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"C" come
contratti di lavoro
Il rapporto di lavoro, solitamente prevede due livelli di
contrattazione : il livello nazionale e quello aziendale.
Poiché un contratto di lavoro non può in nessun caso essere
restrittivo rispetto a ciò che prevedono le disposizioni legislative,
si possono verificare le seguenti situazioni :
·
· Contratto di lavoro che amplia le agevolazioni
previste per legge
·
· Contratto di lavoro che rimanda alla
disposizioni legislative
·
· Contratto di lavoro che non prevede nulla.
Poiché un contratto di lavoro non può essere in contraddizione con
disposizioni legislative, anche nel caso non preveda nulla a favore
dei lavoratori disabili o dei familiari che lo assistono , vale
quanto previsto dalle leggi in materia.
Permessi
l' ART. 33 della legge 104/92 prevede permessi per lavoratori
disabili in stato di gravità e per i genitori, o parenti conviventi,
nella misura seguente :
·
· Genitori di figli disabili con età inferiore ai
tre anni, disabili lavoratori in situazione di gravità : due ore di
permesso retribuito al giorno o in alternativa tre giorni di permesso
al mese ( naturalmente se lavoratori ad orario pieno)
·
· Tre giorni di permesso al mese ai genitori di
figli disabili con età superiore ai tre anni
I permessi previsti dall’art. 33 sono retribuiti sulla base
della normale paga oraria , escludendo dal computo ,voci accessorie (
per esempio indennità di rischio, di sottosuolo, ecc), oltre ad
incidere negativamente sulla quota ferie e mensilità aggiuntive(
tredicessima)
La legge 388/2001 art.80 prevede due anni di permesso retribuito,(
con retribuzione pari all’ultimo stipendio per un massimo di 70
milioni all’anno) nell’arco della vita lavorativa, per i
lavoratori genitori di figli disabili in situazione di gravità da
almeno 5 anni. Nel caso in cui i genitori siano venuti a mancare, il
diritto spetta ad un fratello convivente.
I dettagli su queste agevolazioni sono riportati alla voce “A” come
Assistenza della gui
Agevolazioni previdenziali
(contribuzione
figurativa)
v
v Comma 3 art.80 legge 388/2000 A
decorrere dal 2002, e su richiesta del singolo lavoratore, i disabili
occupati con un grado di invalidità per qualsiasi causa, superiore al
74%( naturalmente per gli invalidi di servizio e di guerra trattasi
dei lavoratori con invalidità compresa dalla prima alla 4 categoria di
cui alla tabella A prevista per le pensioni di guerra) ,e ai
lavoratori sordomuti, possono usufruire di 2 mesi di contribuzione
figurativa utili ai soli fine del diritto alla pensione e
dell’anzianità contributiva, sino al limite massimo di cinque anni (
di fatto possibilità della pensione anticipata). Si deve precisare
che il diritto scatta dalla data di avvenuto riconoscimento
dell’invalidità del 74%
v
v Art. 39 commi 1, 2 legge 448/2001 erogazione di
un’indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e
drepanocitosi.
Prevede la corresponsione di un’indennità annuale di importo
pari a quella del trattamento minimo di pensione che hanno raggiunto
un’anzianità lavorativa pari o superiore a 10 anni , e che abbiano
almeno 35 anni di età anagrafica.
Scelta sede di lavoro
Il comma 5
art. 33 della legge 104/92 stabilisce: Il genitore o il familiare
lavoratore, (con rapporto di lavoro pubblico o privato) che assista
con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso in altra sede.
La stessa disposizione del comma 5 e' valida anche per il disabile
lavoratore, (in stato di gravità), e per gli affidatari di persone
handicappate, (commi 6 e 7 art. 33).
Per una trattazione più completa di questo argomento, si
rimanda alla voce “A” come assistenza
A chi rivolgersi :
q
A tutte le sedi Regionali CGIL e CdL capoluogo di
Regioni CGIL;
q
A tutte le sedi del patronato INCA
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