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Disabili

 



 

INTRODUZIONE

Introduzione     I     Cosa dice la legge     I     Denunce     I

Importante è ricordare che tutti noi nell'arco della nostra vita saremo chi più chi meno dei DISABILI.
Potrà essere una situazione di disabilità causata da un' infortunio, malattia o convalescenza . Saremo pronti a imprecare e lamentarci contro tutti e tutto. Poi passerà, ritroveremo la nostra forma e allora non penseremo più alle difficoltà che altre persone possono incontrare nel loro vivere quotidiano.

Ricordo che il mio primo incontro con un ragazzo disabile, fu un susseguirsi di pensieri che si rincorrevano formulando tesi e soluzioni contrastanti.

Gran parte del tempo lo passai cercando di rispondere alle molteplici domande che scaturivano dalle diverse situazioni vissute durante la serata.

Potremmo dire senza dubbio alcuno che la domanda principe fu: COME DEVO COMPORTARMI ?, da qui naturalmente a cascata si alternavano dubbi sul cosa fare, cosa dire e come dirlo.

Cosa devo fare, lo aiuto ... no forse è meglio di no, così lo farei sentire a disagio, gli farei pesare i suoi problemi ... non lo aiuto e aspetto che me lo chieda lui se ne avrà bisogno ...e se non lo chiede solo perché è timido ...

Cosa non devo dire, si potrà parlare della sua disabilità ... no sarebbe di cattivo gusto ...allora faccio finta di niente, come se non avesse nessun tipo di problema ...parlarne però potrebbe aiutarmi a capire meglio come comportarmi ...

Fortunatamente le mille domande mi portarono a formularne ancora una, questa volta però senza nessun interlocutore davanti a me, se non me stesso:
COME FAREMO A DIVENTARE AMICI SE NON RIESCO A GODERE DEI MOMENTI CHE PASSIAMO INSIEME, PERCHÉ IMPEGNATO SOLO A PENSARE ?

Personalmente la gioia di trovare nuovi amici fu il mio pensiero felice per poter volare ...

In verità ho trovato anche qualche nemico , d'altra parte non possiamo essere simpatici a tutti, non credete ?. 



 

COSA DICE LA LEGGE

Argomenti trattati:

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384 

Legge  05 Febbraio 1992 n. 104 Articolo 23 punto 5 

Legge  05 Febbraio 1992 n. 104 Articolo 24 punto 7 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

(Pubblicato in S.O. della Gazzetta. ufficiale 27 settembre 1996, n. 227)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista il decreto legislativo 30 apri1e 1992, n. 285;

Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.

Emana:

TITOLO I
Scopi e campo d'applicazione

Articolo l.
Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche ».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza
l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 2.
Contrassegni
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di accessibilità condizionata ,
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde.

Titolo II
Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano.

Articolo 3.
Aree edificabili
l. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

Articolo 4.
Spazi pedonali
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.

Articolo 5.
Marciapiedi
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.

Articolo 6.
Attraversamenti pedonali
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessita di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Articolo 7.
Scale e rampe
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.

Articolo 8.
Servizi igienici pubblici
1. Per i servizi i igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

Articolo 9.
Arredo urbano
l. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

Articolo 10.
Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Articolo 11.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili
l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica,di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane », così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.  (vedi note)

Articolo 12.
Contrassegno speciale
1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

 

Titolo III
Struttura edilizia in generale.

Articolo 13.
Le norme generali per gli edifici
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, eccetera, devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.

Articolo 14.
Modalità di misura
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236.

Articolo 15.
Unita ambientali e loro componenti
1. Per le uniti ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

Articolo 16.
Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Articolo 17.
Segnaletica
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Articolo 18.
Raccordi con la normativa antincendio
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Titolo IV
Procedure

Articolo 19.
Deroghe e soluzioni alternative

1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto. (vedi note)

Articolo 20.
Elaborati tecnici
1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

Articolo 21.
Verifiche
1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati. (vedi note)

Articolo 22.
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui
all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.

Titolo V
Edilizia scolastica.

Articolo 23.
Edifici scolastici
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà. di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, eccetera ).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Titolo VI
Servizi speciali di pubblica utilità.

Articolo 24.
Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacita motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991. (vedi note)

Articolo 25.
Treni, stazioni, ferrovie
1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio «orario ufficiale ».
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente. (vedi note)

Articolo 26
Servizi di navigazione marittima: navi nazionali
1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per: persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante 1'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro 1'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 27.
Servizi di navigazione interna
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 28.
Aerostazioni
1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, 1'autonoma circolazione del passeggero disabile.

Articolo 29.
Servizi per viaggiatori
1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

Articolo 30.
Modalità e criteri di attuazione
1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

Articolo 31.
Impianti telefonici pubblici
1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedite capacita motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente, isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera a );
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a ); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

Articolo 32.
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 luglio 1996

SCALFARO



Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n° 384

Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

(Pubblicato in G.U. 22 luglio 1978, n. 204)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili;

Visto l'art. 27 della predetta legge concernente le barriere architettoniche e i trasporti pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti, della sanità, del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e della marina mercantile;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici.

TITOLO I
Scopi e campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti barriere architettoniche che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati.
Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quello di carattere collettivo - sociale. Le norme stesse riguardano le nuove costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione. Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti. Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale.
2. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.

TITOLO II
Strutture esterne connesse agli edifici

3. Percorsi pedonali. - Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna, e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

Caratteristiche

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di metri 150. Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm. 2,5; non deve comunque superare i 15 cm. In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5 per cento.
Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8 per cento solo quando siano previsti:
a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di metri 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;
b) un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso pedonale;
c) un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale. La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.
I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica. Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quelle della pavimentazione.

4. Parcheggi. - Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi. Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.
Le due zone comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore. La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5 per cento. In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30°.
Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio. In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici e ad esse riservate.
L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 m relativa all'ingombro dell'autovettura; la secondo, di larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.
La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento del minorato devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm. La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (.
Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.

5. Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati. - Nei centri abitati nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia stata vietata o limitata la sosta, può essere consentito dalle autorità rispettivamente competenti ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all'osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato.
La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo.
Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento disponibili.

6. Contrassegno speciale. - Ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute ), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo. Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale (1 ).
(1 ) Il contrassegno è stato approvato con D.M. 8 giugno 1979 (G.U. 15 giugno 1979, n. 163 ).

 

TITOLO III
Struttura edilizia in generale

7. Accessi. - Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe. Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m. Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm. La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2,00 m.
Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica. Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.

8. Piattaforma di distribuzione. - Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani in arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi, orizzontali.
La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di 6,00 mq con il lato minore non inferiore a 2,00 m.
Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori ), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.
Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

9. Scale. - Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.
Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini. Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione. I gradini delle scale devono avere:
pedata minima ...........................................cm 30
alzata massima ..........................................cm 16
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo l'oggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm. La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m.
Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensibilità.
Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva. Deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m.
Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'età minima degli utenti.
Le rampe delle scale di larghezza superiore a m. 1,80 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.

10. Rampe. - La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m. La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8 per cento.
Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.
La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole. E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.

11. Corridoi e passaggi. - Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.
Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti.
La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 m.
I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe.
La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

12. Porte. - Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche.
Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di m. 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m.
Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica. In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m, oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.
I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal pavimento. Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione.
Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.
L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa. Le maniglie devono consentire una facile manovra in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m.
Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.

13. Pavimenti. - I pavimenti all'intero della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.
I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.
Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, eccetera 
Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi. Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.

14. Locali igienici. - Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati.
Alcuni comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l'esterno. Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m.
Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione.
La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra ). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto a una distanza minima di 1,40 m dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m dalla parete laterale destra.
La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m. L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m dal pavimento. Gli accessori (comando per lavaggio idraulico della tazza wc, porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato. Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso. Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento.
Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle. Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo.
La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva. Lo specchio deve essere fissato alla parete superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di altezza del pavimento.
Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a una distanza di 5 cm dalla parete. Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 m, fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentirne l'apertura a spinta verso l'esterno.
E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti. Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dell'asse wc di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc.
Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra. I corrimano, orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura. Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza.

15. Ascensori. - In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:
- avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m di lunghezza e 1,37 m di larghezza;
- avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m;
- avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m;
- avere l'arresto ai piani dotati di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tale caratteristiche, essere sottoposto, oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
- avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, eccetera ), in caso di ostruzione devono porta.
Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo stanziamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di m 1,20 dal pavimento.

16. Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione. - Negli edifici sociali tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, eccetera ), ed azionabili mediante leggera pressione. Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e 3,00 m dal pavimento.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica.

 

TITOLO IV
Edilizia abitativa e luoghi di lavoro

17. Case di abitazione. - Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta.
Gli alloggi così assegnati dovranno essere apportate le variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni del presente regolamento.

18. Edifici scolastici. - Gli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, eccetera ).
Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso continuo orizzontale, o, in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con rampe.

TITOLO V
Servizi speciali di pubblica utilità

19. Tranvie, filovie, autobus, metropolitane. - Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di uscita. Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la vettura, dovrà essere consentito l'accesso della porta di uscita. Almeno nelle stazioni principali le metropolitane dovranno agevolare l'accesso o lo stazionamento in carrozzina all'interno delle vetture, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di transito della vettura della metropolitana.
Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina; all'interno di almeno una vettura dovrà essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio.
Tale spazio riservato dovrà inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.

20. Treni, stazioni, ferrovie. - Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stanzionamento dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle. Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

21. Servizi di navigazione marittima nazionale. - Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per i minorati trasportati con autovettura o poltrona a rotelle devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o poltrona a rotelle (per quest'ultima è richiesta larghezza non inferiore a m 1,50) e non presentare pertanto soglie o scalini. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati ai minorati con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco del minorato dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona a rotelle, nonché alla manovra di essa. Il percorso predetto deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli di pendenza, in generale non superiore al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore ad 1,50 m. Il ponte corrispondente deve essere rivestito con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm. 2,5.
Gli ascensori eventuali per poltrone a rotelle devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15 del presente regolamento. Le rampe sostitutive degli ascensori, non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 10 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m. 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m. 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto ai minorati; locali igienici riservati ai minorati rispondenti alle norme dell'art. 14 del presente regolamento. Le presenti disposizioni non si applicano agli aliscafi.

22. Servizi di navigazione interna. - Le passerelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle poltrone a rotelle ed avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi poltrone a rotelle, salvo gravi difficoltà tecniche.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aliscafi.

23. Aerostazioni. - Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.

24. Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane. - In tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito dovranno essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi igienici ).

25. Impianti telefonici pubblici. - Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, ai sensi dell'art. 1, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. In alternativa, negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
- il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5;
- la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m;
- l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m;
- la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m.
Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al precedente punto a );
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al precedente punto a ); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

26. Sale e luoghi per riunioni e spettacoli. - Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie. Tale zona deve avere i seguenti requisiti:
- essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
- essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.
Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento a frazione di quattrocento posti normali. Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:
lunghezza 1,20 - 1,40 m;
larghezza 1,10 m;
spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;
il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.


(Allegato A) - Simbolo internazionale dell'accessibilità: simbolo della carrozzina a bordo bianco su fondo azzurro
 

LEGGE  05 FEBBRAIO 1992 n. 104 ARTICOLO 23 comma 5

Comma 5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma,della  legge  17  maggio  1983,  n.  217, o di altri pubblici esercizi,  discrimina  persone  handicappate è punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

LEGGE  05 FEBBRAIO 1992 n. 104 ARTICOLO 24 comma 7

Comma 7.  Tutte  le  opere  realizzate  negli  edifici pubblici e privati aperti  al  pubblico  in  difformità  dalle  disposizioni   vigenti in materia   di   accessibilità   e   di   eliminazione  delle  barriere architettoniche,  nelle  quali  le  difformità  siano tali da rendere impossibile   l'utilizzazione   dell'opera  da  parte  delle  persone handicappate,   sono   dichiarate   inabitabili   e   inagibili.   Il progettista,  il  direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti  per  l'agibilità  o  l'abitabilità   ed il collaudatore, ciascuno  per  la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con  la  sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

 

Per altre leggi



DENUNCE


Una discriminazione incivile

Oggi purtroppo in Italia, diverse decine di migliaia di persone disabili con difficoltà motorie non possono avere una vita normale intendendo tale termine come possibilità di avere una vita di relazione uguale a tutti gli altri cittadini.
Per una persona che si muove con sedia a rotelle uscire di casa è un' avventura.
Le città infatti sono BARRIERATE, esse sono piene di ostacoli fisici, cosiddette barriere, che ne impediscono l'accessibilità.
Ma l'aspetto più grave è che tali barriere sono illegali.
Infatti la legislazione italiana , ormai da decenni, fa divieto di costruire opere edilizie inaccessibili.
Tali leggi, tuttavia, sono violate troppo spesso.
La causa principale delle violazioni è da individuare nella scarsa sensibilità sociale e culturale riguardo alle tematiche della disabilità in generale. (Mario Allegra )

 

Come protestare

Individuate un'associazione che offra un buon servizio di assistenza legale, (a Milano è assicurato dalla Ledhha, in via Montesanto tel. 02-6570425  indirizzo internet: http://www.informahandicap.it/promotori/ledha.htm ) così da farvi consigliare su come agire.

In generale si può decidere di denunciare oppure segnalare una presenza di barriera architettonica.
Le denunce devono essere presentate presso un Comando dei Carabinieri.
Le segnalazioni devono essere inviate all'organo competente con raccomandata e ricevuta di ritorno, includendo per conoscenza anche qualche organizzazione per la difesa dei diritti dei disabili. ( es. la LEDHA )
Come organo competente ci si riferisce al dipartimento, ente o soggetto giuridico che gestisce direttamente l'oggetto delle nostre segnalazioni.
Se dovessimo segnalare l'altezza eccessiva dei marciapiedi dovremmo rivolgerci al Dipartimento dei Lavori Pubblici del nostro comune
Per segnalare la mancanza di posti auto per disabili in un parcheggio di un ufficio postale, dovremo rivolgerci all'ente Poste. 

 

Schema di denuncia penale per edifici pubblici e privati aperti al pubblico che presentano barriere architettoniche 

Il sottoscritto (generalità e domicilio ) e/o nella qualità di presidente dell'associazione (denominazione e sede sociale ), espone quanto segue: L'accesso al pubblico esercizio denominato .......sito nel comune di .......in via ....n ...e' di fatto precluso alle persone disabili portatori di limitazioni motorie e che quindi la struttura edilizia non appare conforme alla normativa in materia di eliminazione delle cosiddette barriere architettoniche.

Infatti l'edificio presenta le seguenti barriere: (descrizione sintetica delle barriere: scalini, porte strette, mancanza di ascensore, mancanza di servizi igienici, eccetera  ).

Tale fatto sembra integrare gli estremi del reato di cui all'art. 24 comma 7  legge 5 febbraio 92 n. 104 che prevede :Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici o privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da Lire 10.000.000 a Lire 50.000.000 e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi

Pertanto il sottoscritto chiede che la S.V. Illustrissima proceda ad iniziare un'indagine penale onde accertare se tale reato e' stato commesso punendo gli eventuali responsabili. Si chiede altresì che l'indagine accerti anche se le autorità competenti hanno compiuto tutti gli atti dovuti per evitare la commissione del reato e per ottenere la eliminazione delle barriere architettoniche come previsto dalla legge.

Il sottoscritto chiede un intervento immediato della S.V. anche con eventuale sequestro penale, onde evitare che il reato venga portato ad ulteriore conseguenze, come il divieto di accesso ai disabili che determina una gravissima forma di discriminazione punita, tra l'altro, dall'art.23 comma 5  Legge 104/92 . Con riserva di costituirsi parte civile e con espressa richiesta di essere informato nel caso di richiesta di archiviazione.

Con i migliori ossequi

Data ........................

Firma .......................

 

 PAROLE ED ETICHETTE

Disabili, inabili, diversamente abili, meno abili, handicappati, persone meno fortunate, diversi ...e ancora anziani, vecchi, persone non autosufficienti ...

Quante parole per mascherare l'imbarazzo di non sapere in che modo indicare delle persone a cui la società impone un'etichetta.

L'etichetta serve a chi ci dovrebbe proteggere e tutelare con la spada del Diritto e la bilancia della Legge, per poter indicare un'insieme di persone a cui si riferiscono quando fanno dei soprusi nei loro confronti.

In compagnia noi non diciamo il tetraplegico Marco o il down Luca e la sorda Elisa, ma quando andiamo in un locale pubblico siamo costretti a chiedere se hanno i bagni per disabili, o se l'entrata del locale è accessibile.

Ecco il perché la società ha bisogno della parola DISABILI. Un esempio su tutti:

bagno per disabili 

Cosa avranno di particolare questi bagni così tanto diversi strutturalmente da doverli evidenziare con un bel cartello con sfondo blu. 

Quanto costeranno con le loro maniglie, la loro bella tazza, il lavandino poco più basso e con sufficiente spazio da poter soddisfare i  bisogni senza rischiare una crisi di claustrofobia? 

Evidentemente molto visto la minima percentuale di locali pubblici così attrezzati. 

Sarebbe simpatico poter vedere i proprietari di questi locali quando, se Dio vorrà, avranno novant'anni e saranno alle prese con la loro bella e funzionale turca. 

Mi rendo conto che ristrutturare un bagno, magari rinunciando a parte del locale per allargarlo, mettere uno scivolo e una porta scorrevole, possa essere un impegno finanziario gravoso da parte del piccolo commerciante.

 

COLPEVOLI E COMPLICI e DI COSA?

Quello che mi spiace è entrare nei locali del centro, sempre affollati, che rilasciano uno scontrino fiscale una tantum e scoprire le mille barriere; 
Andare in posta e notare con piacere lo scivolo ma scontrarmi con l'enorme porta di cristallo e gli sportelli troppo alti; 
Arrivare al parcheggio del comune e non trovare i posti auto riservati; 
Al supermercato non trovare i carrelli della spesa per chi usa una carrozzina;
Vedere signore con passeggini alle prese con i mezzi pubblici;
Scorrere la lista dei cinema di Milano e rendersi conto che all' ODEON , cinema del centro, facilmente raggiungibile con la metropolitana, ci sono dieci sale e nessuna rispetta le norme inerenti l'accessibilità;
Cinema con impianti per audiolesi a Milano ? Cinque sale su un totale di 58;
Vedere le entrate delle banche a prova di persone e non di ladri; eccetera 

Non credo ci sia un unico responsabile a tutto questo, certamente molti colpevoli, da chi dovrebbe controllare l'altezza dei marciapiedi a chi dovrebbe verificare i piani di ristrutturazione degli esercizi pubblici.

Tra i complici anche chi leggendo queste poche righe annuisce e magari ha l'auto parcheggiata sulle strisce pedonali o sul marciapiede, tutti siamo pronti a giustificarci (è solo per prendere il caffè ), più difficile è privilegiare e rispettare i diritti di molti piuttosto che i nostri miseri bisogni superflui.

COSA FARE

In realtà come inizio basterebbe non fare finta di niente e cercare di mettersi nei panni degli altri.  Entrare nei locali pubblici e essere più attenti alle eventuali Barriere architettoniche, se vi rendete conto che il locale non è accessibile, fatelo presente al gestore.
Sensibilizziamo
gli amici spiegando loro il perché quel locale non consente ad altre persone di accedervi, possiamo aiutarli a riflettere su un problema che forse non si erano mai posti, non per menefreghismo ma solo perché nessuno ci ha mai abituati a pensare ai bisogni degli altri.
Boicottiamo
un locale del genere, non andiamoci più. Se dobbiamo bere una birra, mangiare una pizza o guardare un film, meglio farlo in un luogo dove si possono divertire tutti.
Segnaliamo o denunciamo tutte le ingiustizie sociali.

Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli che non permettono la completa mobilità alle persone temporaneamente o permanentemente in condizioni limitate di movimento o che si muovono con sedia a rotelle.

Ostacoli: scale, porte strette, porte pesanti, ascensori piccoli, marciapiedi, bagni con la turca o troppo stretti, cabine telefoniche con entrate strette o troppo alte, ecc

La loro presenza impedisce a quanti hanno difficoltà motorie o sensoriali di uscire di casa, di andare a scuola o al lavoro, di viaggiare, di stare con gli altri, di frequentare i luoghi dove si svolge la vita di relazione.

Le barriere architettoniche pertanto costituiscono un problema non solo per i disabili, ma per tutti coloro (bambini, gestanti, anziani, cardiopatici, eccetera ) che, per diversi motivi, non possono muoversi liberamente.
L'impossibilità di accedere nei luoghi dove si svolge la vita sociale e culturale causa gravi forme di discriminazione sociale in danno delle persone disabili.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: giovedì 17 febbraio 2005