|
 |
|
n |
|
Associazione
Sergio Maiorano onlus |
|
Via Vigna del
Piano, 17 - 00060 - Riano (RM)
Telefono:
06/9081091- Cell 347 5759344
Fax:
06/9081091
E mail:
associazionesergiomaioranoonlus
Codice fiscale:
97183430582 |
|
Disabili
INTRODUZIONE
Introduzione I
Cosa dice la legge I
Denunce I
Importante è ricordare
che tutti noi nell'arco della nostra vita saremo chi più chi meno dei
DISABILI.
Potrà essere una situazione di disabilità causata da un' infortunio,
malattia o convalescenza . Saremo pronti a imprecare e lamentarci contro
tutti e tutto. Poi passerà, ritroveremo la nostra forma e allora non
penseremo più alle difficoltà che altre persone possono incontrare nel
loro vivere quotidiano.
Ricordo che il mio primo incontro con un ragazzo disabile, fu un
susseguirsi di pensieri che si rincorrevano formulando tesi e soluzioni
contrastanti.
Gran parte del tempo lo
passai cercando di rispondere alle molteplici domande che scaturivano
dalle diverse situazioni vissute durante la serata.
Potremmo dire senza
dubbio alcuno che la domanda principe fu: COME DEVO COMPORTARMI ?, da qui
naturalmente a cascata si alternavano dubbi sul cosa fare, cosa dire e
come dirlo.
Cosa devo fare, lo
aiuto ... no forse è meglio di no, così lo farei sentire a disagio, gli
farei pesare i suoi problemi ... non lo aiuto e aspetto che me lo chieda
lui se ne avrà bisogno ...e se non lo chiede solo perché è timido ...
Cosa non devo dire, si
potrà parlare della sua disabilità ... no sarebbe di cattivo gusto
...allora faccio finta di niente, come se non avesse nessun tipo di
problema ...parlarne però potrebbe aiutarmi a capire meglio come
comportarmi ...
Fortunatamente le mille
domande mi portarono a formularne ancora una, questa volta però senza
nessun interlocutore davanti a me, se non me stesso:
COME FAREMO A DIVENTARE AMICI SE NON RIESCO A GODERE DEI MOMENTI CHE
PASSIAMO INSIEME, PERCHÉ IMPEGNATO SOLO A PENSARE ?
Personalmente la gioia
di trovare nuovi amici fu il mio pensiero felice per poter volare ...
In verità ho trovato
anche qualche nemico , d'altra parte non possiamo essere simpatici a
tutti, non credete ?.
COSA DICE
LA LEGGE
Argomenti trattati:
Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
(Pubblicato in S.O. della Gazzetta. ufficiale 27 settembre 1996, n. 227)
Il
Presidente della Repubblica
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Vista
la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27
concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante
regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista
la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista
il decreto legislativo 30 apri1e 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto
regolamento;
Visto
l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4
luglio 1994;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 luglio 1996;
Sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica
istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.
Emana:
TITOLO I
Scopi e campo d'applicazione
Articolo l.
Definizioni ed oggetto
1. Le norme del
presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente
definiti «barriere architettoniche ».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una
capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo
per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per
i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova
costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti
qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e
spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio
suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la
parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte
soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico,
nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo
VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a
recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti
quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle
norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato,
entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura
dell'Amministrazione pubblica che utilizza
l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di
assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati
compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello
Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi
pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Articolo 2.
Contrassegni
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite,
modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle
barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di
accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione
internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo
accessibile e contrassegnato con il simbolo di accessibilità condizionata
,
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici
pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano
servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente
visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le
persone sorde.
Titolo II
Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano.
Articolo 3.
Aree edificabili
l.
Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi
pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di
edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
Articolo 4.
Spazi pedonali
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un
percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di
sollevamento ove necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni sociali e la
fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita
motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche
del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e
8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali
impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e
8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni
elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa
comunitaria.
Articolo 5.
Marciapiedi
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le
indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del
ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente
alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e
spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso
adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova
urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte
di persone su sedia a ruote.
Articolo 6.
Attraversamenti pedonali
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti
pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa
visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà
essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di
segnalare la necessita di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su
sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione,
devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via
libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali
accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da
parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Articolo 7.
Scale e rampe
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti
4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di
larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano
centrale.
Articolo 8.
Servizi igienici pubblici
1. Per i servizi i igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6.
e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo
per ogni nucleo di servizi installato.
Articolo 9.
Arredo urbano
l. Gli elementi
di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo
urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i
criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in
posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le
strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di
illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo,
sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio,
anche a persone su sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere
sempre dotati di almeno una unità accessibile.
Articolo 10.
Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la
lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su
sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende
soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal
caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto
auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Articolo 11.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili
l. Alle persone
detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle
autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro
specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al nel caso
di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica,di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare,
ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere
permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la
sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di
eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico
limitato» e «nelle aree pedonali urbane », così come definite dall'art. 3
del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato
l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di
servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre
che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la
circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di
persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art.
12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di
dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei
veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del
contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura
II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495. (vedi note)
Articolo 12.
Contrassegno speciale
1. Alle persone
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai
comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale
contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla
categoria dei non vedenti.
Titolo III
Struttura edilizia in generale.
Articolo 13.
Le norme generali per gli edifici
1. Le norme del
presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di
accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione
dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario
requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un
percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono
articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione
alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici
settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela
ambientale, eccetera, devono essere studiate o adottate, nel rispetto di
tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente
regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi
agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della
volumetria utile.
Articolo 14.
Modalità di misura
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le
caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le
norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
dal 14 giugno 1989, n. 236.
Articolo 15.
Unita ambientali e loro componenti
1. Per le uniti ambientali e loro componenti come porte, pavimenti,
infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici,
cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori,
servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme
stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 14 giugno 1989, n. 236.
Articolo 16.
Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai
punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
Articolo 17.
Segnaletica
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Articolo 18.
Raccordi con la normativa antincendio
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le
norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
Titolo IV
Procedure
Articolo 19.
Deroghe e soluzioni alternative
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli
edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche,
non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche,
ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli
addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente
regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli
elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la
deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono
pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso
il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso
opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e
apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie.
La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la
specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata
l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito
dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla
Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite
all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4
dello stesso decreto. (vedi note)
Articolo 20.
Elaborati tecnici
1. Gli
elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali
e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle
prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli
elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica
contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere
previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli
accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti
a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al
comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con
l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità
degli esiti ottenibili.
Articolo 21.
Verifiche
1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al
presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha
progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle
disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica
eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto,
l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di
non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe
o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati. (vedi note)
Articolo 22.
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
1. Sono
attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la
soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente
normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e
modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle
normative specifiche di cui
all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli
professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la
quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte
di aggiornamento del presente regolamento.
Titolo V
Edilizia scolastica.
Articolo 23.
Edifici scolastici
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese
le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore
della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di
studenti non deambulanti o con difficoltà. di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli
articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per
assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere
caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie,
macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, eccetera ).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe
frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al
pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o
raccordato con rampe.
Titolo VI
Servizi speciali di pubblica utilità.
Articolo 24.
Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano,
devono essere riservati a persone con limitate capacita motorie
deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla
porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere
riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere
lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi,
collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo
stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei
ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle
persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano
di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso
pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al
decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991. (vedi note)
Articolo 25.
Treni, stazioni, ferrovie
1. Le
principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe
mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso
alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In
relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è
consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli
superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti
necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile
su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché
accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad
integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza,
previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali
stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di
appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote
all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente
attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di
alcuni treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i
servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni
che nel proprio «orario ufficiale ».
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere
per le persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Il
trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione
alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal
dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa
con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio
ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità
di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri
derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e
per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste
cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.
(vedi note)
Articolo 26
Servizi di navigazione marittima: navi nazionali
1. Le aperture
dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per: persone con impedita
capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a
ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio
dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o
scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza
non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza
modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano
adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per
l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio
fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità
motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino
all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro
ponte. In tal caso la zona antistante 1'ascensore o la rampa deve avere
dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita
capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su
sedia a ruote, nonché la manovra di
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di
ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e
di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50
m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale
antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non
superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le
caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive
degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono
avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente
regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro 1'area
degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve
essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai
mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e
relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli;
porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m
0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti
antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per
chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o
impedita capacita motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle
stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a
sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni
sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle
disposizioni di cui sopra.
Articolo 27.
Servizi di navigazione interna
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno
metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere
pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non
siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità
per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata
una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie
a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a
sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni
siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle
disposizioni di cui sopra.
Articolo 28.
Aerostazioni
1. Ogni
aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un
percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno
dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco,
l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le
caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne
degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le
caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie
a ruote per garantire, per quanto possibile, 1'autonoma circolazione del
passeggero disabile.
Articolo 29.
Servizi per viaggiatori
1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere
accessibili.
Articolo 30.
Modalità e criteri di attuazione
1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le
modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento
relative al trasporto pubblico di persona.
Articolo 31.
Impianti telefonici pubblici
1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da
parte anche di persone con ridotte o impedite capacita motorie o
sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve
essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad
una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente, isolato
sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine
non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata
come segue:
il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina
telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la
porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio
telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal
pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un
sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di
0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80
m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un
quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente
nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio
telefonico con i requisiti di cui alla lettera a );
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione
del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a );
il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve
essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti
impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte
dei singoli comuni interessati.
Articolo 32.
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 24 luglio
1996
SCALFARO
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n° 384
Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118,
a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici.
(Pubblicato in G.U. 22 luglio 1978, n. 204)
Il
Presidente della Repubblica
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Vista
la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e
invalidi civili;
Visto
l'art. 27 della predetta legge concernente le barriere architettoniche e i
trasporti pubblici;
Udito
il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti, della
sanità, del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza
sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e della marina mercantile;
Decreta:
E'
approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 27 della Legge 30
marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere
architettoniche e di trasporti pubblici.
TITOLO I
Scopi e campo di applicazione
1. Le
norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti
fisici comunemente definiti barriere architettoniche che sono di ostacolo
alla vita di relazione dei minorati.
Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare
riguardo a quello di carattere collettivo - sociale. Le norme stesse
riguardano le nuove costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste
ultime siano sottoposte a ristrutturazione. Agli edifici già esistenti,
anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e
conformi varianti. Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale
si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo,
culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si
svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di
interesse generale.
2. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate
o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il
simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A al
presente regolamento.
TITOLO II
Strutture esterne connesse agli edifici
3.
Percorsi pedonali. - Al fine di assicurare il collegamento
degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna, e con
le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali
devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione
alle principali direttrici di accesso.
Caratteristiche
La
larghezza minima del percorso pedonale deve essere di metri 150. Il
dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del
terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm. 2,5; non deve
comunque superare i 15 cm. In particolare, ogni qualvolta il percorso
pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo
carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del
percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5 per
cento.
Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8 per cento solo
quando siano previsti:
a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di metri 1,50, ogni 10
metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;
b) un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso
pedonale;
c) un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m
nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale. La
pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole,
preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un
efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare
impedimento o fastidio al moto.
I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con
materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica.
Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella
della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione
con mazzuolo di legno, diversa da quelle della pavimentazione.
4. Parcheggi. - Al fine di agevolare il trasferimento
dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli
edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso
pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi. Le
zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o
complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.
Le due zone comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata
variazione di colore. La pendenza massima trasversale del parcheggio non
deve superare il 5 per cento. In particolare è necessario che lo schema
distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con
inclinazione massima di 30°.
Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a
garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore
verso le zone pedonali del parcheggio. In tutti quei casi ove non fosse
possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve
sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio,
dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di
minorati fisici e ad esse riservate.
L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei
minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due
zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 m relativa
all'ingombro dell'autovettura; la secondo, di larghezza minima di 1,30 m,
necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.
La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di
libero movimento del minorato devono essere o complanari, o su piani
diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm. La zona relativa all'ingombro
dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento
devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore,
ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce
trasversali bianche (.
Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante
rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un
dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.
5. Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati.
- Nei centri abitati nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di
carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti
o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia stata vietata
o limitata la sosta, può essere consentito dalle autorità rispettivamente
competenti ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotte, subordinatamente all'osservanza di eventuali prescrizioni
stabilite dal sindaco interessato, di circolare e sostare con il veicolo
da essi utilizzato.
La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi
preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico
collettivo.
Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati
gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento
disponibili.
6. Contrassegno speciale. - Ai minorati fisici con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a
seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di
categoria legalmente riconosciute ), uno speciale contrassegno che deve
essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la
facoltà di cui al precedente articolo. Il prototipo di tale contrassegno,
che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili
delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. Il contrassegno è valido per tutto il
territorio nazionale (1 ).
(1 ) Il contrassegno è stato approvato con D.M. 8 giugno 1979 (G.U. 15
giugno 1979, n. 163 ).
TITOLO III
Struttura edilizia in generale
7.
Accessi. - Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura
edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello
dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe. Gli accessi
devono avere una luce netta minima di 1,50 m.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo
stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una
profondità di 1,50 m. Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il
dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm. La zona antistante gli
accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità
minima di 2,00 m.
Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e
realizzata con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva
e acustica. Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la
libera visuale fra interno ed esterno.
8. Piattaforma di distribuzione. - Al fine di agevolare lo
spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai
percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve
essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono
identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani in arrivo ai
diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo
con percorsi, orizzontali.
La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di
6,00 mq con il lato minore non inferiore a 2,00 m.
Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere
direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori ), mentre
il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere
disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato
involontariamente, uscendo dagli ascensori.
Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella
segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.
9. Scale. - Le scale devono presentare un andamento regolare ed
omogeneo per tutto il loro sviluppo.
Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione
nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono
preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso
numero di gradini. Il vano scala deve essere immediatamente individuabile
dalle piattaforme di distribuzione. I gradini delle scale devono avere:
pedata minima ...........................................cm 30
alzata massima ..........................................cm 16
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo
a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e
formante con esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo l'oggetto del grado rispetto al sottogrado,
deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm. La
pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto
deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di
adeguati accorgimenti.
Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere
un'altezza minima di 1,00 m.
Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la
prensibilità.
Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di
continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva. Deve
essere posto ad un'altezza di 0,90 m.
Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario
prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'età
minima degli utenti.
Le rampe delle scale di larghezza superiore a m. 1,80 devono essere munite
di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve
prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.
10. Rampe. - La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50
m. La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8 per cento.
Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di
lunghezza minima di 1,50 m.
La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale
antisdrucciolevole. E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte
purché rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se precedute e seguite
da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.
11. Corridoi e passaggi. - Al fine di agevolare la circolazione
interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi
andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni
di direzione, senza asimmetrie.
Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle
pareti.
La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 m.
I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In
caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe.
La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere
antisdrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con materiali
idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
12. Porte. - Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste
devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte
o impedite capacità fisiche.
Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta
minima di m. 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m.
Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un
passaggio con luce netta minima di 0,85 m realizzato con unico battente o
con due battenti a manovra unica. In caso di porte successive deve essere
assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno
1,50 m, oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.
I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono
essere resistenti all'urto ed all'usura, specialmente per le parti
comprese entro un'altezza di 0,40 m dal pavimento. Le porte interamente
realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti
ad assicurare l'immediata percezione.
Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro
atto a recare possibile danno in caso di urto.
L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera
pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il
ritardo della chiusura stessa. Le maniglie devono consentire una facile
manovra in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve
essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m.
Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di
apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione
adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.
13. Pavimenti. - I pavimenti all'intero della struttura edilizia,
ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei
percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante
un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.
I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere
eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati
accorgimenti.
Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni
anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non
incassati, guide in risalto, eccetera
Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei
materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine
di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di
comportamento dei pavimenti stessi. Deve essere assicurata, nel tempo, la
perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo
a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.
14. Locali igienici. - Al fine di consentire l'utilizzazione dei
locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità
motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente
dimensionati e attrezzati.
Alcuni comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere
accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con
rampe.
La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve
essere sempre apribile verso l'esterno. Le dimensioni minime del locale
igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m.
Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo,
specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di
segnalazione.
La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua
posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio
adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle,
dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole
appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra ).
Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto a una distanza minima di
1,40 m dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m dalla
parete laterale destra.
La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore
deve essere di almeno 0,80 m. L'altezza del piano superiore della tazza
deve essere di 0,50 m dal pavimento. Gli accessori (comando per lavaggio
idraulico della tazza wc, porta carta igienica) devono essere sistemati in
modo da rendere l'uso agevole ed immediato. Il lavabo deve essere posto
preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc,
lateralmente all'accesso. Il piano superiore del lavabo deve essere posto
ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento.
Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire adeguato
avvicinamento con sedia a rotelle. Le tubazioni di adduzione e di scarico
devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro
sotto il lavabo.
La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva. Lo specchio
deve essere fissato alla parete superiormente al lavabo, interessando una
zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di altezza del pavimento.
Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale
continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello
spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal
pavimento e a una distanza di 5 cm dalla parete. Altro corrimano deve
essere previsto all'altezza di 0,80 m, fissato nella faccia interna della
porta, in modo da consentirne l'apertura a spinta verso l'esterno.
E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al
pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti. Un
corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della
tazza wc ad una distanza dell'asse wc di 40 cm e dalla parete posteriore
di 15 cm in modo da essere solidamente afferrato con la mano destra da
parte di chi usa la tazza wc.
Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi
entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm dal bordo anteriore della
tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale destra in modo da essere
solidamente afferrato con la mano sinistra. I corrimano, orizzontali e
verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice,
rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura. Il campanello
elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza
wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire
l'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza.
15. Ascensori. - In tutti gli edifici con più di un piano fuori
terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al
trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le
seguenti caratteristiche:
- avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m di lunghezza e 1,37 m di
larghezza;
- avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m;
- avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta
della cabina, di almeno 2,00 m;
- avere l'arresto ai piani dotati di un sistema di autolivellamento del
pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di
tale caratteristiche, essere sottoposto, oltre che alla manutenzione di
uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
- avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico. Il
sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo
per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula
fotoelettrica, costole mobili, eccetera ), in caso di ostruzione devono
porta.
Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8
secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo
stanziamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte
chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto
ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento. Nell'interno della
cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad
un'altezza massima di m 1,20 dal pavimento.
16. Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione. - Negli
edifici sociali tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli
di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono
essere posti ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di
illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, eccetera ), ed
azionabili mediante leggera pressione. Gli apparecchi elettrici di
segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50
e 3,00 m dal pavimento.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei
vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione
visiva ed acustica.
TITOLO IV
Edilizia abitativa e luoghi di lavoro
17.
Case di abitazione. - Gli alloggi situati nei piani terreni dei
caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati
per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione,
qualora gli assegnatari ne facciano richiesta.
Gli alloggi così assegnati dovranno essere apportate le variazioni
possibili per adeguarli alle prescrizioni del presente regolamento.
18. Edifici scolastici. - Gli edifici delle istituzioni
pre-scolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre
istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere
tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non
deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli
articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne quelle
di cui all'art. 4 del presente regolamento. L'arredamento, i sussidi
didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle
attività didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni
caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale
Braille, spogliatoi, eccetera ).
Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore la classe
frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al
pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso
continuo orizzontale, o, in alternativa, ad un ingresso con scale,
mediante un percorso raccordato con rampe.
TITOLO V
Servizi speciali di pubblica utilità
19.
Tranvie, filovie, autobus, metropolitane. - Sui mezzi di trasporto
tranviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai
minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di
uscita. Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la
vettura, dovrà essere consentito l'accesso della porta di uscita. Almeno
nelle stazioni principali le metropolitane dovranno agevolare l'accesso o
lo stazionamento in carrozzina all'interno delle vetture, anche con
l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al
fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria
carrozzina al piano di transito della vettura della metropolitana.
Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per
consentire il passaggio della carrozzina; all'interno di almeno una
vettura dovrà essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente
ampio per permettere lo stazionamento di una carrozzina senza intralciare
il passaggio.
Tale spazio riservato dovrà inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi,
collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.
20. Treni, stazioni, ferrovie. - Le principali stazioni ferroviarie
dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di
elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con
difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stanzionamento dell'invalido in carrozzella all'interno
delle carrozze ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed
attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di
alcuni treni in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere
per le persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà
essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle. Il Ministero
dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme
di cui al presente articolo.
21. Servizi di navigazione marittima nazionale. - Le aperture dei
portelloni di accesso a bordo impiegabili per i minorati trasportati con
autovettura o poltrona a rotelle devono avere dimensioni adeguate
all'agevole passaggio dell'autovettura o poltrona a rotelle (per quest'ultima
è richiesta larghezza non inferiore a m 1,50) e non presentare pertanto
soglie o scalini. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono
avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8 per cento, salvo
che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura
agibilità per l'incolumità delle persone.
La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino
all'area degli alloggi destinati ai minorati con percorso sullo stesso
ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi
siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la
rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco del minorato
dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona a rotelle, nonché alla
manovra di essa. Il percorso predetto deve essere privo di ostacoli, con
eventuali dislivelli di pendenza, in generale non superiore al 5 per cento
e di larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore
ad 1,50 m. Il ponte corrispondente deve essere rivestito con materiale
antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non
superiore a cm. 2,5.
Gli ascensori eventuali per poltrone a rotelle devono avere le
caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15 del presente
regolamento. Le rampe sostitutive degli ascensori, non essendo ammesse
scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti
alle norme dell'art. 10 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve
avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m.
1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di
larghezza non inferiore a m. 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di
manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi
di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto ai
minorati; locali igienici riservati ai minorati rispondenti alle norme
dell'art. 14 del presente regolamento. Le presenti disposizioni non si
applicano agli aliscafi.
22. Servizi di navigazione interna. - Le passerelle e gli accessi
alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere idonei al
passaggio delle poltrone a rotelle ed avere pendenza modesta, in generale
non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali
accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle
persone.
Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una
superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi poltrone
a rotelle, salvo gravi difficoltà tecniche.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aliscafi.
23. Aerostazioni. - Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi
sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli
dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa. Le strutture esterne
connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli
articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento; le strutture interne degli
edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le
caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
del presente regolamento.
24. Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie,
aeroportuali e di metropolitane. - In tutte le stazioni ferroviarie,
aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito
dovranno essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi
igienici ).
25. Impianti telefonici pubblici. - Al fine di consentire l'uso di
impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o
impedite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia di nuova
costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le
conformi varianti, ai sensi dell'art. 1, deve essere installato in
posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima
di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo
acustico. In alternativa, negli uffici anzidetti, con un numero di cabine
non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata
come segue:
- il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina
telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5;
- la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m;
- l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di
0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve
prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad
una altezza di 0,45 m;
- la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m.
Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un
quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente
nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio
telefonico con i requisiti di cui al precedente punto a );
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione
del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al precedente
punto a ); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del
pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I
predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che
saranno segnalate da parte dei singoli comuni interessati.
26. Sale e luoghi per riunioni e spettacoli. - Al fine di
consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e
culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici
di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile
anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie. Tale zona deve
avere i seguenti requisiti:
- essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e
raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso
con scale;
- essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso,
ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti
sedie a rotelle.
Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi
riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento a
frazione di quattrocento posti normali. Lo stallo libero deve avere le
seguenti caratteristiche:
lunghezza 1,20 - 1,40 m;
larghezza 1,10 m;
spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di
larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;
il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.
(Allegato A) - Simbolo internazionale dell'accessibilità: simbolo della
carrozzina a bordo bianco su fondo azzurro
LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 n. 104 ARTICOLO 23
comma 5
Comma 5.
Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo
comma,della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
LEGGE
05 FEBBRAIO 1992 n. 104 ARTICOLO 24 comma 7
Comma 7.
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi
sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la
sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da
uno a sei mesi.
Per altre leggi
DENUNCE
Una discriminazione incivile
Oggi purtroppo in
Italia, diverse decine di migliaia di persone disabili con difficoltà
motorie non possono avere una vita normale intendendo tale termine come
possibilità di avere una vita di relazione uguale a tutti gli altri
cittadini.
Per una persona che si muove con sedia a rotelle uscire di casa è un'
avventura.
Le città infatti sono BARRIERATE, esse sono piene di ostacoli fisici,
cosiddette barriere, che ne impediscono l'accessibilità.
Ma l'aspetto più grave è che tali barriere sono illegali.
Infatti la legislazione italiana , ormai da decenni, fa divieto di
costruire opere edilizie inaccessibili.
Tali leggi, tuttavia, sono violate troppo spesso.
La causa principale delle violazioni è da individuare nella scarsa
sensibilità sociale e culturale riguardo alle tematiche della disabilità
in generale. (Mario Allegra )
Come protestare
Individuate
un'associazione che offra un buon servizio di assistenza legale, (a Milano
è assicurato dalla Ledhha, in via Montesanto tel. 02-6570425 indirizzo
internet:
http://www.informahandicap.it/promotori/ledha.htm ) così da farvi
consigliare su come agire.
In generale si può
decidere di denunciare oppure segnalare una presenza di barriera
architettonica.
Le denunce devono essere presentate presso un Comando dei
Carabinieri.
Le segnalazioni devono essere inviate all'organo competente con
raccomandata e ricevuta di ritorno, includendo per conoscenza anche
qualche organizzazione per la difesa dei diritti dei disabili. ( es. la
LEDHA )
Come organo competente ci si riferisce al dipartimento, ente o
soggetto giuridico che gestisce direttamente l'oggetto delle nostre
segnalazioni.
Se dovessimo segnalare l'altezza eccessiva dei marciapiedi dovremmo
rivolgerci al Dipartimento dei Lavori Pubblici del nostro comune
Per segnalare la mancanza di posti auto per disabili in un parcheggio di
un ufficio postale, dovremo rivolgerci all'ente Poste.
Schema di denuncia
penale per edifici pubblici e privati aperti al pubblico che presentano
barriere architettoniche
Il sottoscritto
(generalità e domicilio ) e/o nella qualità di presidente
dell'associazione (denominazione e sede sociale ), espone quanto segue:
L'accesso al pubblico esercizio denominato .......sito nel comune di
.......in via ....n ...e' di fatto precluso alle persone disabili
portatori di limitazioni motorie e che quindi la struttura edilizia non
appare conforme alla normativa in materia di eliminazione delle cosiddette
barriere architettoniche.
Infatti l'edificio
presenta le seguenti barriere: (descrizione sintetica delle barriere:
scalini, porte strette, mancanza di ascensore, mancanza di servizi
igienici, eccetera ).
Tale fatto sembra
integrare gli estremi del reato di cui all'art. 24 comma 7 legge 5
febbraio 92 n. 104 che prevede :Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici o privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda
da Lire 10.000.000 a Lire 50.000.000 e con la sospensione dai rispettivi
albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi
Pertanto il
sottoscritto chiede che la S.V. Illustrissima proceda ad iniziare
un'indagine penale onde accertare se tale reato e' stato commesso punendo
gli eventuali responsabili. Si chiede altresì che l'indagine accerti anche
se le autorità competenti hanno compiuto tutti gli atti dovuti per evitare
la commissione del reato e per ottenere la eliminazione delle barriere
architettoniche come previsto dalla legge.
Il sottoscritto chiede
un intervento immediato della S.V. anche con eventuale sequestro penale,
onde evitare che il reato venga portato ad ulteriore conseguenze, come il
divieto di accesso ai disabili che determina una gravissima forma di
discriminazione punita, tra l'altro, dall'art.23 comma 5 Legge 104/92 .
Con riserva di costituirsi parte civile e con espressa richiesta di essere
informato nel caso di richiesta di archiviazione.
Con i migliori ossequi
Data
........................
Firma
.......................
PAROLE
ED ETICHETTE
Disabili, inabili,
diversamente abili, meno abili, handicappati, persone meno fortunate,
diversi ...e ancora anziani, vecchi, persone non autosufficienti ...
Quante parole per
mascherare l'imbarazzo di non sapere in che modo indicare delle persone a
cui la società impone un'etichetta.
L'etichetta serve a chi
ci dovrebbe proteggere e tutelare con la spada del Diritto e la bilancia
della Legge, per poter indicare un'insieme di persone a cui si riferiscono
quando fanno dei soprusi nei loro confronti.
In compagnia noi non
diciamo il tetraplegico Marco o il down Luca e la sorda Elisa, ma quando
andiamo in un locale pubblico siamo costretti a chiedere se hanno i bagni
per disabili, o se l'entrata del locale è accessibile.
Ecco il perché la
società ha bisogno della parola DISABILI. Un esempio su tutti:
bagno per disabili
Cosa avranno di
particolare questi bagni così tanto diversi strutturalmente da doverli
evidenziare con un bel cartello con sfondo blu.
Quanto costeranno con
le loro maniglie, la loro bella tazza, il lavandino poco più basso e con
sufficiente spazio da poter soddisfare i bisogni senza rischiare una
crisi di claustrofobia?
Evidentemente molto
visto la minima percentuale di locali pubblici così attrezzati.
Sarebbe simpatico poter
vedere i proprietari di questi locali quando, se Dio vorrà, avranno
novant'anni e saranno alle prese con la loro bella e funzionale turca.
Mi rendo conto che
ristrutturare un bagno, magari rinunciando a parte del locale per
allargarlo, mettere uno scivolo e una porta scorrevole, possa essere un
impegno finanziario gravoso da parte del piccolo commerciante.
COLPEVOLI E COMPLICI e DI COSA?
Quello che mi spiace è
entrare nei locali del centro, sempre affollati, che rilasciano uno
scontrino fiscale una tantum e scoprire le mille barriere;
Andare in posta e notare con piacere lo scivolo ma scontrarmi con l'enorme
porta di cristallo e gli sportelli troppo alti;
Arrivare al parcheggio del comune e non trovare i posti auto riservati;
Al supermercato non trovare i carrelli della spesa per chi usa una
carrozzina;
Vedere signore con passeggini alle prese con i mezzi pubblici;
Scorrere la lista dei cinema di Milano e rendersi conto che all' ODEON ,
cinema del centro, facilmente raggiungibile con la metropolitana, ci sono
dieci sale e nessuna rispetta le norme inerenti l'accessibilità;
Cinema con impianti per audiolesi a Milano ? Cinque sale su un totale di
58;
Vedere le entrate delle banche a prova di persone e non di ladri;
eccetera
Non credo ci sia un
unico responsabile a tutto questo, certamente molti colpevoli, da chi
dovrebbe controllare l'altezza dei marciapiedi a chi dovrebbe verificare i
piani di ristrutturazione degli esercizi pubblici.
Tra i complici anche
chi leggendo queste poche righe annuisce e magari ha l'auto parcheggiata
sulle strisce pedonali o sul marciapiede, tutti siamo pronti a
giustificarci (è solo per prendere il caffè ), più difficile è
privilegiare e rispettare i diritti di molti piuttosto che i nostri miseri
bisogni superflui.
COSA
FARE
In realtà come inizio
basterebbe non fare finta di niente e cercare di mettersi nei panni degli
altri. Entrare nei locali pubblici e essere più attenti alle eventuali
Barriere
architettoniche, se vi rendete
conto che il locale non è accessibile, fatelo presente al gestore.
Sensibilizziamo gli amici spiegando loro il perché quel locale non
consente ad altre persone di accedervi, possiamo aiutarli a riflettere su
un problema che forse non si erano mai posti, non per menefreghismo ma
solo perché nessuno ci ha mai abituati a pensare ai bisogni degli altri.
Boicottiamo un locale del genere, non andiamoci più. Se dobbiamo bere
una birra, mangiare una pizza o guardare un film, meglio farlo in un luogo
dove si possono divertire tutti.
Segnaliamo o denunciamo tutte le ingiustizie sociali.
Con il termine barriere
architettoniche si indicano tutti gli ostacoli che non permettono la
completa mobilità alle persone temporaneamente o permanentemente in
condizioni limitate di movimento o che si muovono con sedia a rotelle.
Ostacoli: scale, porte strette, porte pesanti, ascensori piccoli,
marciapiedi, bagni con la turca o troppo stretti, cabine telefoniche con
entrate strette o troppo alte, ecc
La loro presenza impedisce a quanti hanno difficoltà motorie o sensoriali
di uscire di casa, di andare a scuola o al lavoro, di viaggiare, di stare
con gli altri, di frequentare i luoghi dove si svolge la vita di
relazione.
Le barriere architettoniche pertanto costituiscono un problema non solo
per i disabili, ma per tutti coloro (bambini, gestanti, anziani,
cardiopatici, eccetera ) che, per diversi motivi, non possono muoversi
liberamente.
L'impossibilità di accedere nei luoghi dove si svolge la vita sociale e
culturale causa gravi forme di discriminazione sociale in danno delle
persone disabili.
|