, la
pena di richiamare due concetti fondamentali per l'autonomia del
disabile espressi nella c.m. 236/89 :
·
- Accessibilità come possibilità delle persone con ridotta capacità
motoria o sensoriale di raggiungere un edificio e di fruire gli spazi
in condizione di sicurezza ed autonomia.
·
- Visibilità come possibilità di accedere agli spazi di relazione ed
almeno ad un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono da
considerarsi spazi di relazione: gli spazi di soggiorno o pranzo
dell'alloggio o dei luoghi di lavoro, (mense), servizio ed incontro,
nei quali la persona entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
Da quanto sopra
riportato, si deduce che tutte le aziende soggette all'obbligo di
assumere disabili debbono avere accessibile e visitabile:
·
il settore produttivo
·
gli spogliatoi
· almeno un
servizio igienico
· la mensa.
Per una disamina
completa sulla progettazione per garantire l'accessibilità ai
disabili, rimandiamo alla circolare sopra citata.
LA NORMATIVA
La prima
normativa legislativa e' contenuta negli art. 27 e 28 ex legge 118/71
L'art. 27 prevede
che :
A) le nuove
costruzioni di edifici pubblici, (compresi quelli scolastici,
prescolastici, e di interesse sociale), debbono essere senza barriere
architettoniche;
B) in nessun
luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai
disabili.
C) in tutti i
luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici di nuova
costruzione, debbono prevedere e riservare posti per disabili non
deambulanti;
D) gli alloggi
dell'edilizia economica e popolare , siti nei piani terreni, dovranno
essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di
deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
L'art. 28, comma
1 lettera b, insiste particolarmente sulla necessità di rimuovere gli
ostacoli negli edifici scolastici, per permettere l'accesso a ragazzi
disabili .
La legge 118/71,
però, rinviava l'attuazione di questi dettami legislativi ad un
provvedimento attuativo, provvedimento che ha tardato 7 anni. Parliamo
del dpr 384/78 ; decreto che fissa misure e caratteristiche tecniche
che debbono avere : scivoli, parcheggi, accessi, ecc. a titolo
indicativo :
· Opere
esterne all'edificio (titolo II artt.3-6)
·
Marciapiedi e percorsi pedonali:
·
larghezza minima m. 1,50
·
pavimentazione antisdrucciolevole
·
dislivello massimo dal piano stradale di cm 15
scivolo per
accedere al marciapiede :larghezza m. 1,50 - pendenza max 15%
Le
prime indicazioni normative in materia di barriere architettoniche
risalgono alla fine degli anni '60. Da allora si sono succeduti, tra
decreti legge e circolari, più di 45 provvedimenti legislativi.
L'ultima novità normativa è rappresentata dal
Testo Unico
sull'edilizia n° 380/2001
LEGGE
13/89 - BARRIERE ARCHITETTONICHE
DESCRIZIONE
La Legge 13/89 prevede l'erogazione annuale di contributi per
l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.
I contributi possono essere concessi per interventi su immobili
privati già esistenti ove risiedono in forma effettiva, stabile ed
abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
I contributi vengono concessi anche per l'acquisto di attrezzature
finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità su immobili
adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.
L'entità del contributo viene determinata:
-
sulla base delle spese sostenute e comprovate, per un
massimo di € 7.101,28
-
sulla base delle somme trasferite al Comune dallo
Stato tramite la Regione
La richiesta di contributo va fatta su apposito modulo.
CHI PUO' BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
-
I
disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di
carattere motorio e i non vedenti
-
coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
-
i
condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
-
i
centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati
all'assistenza di persone con disabilità
Da tenere a mente che i lavori
devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda.
CHI PUO'
PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
-
il
portatore di handicap
-
l'esercente, la potestà o la tutela sul soggetto portatore di
handicap
CHE COSA BISOGNA
PRESENTARE
-
Domanda al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile, in carta
bollata da €10,33 il 1° marzo
-
descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista
-
certificato medico, rilasciato da qualsiasi medico (o dall'U.L.S.S
competente in caso di invalidità totale) e richiesta di precedenza
per l'assegnazione di contributi
ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il contributo è erogato in
rapporto alla spesa sostenuta:
-
spesa fino a 2.582,28 euro: contributo fino alla copertura
della spesa
-
spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro: contributo di € 2.582,28
più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi 2.582,28 euro
(esempio: spesa sostenuta € 7.746,85; contributo € 2.582,28 + €
1.291,14 pari al 25 % dei rimanenti 5.164,56 euro)
-
spesa dai 12.911,42 ai 51.645,68 euro: contributo di 5.164,56
euro più il 5% della spesa che eccede i primi 12.911,42 euro
(esempio: spesa sostenuta € 28.405,12; contributo € 5.164,56 + €
774,68 = 5% dei rimanenti 15.493,70 euro)
TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
-
Assegnazione del contributo entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte della Regione della somma disponibile per il Comune
-
l'erogazione del contributo avviene dopo l'assegnazione, previa
esecuzione dei lavori ed entro 60 giorni dalla presentazione della
fattura dopo la conclusione dei lavori
Le domande non soddisfatte nell'anno in corso per
insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni
successivi.
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