Agevolazioni fiscali per i disabili (a cura dell’Ufficio per l’informazione del contribuente del Ministero delle Finanze – Scuola centrale tributaria – Sede decentrata di Bari)
Con la legge collegata alla finanziaria ’98 (art. 8 della L. 27.12.1997, n. 449) e poi con successivo decreto del marzo ’98 riguardante l’Iva per i sussidi tecnici e informatici, sono state ampliate e riordinate le agevolazioni fiscali per i disabili. In base alle recenti modifiche, le principali agevolazioni sono: · per mezzi di locomozione (auto e motoveicoli): · la detraibilità delle spese ai fini Irpef entro il limite dei 35 milioni · l’Iva agevolata al 4% · l’esenzione permanente dal bollo auto · l’esenzione dell’imposta di trascrizione al P.r.a. - per gli altri mezzi di ausilio e di sussidi tecnici e informatici: · la detraibilità integrale delle spese ai fini Irpef · l’Iva agevolata al 4%
Le agevolazioni per il settore auto Per quali veicoli
Le categorie di veicoli a cui può essere riferita (in presenza delle altre condizioni) ciascuna delle quattro agevolazioni elencate in precedenza sono: · autovetture · motocarrozzette · autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
A quali condizioni
L’auto adattata
L’adattamento del veicolo è una pre-condizione necessaria per tutte le agevolazioni auto per disabili (Iva, Irpef, bollo auto e Imposta di trascrizione al Pra). Si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico, purché questo sia prescritto dalla competente Commissione medica locale. - Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di elencazione esemplificativa: - Pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico; - Scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico idraulico; - Paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; - Sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo; - Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza); - Sportello scorrevole; - Altri adattamenti fin qui non elencati, purché vi sia collegamento funzionale con l’handicap.
La riduzione permanente delle capacità motorie
Per avere titolo alle agevolazioni auto (Iva, Irpef, bollo auto e Imposta di trascrizione Pra) occorre che l’handicap comporti, come dice la legge, “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”. Non è necessario che il disabile versi nella condizione di “particolare gravità” prevista dal comma 3 dell’art. 3 della L. 104/92 e che fruisca dell’assegno di accompagnamento. Quando la legge prescrive che si tratti di disabile accertato ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92, non si riferisce a quest’ultima ipotesi, ma alla definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, secondo cui per disabile deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La specifica richiesta ai fini dell’agevolazione fiscale è dunque solo nel carattere “motorio” che deve avere l’handicap. Per cui vi potrà essere diritto all’esenzione anche senza che sia accertata la necessità dell’intervento assistenziale “permanente”, per situazioni di particolare gravità. Devono invece ritenersi esclusi da ogni agevolazione sulle auto i portatori di altre minorazioni che non possono essere considerate di tipo “motorio”. Il diritto all’esenzione, in presenza di handicap tipo “motorio”, deve considerarsi implicito quando l’invalidità (accertata dalla Commissione medica presso l’ASL o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità) comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento dell’esenzione è subordinato al rilascio di una certificazione apposita da parte della Commissione medica presso l’Asl competente. E’ necessario che dalla certificazione risulti attestato che il disabile è affetto da un handicap comportante “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
La detraibilità ai fini Irpef delle spese per l’acquisto di mezzi di locomozione (auto e moto) Spese d’acquisto
Le spese di acquisto riguardanti i mezzi di locomozione dei disabili sono detraibili integralmente (senza, cioè, la franchigia di 250.000 lire). Per i mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza più limiti di cilindrata (a partire dall’anno 1998) e gli altri veicoli elencati sopra, usati o nuovi, anche se prodotti in serie, ma adatti in funzione delle limitazioni dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La detrazione spetta per il caso di acquisto dei predetti veicoli e compete per una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. La detrazione spetta a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. Se il disabile avente diritto è privo di redditi, la detrazione spetta a favore della persona di cui egli risulta fiscalmente a carico.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione e con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).
Le agevolazioni Iva per il settore auto
L’Iva a 4 per cento, anziché al 20 per cento, è applicabile:
a) all’acquisto di autovetture, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati, anche prodotti in serie, purché adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore), per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per la definizione dei concetti di “auto adattata” e di “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” si vedano gli appositi paragrafi precedenti. b) Alle prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica. c) Agli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel precedente punto b). L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (benché adattati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. Gli adattamenti eseguiti sul veicolo, inoltre, debbono risultare dalla carta di circolazione. Per quanto riguarda il possesso della patente speciale questo non è necessario per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento). L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza che siano prescritti limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato precedentemente cancellato dal Pra.
La documentazione
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve anticipatamente consegnare al venditore, ovvero all’impresa che effettua la prestazione, la seguente documentazione: a) nell’acquisto di veicoli - Fotocopia della patente speciale (questo documento non è richiesto quando il disabile non è in condizioni di conseguirlo; qualora invece egli non possegga la patente speciale, pur potendola ottenere, deve consegnare al venditore copia della richiesta di rilascio della patente speciale, la quale dovrà essere conseguita entro un anno dalla data dell’acquisto, pena la perdita del beneficio). - Fotocopia del certificato di invalidità ove sia indicato che l’invalidità comporta “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” (vale quanto riportato più avanti, in calce all’elenco dei documenti da presentare per l’esenzione del bollo auto). - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato (nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico – Pra , con riferimentoal veicolo cancellato). - Se il disabile è fiscalmente a carico, fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta tale circostanza.
b) nelle prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori - dichiarazione, da parte di colui che beneficia dell’esenzione, dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi).
Gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende veicoli, accessori o strumenti da montarvi sopra, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell’aliquota agevolata ha i seguenti obblighi: - emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge n. 449/97). Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale. - Comunicare all’ufficio Iva, ovvero all’ufficio delle entrate, ove istituito, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita nel solo caso riguardante la vendita di un veicolo ed entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto
A decorrere dal 1° gennaio 1998 è istituita una nuova esenzione permanente dal pagamento del bollo auto. L’esenzione si applica ai veicoli indicati nel primo paragrafo, all’inizio, purché questi siano adatti in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti del disabile, comprese le autovetture dotate solo di cambio automatico. Non sono previsti limiti di cilindrata, né limiti di valore. Per fruire dell’esenzione è sufficiente che vi siano entrambe queste condizioni: · Adattamento del veicolo · Minorazione di natura fisico – motoria del disabile. Per la definizione dei concetti di “auto adattata” e di “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” si vedano sopra gli appositi paragrafi. L’esenzione spetta sia che l’auto sia intestata allo stesso disabile, sia che essa sia intestata a un suo familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Quando il disabile possegga più veicoli adattati, l’esenzione spetta per uno solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate o Sezione staccata della Direzione regionale, al momento della presentazione della documentazione). Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli, benché adattati al trasporto di disabili, che siano intestati ad altri soggetti, pubblici o privati ( come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.)
La documentazione che il disabile deve consegnare o spedire
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve presentare o spedire per raccomandata A.R. all’Ufficio delle entrate, se già istituito (o alla Sezione staccata della Direzione regionale competente), i seguenti documenti:
Nota: questo certificato è necessario per patologie diverse da quelle che limitano l’uso degli arti inferiori. Ove si tratti di patologie relative agli arti inferiori – che limitano la deambulazione – non è necessario allegare l’apposito certificato della ASL, essendo sufficiente esibire la documentazione di riconoscimento dell’invalidità a suo tempo rilasciata da parte di Commissioni mediche anche diverse da quelle previste dall’art. 4 della legge n. 104/92 (di invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.). Tale documentazione deve considerarsi sufficiente anche qualora in essa non vi sia riportata l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria. Nel caso in cui, invece, il disabile (con limitazione della deambulazione) non sia più in possesso delle certificazioni effettivamente a suo tempo rilasciate in base a precedenti accertamenti sanitari da parte degli organi abilitati, potrà rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio prevista dall’art. 4 della legge 04.01.1968, n. 15. Da questa dichiarazione è necessario far risultare che l’invalidità comporta “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
La documentazione va presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione). Gli Uffici o Sezioni staccate sono tenuti a formare con cadenza quadrimestrale gli elenchi dei veicoli ammessi a fruire dell’esenzione, per poi inviarli alla Direzione regionale. Gli Uffici o Sezioni staccate sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione. In quest’ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione fatte ma poi respinte dall’Ufficio, quando il diniego è legato a “obiettive condizioni di incertezza”, gli uffici finanziari dovranno comunicare all’interessato che questi potrà pagare il bollo auto e relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del diniego. Decorsi i trenta giorni scatterà l’applicazione delle sanzioni. L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che l’avente diritto sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, ancora le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, per l’auto viene venduta o perché viene ulteriormente trasformata per ridiventare un’auto “normale”), l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
Parallelamente all’esenzione dal bollo auto, per le auto e gli altri veicoli adattati alle limitazioni derivanti da handicap di tipo motorio, si applica dal 1° gennaio 1998 un’esenzione sulle imposte dovute in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Resta dovuto in questi casi solo il pagamento dell’imposta di bollo e degli emolumenti al Pra. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. Per quanto riguarda le condizioni per avere titolo all’agevolazione valgono le stesse regole indicate nei paragrafi precedenti. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fisicamente a carico.
Le agevolazioni per gli altri mezzi di ausilio e per i sussidi tecnici e informatici La detrazione Irpef per intero (senza la franchigia di 250 mila lire)
La detrazione del 19 per cento comprende le spese riguardanti i mezzi necessari:
dei disabili accertati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o no dell’assegno di accompagnamento. Debbono ritenersi comprese tra le spese sanitarie integralmente detraibili, quelle sostenute per: · Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; · Acquisto di arti artificiali per la deambulazione; · Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; · Trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella; · Sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem o un computer.
La documentazione da conservare
Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per quelli deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare e non più allegare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare: · Per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per attestare la necessità, per sé stesso o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi. · Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92.
L’aliquota Iva agevolata
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4 % per i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Per l’individuazione dei beni soggetti all’aliquota del 4 per cento si veda la nota (8) della tabella 10. L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l’aliquota agevolata Iva al 4 per cento ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 104/92. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitatamente (o anche impediti) da menomazione permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
a) facilitare · · la comunicazione interpersonale · · l’elaborazione scritta o grafica · · il controllo dell’ambiente · · l’accesso all’informazione e alla cultura
b) assistere la riabilitazione
La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione: 1) specifica prescrizione autorizzativi rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico; 2) certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
PER SAPERNE DI PIU’
· Legge 27.12.1997 n. 449, art. 8 (S.O. della G.U. del 30.12.97 n. 302); · D.P.R. 22.12.1986 n. 917, (T.U.I.R.) art. 10, 13 bis lettera c (come modificato dall’art. 8 della legge n. 449 del 1997) (S.O. alla G.U. del 30.12.1986 n. 302); · Circolare n. 186/E del 15.07.1998 (pubblicata su C.& R. n. 17/98), n. 197/E del 31.07.1998 (pubblicata su C. & R. n. 18/98). Le indicazioni applicative relative alle disposizioni agevolative in materia di Irpef sono contenute nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi. Collegamenti Fisco in linea: telefono in collegamento con le banche dati 164.74 (automatico) 164.75 (servizio organizzato dai Centri di Servizio e dalle Direzioni regionali delle entrate) Collegamenti attraverso la rete: www.finanze.it
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Ultimo aggiornamento: venerdì 22 settembre 2006 |