LEGGI
SULL'HANDICAP:
Legge n.104 del 5 febbraio 1992"Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate." (*)(Pubblicata nella Gazz. Uff. n.39 del 17 febbraio
1992. S.o)
Legge n.162 del 21 maggio 1998"Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di
persone con handicap grave"(Pubblicata nella Gazz. Uff. n.123 del 29
maggio 1998. S.o)
Legge n.17 del 28
gennaio 1999"Integrazione
e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate."(Pubblicata nella Gazz. Uff. n.17 del 2 febbraio 1999.
S.o)
Circolare INPS n.133 del 17 luglio 2000"Benefici a
favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n.53. Art.33,
commi 1, 2, 3 e 6 della legge n.104/92."
Legge n.104 del 5 febbraio 1992"Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate." (*)(Pubblicata nella Gazz. Uff. n.39 del 17 febbraio
1992. S.o)
Art. 1. Finalità. La
Repubblica: garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne
promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel
lavoro e nella società previene e rimuove le condizioni invalidanti
che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento
della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona
handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero
funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art. 2 Principi generali
La presente legge detta i principi dell'ordinamento in
materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5. Art. 3
Soggetti aventi diritto
E' persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione; La persona handicappata ha
diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative;
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici; La presente legge si applica anche agli stranieri e agli
apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali. Art. 4 Accertamento
dell'handicap Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3,
sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, che
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5 Principi generali per i diritti della
persona handicappata La rimozione delle cause invalidanti, la
promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale
sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: sviluppare la ricerca
scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e
tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con
istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi
universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i
servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la
sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della
ricerca; assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua
integrazione e partecipazione alla vita sociale; assicurare alla
famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche
in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della
persona handicappata nella società assicurare nella scelta e
nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione
della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità assicurare la prevenzione primaria
e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino
e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente
l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della
minorazione sopraggiunta; attuare il decentramento territoriale dei
servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al
recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e
l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli
accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142; garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o
familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi
strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo; promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di
associazioni, iniziative permanenti di informazione e di
partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura
degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è
colpito; garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più
idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale; promuovere
il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale
anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente
legge. Art. 6 Prevenzione e diagnosi precoce
Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce
delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria
di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni. Le regioni, conformemente alle competenze e
alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive: l'informazione e
l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle
conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale
e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono
tali funzioni; l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei
ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro,
dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite
e patologie invalidanti; i servizi per la consulenza genetica e la
diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie
genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici,
sensoriali di neuromotulesioni; il controllo periodico della
gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie
complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a
rischio; nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi
precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per la
individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità
dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono
essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti
del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la
popolazione neonatale; un'attività di prevenzione permanente che
tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con
gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo,
per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause
invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al
trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due
anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un
libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui
all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono
riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia
sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino; gli
interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo
per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni
ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli
incidenti domestici. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a
prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla
vaccinazione contro la rosolia. Art. 7 Cura e
riabilitazione La cura e la riabilitazione della persona
handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni
sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di
ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione
di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il
Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o
convenzionate, assicura: gli interventi per la cura e la
riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli
specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o
presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o
residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l); la fornitura
e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi
tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. Le regioni
assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili
presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante: interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di
tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della
persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita; servizi
di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale; interventi
diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad
eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che
ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il
diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non
docente; adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali; misure atte a favorire
la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati; provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di
trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti
specifici; affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei
familiari; organizzazione e sostegno di comunità alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri
abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla
persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita
adeguato; istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed
educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di
rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano
idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400; organizzazione di attività extrascolastiche per
integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in
coerenza con l'azione della scuola. Art. 9
Servizio di aiuto personale Il servizio di aiuto personale, che
può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei
limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai
cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici,
informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini
stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non
udenti. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri
servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può
avvalersi dell'opera aggiuntiva di: coloro che hanno ottenuto il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa
vigente, che ne facciano richiesta; cittadini di età superiore ai
diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
organizzazioni di volontariato. Il personale indicato alle lettere a),
b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica. Al personale
di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata
dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10 Interventi a favore di persone con
handicap in situazione di gravità I comuni, anche consorziati
tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di
servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.142,
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica
secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto
delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con
handicap in situazione di gravità. 1.bis. Gli enti di cui al comma 1
possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e
l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i
quali venga meno il sostegno del nucleo familiare. Le strutture di cui
alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi
collegiali della scuola. Gli enti di cui al comma 1 possono
contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della
regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi
regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e
centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di
gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e
organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali. Gli
interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38. Per
la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei
a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche
mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il
volontariato. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da
soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle
comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e
3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso
effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo
anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area. Art. 11 Soggiorno all'estero per
cure Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove
nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il
ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati,
il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti
alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla
deroga. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di
cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli
interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono
disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle
famiglie. Art. 12 Diritto all'educazione e
all'istruzione Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è
garantito l'inserimento negli asili nido. E' garantito il diritto
all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle
sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio
del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap. All'individuazione dell'alunno come
persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con
la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli
operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola,
personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell' alunno
e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla
situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della
persona handicappata. Alla elaborazione del profilo
dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori
delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche
per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza
esercitata dall'ambiente scolastico. I compiti attribuiti alle unità
sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità
indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante
il corso di istruzione secondaria superiore. Ai minori handicappati
soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi
di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore
agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di
recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i
Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo
per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza
di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una
relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il
centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono iscritti. Negli ospedali, nelle
cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al
presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi
o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto. Art. 13 Integrazione scolastica
L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11
maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso: la programmazione coordinata dei
servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli
organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli
affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la
stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunti di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi
sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli
enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di
collaborazione coordinate; la dotazione alle scuole e alle università
di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra
forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di
ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo
studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di
specifico materiale didattico; la programmazione da parte
dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona
sia alla peculiarità del piano di studio individuale; l'attribuzione,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da
destinare alle università, per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udenti; la sperimentazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. Per le
finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie
locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con
handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la
socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati. I posti di sostegno
per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a
quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i
limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h). Nella scuola secondaria di
primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno,
con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera
e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree
disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e
del conseguente piano educativo individualizzato. Gli insegnanti di
sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui
operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. 6-bis.
Agli studenti handicappati iscritti all'Università sono garantiti
sussidi tecnici e didattici specifici , realizzati anche attraverso le
convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle Università
nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e
57bis dell'art.16. Art. 14 Modalità di
attuazione dell'integrazione Il Ministro della pubblica
istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale
docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di
coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
all' attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata; a garantire la continuità educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra
insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo
sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in
tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della
scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di
età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei
docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma,
lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse,
può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. I piani
di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma
abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei
imiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline
facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n.
341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha
sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica
di sostegno. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990
comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di
laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica
degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2,
della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione
ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati
sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della
tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
medesima legge n. 341 del 1990. L'insegnamento delle discipline
facoltative previste nei piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al
comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all' uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le
modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti
relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del
diploma di laurea e del diploma di specializzazione. Fino alla prima
applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65
della legge 20 maggio 1982, n. 270. L'utilizzazione in posti di
sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è
consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma
1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e
di recupero individualizzati. Art. 15 Gruppi
di lavoro per l'integrazione scolastica Presso ogni ufficio
scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un
ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto
della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della
legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti
designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali,
tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate
maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal
provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro
della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre
anni. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria
di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo. I gruppi di lavoro di
cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore
agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con
gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la
verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli
articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani
educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare
al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta
regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli
accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.
Art. 16 Valutazione del rendimento e prove
d'esame Nella valutazione degli alunni handicappati da parte
degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei
contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola
dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi
di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Gli alunni handicappati
sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso
degli ausili loro necessari. Il trattamento individualizzato previsto
dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per
il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente
della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'art.13,
comma 6/bis. E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di
svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutoraggio
specializzato. 5. bis. Le Università, con proprie disposizioni ,
istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative
concernenti l'integrazione nell'ambito dell'AteneoArt.
17 Formazione professionale Le regioni, in attuazione di quanto
previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo
comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari
corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e
garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di
avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una
qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle
attività del centro di formazione professionale tenendo conto
dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri
i sussidi e le attrezzature necessarie. I corsi di formazione
professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della
persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni
o in corsi specifici o in corsi prelavorativi. Nei centri di
formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi
possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi
siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati
dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da
leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni
di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di
attuazione per le attività di formazione professionale di cui
all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978. Agli allievi che
abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un
attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il
collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in
forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla
base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Art. 18
Integrazione lavorativa Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione
e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative
sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato,
associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività
idonee a favorire l'inserimento e l' integrazione lavorativa di
persone handicappate. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al
comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono: avere
personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del
libro I del codice civile; garantire idonei livelli di prestazioni, di
qualificazione del personale e di efficienza operativa. Le regioni
disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale
dell'albo di cui al comma 1. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra
comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità
sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da
convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione
necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. Le
regioni possono provvedere con proprie leggi: a disciplinare le
agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di
lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori
di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per
l'assunzione delle persone handicappate. Art.
19 Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio In
attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482,
e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a
coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una
capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.
Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona
handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale
dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La
capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo
4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da
uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o
psicologiche. Art. 20 Prove d'esame nei
concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni La
persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e
per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e
nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo
specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21 Precedenza nell'assegnazione di sede La persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso
gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di
cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 22 Accertamenti ai fini del lavoro
pubblico e privato Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e
privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta
costituzione fisica. Art. 23 Rimozione di
ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla
pratica sportiva agonistica alle persone handicappate. Le regioni e i
comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per
gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità
delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone
handicappate. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione
ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate. Le
concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Chiunque, nell'esercizio
delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17
maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone
handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi. Art. 24
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche Tutte
le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la
visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 10 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali
aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli
articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle
autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come
definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai
vincoli stessi. Alle comunicazioni al comune dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo
comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e
una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche
ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco,
nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere
al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il
divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del
progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta
all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione
del progetto. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di
edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile. Tutte le
opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e
di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le
difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate
inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza,
sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire
10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. Il Comitato
per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui
all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone
che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la
eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di
edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata
in vigore della presente legge. I piani di cui all'articolo 32, comma
21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti,
alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate. Nell'ambito della complessiva
somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli
enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento,
una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti
finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione
delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. I comuni adeguano i propri
regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della
citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978,
alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia. Art. 25 Accesso alla
informazione e alla comunicazione Il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e
telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva
e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di
apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle
cabine telefoniche. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche
delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o
telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da
parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione,
culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26 Mobilità e trasporti collettivi
Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle
stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. I comuni
assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in
grado di servirsi dei mezzi pubblici. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano,
nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di
adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle
persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le
zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla
completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano
i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone
handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di
trasporto predisposti dai comuni. Una quota non inferiore all'1 per
cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie
dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale
rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno
un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge. Sulla
base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei
prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti
predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare
alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione. Art.
27 Trasporti individuali A favore dei titolari di patente di
guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la
modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico
extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio
dello Stato. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n.
97, sono soppresse le parole:", titolari di patente F" e dopo le
parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: . Dopo il comma
2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il
seguente: "2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora
l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A,
B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo.
Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della
differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta
relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato". Il
Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988,
n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle
persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta
del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge. Le unità
sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui
al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della
sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
Art. 28 Facilitazioni per i veicoli delle
persone handicappate I comuni assicurano appositi spazi
riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi
gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e
gestiti da privati. 2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul
parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di
cui al comma 1. Art. 29 Esercizio del diritto
di voto In occasione di consultazioni elettorali, i comuni
organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli
elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. Per
rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità
sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati
di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Un accompagnatore di fiducia segue
in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare
autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere
iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la
funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30 Partecipazione Le regioni per
la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della
persona handicappata, prevedono forme di consultazione che
garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31 Riserva di alloggi
All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti
autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la
realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di
edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o
acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o
con ridotte o impedite capacità motorie". Il contributo di cui alla
lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto
1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso
dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti
autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi
indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti,
mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con
finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico. Il contributo
di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello
stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi
e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa
che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro
proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie. Le
associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie
locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di
ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota
di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 32 Agevolazioni fiscali Le spese
mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave
e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare
complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo
annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15
milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del
contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla
documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la
persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del
percipiente. Art. 33 Agevolazioni La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa,
di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del
terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro
il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la
persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a
tempo pieno. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli
articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il genitore o il
familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei
permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il suo consenso. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di
persone handicappate in situazione di gravità.
Art. 34 Protesi e ausili tecnici Con
decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore
tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e
attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di
compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o
sensoriale. Art. 35 Ricovero del minore
handicappato Nel caso di ricovero di una persona handicappata
di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico
o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si
applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36 Aggravamento delle sanzioni penali
Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e
628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la
persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia
una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la
costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'
associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un
suo familiare. Art. 37 Procedimento penale in
cui sia interessata una persona handicappata Il Ministro di
grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della
difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano
con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata,
in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione,
all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti
giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione
della pena. Art. 38 Convenzioni Per
fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza
non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per
i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per
l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di
apposite convenzioni. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in
favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative
di servizi o comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini
di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali
iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l)
dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e
delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti,
secondo i principi della presente legge. Art.
39 Compiti delle regioni Le regioni possono provvedere, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario
nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei
servizi sanitari, sociali e formativo-culturali. Le regioni possono
provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le
principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio
(5),
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio: a definire
l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni,
nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica
integrativa di competenza dei comuni; a definire, mediante gli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle
prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri
servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi
periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le
strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale,
anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e
riabilitazione eventualmente svolta al loro interno; a definire, in
collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i
programmi e le modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle
attività di cui alla presente legge; a promuovere, tramite le
convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di
ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di
riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici; a
definire le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi; a disciplinare le
modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed
integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la
rispondenza all'effettiva situazione di bisogno; a disciplinare con
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei
servizi di aiuto personale; ad effettuare controlli periodici sulle
aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui
all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
a promuovere programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato; ad
elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi
per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o
associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi
bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime. l-bis. a
programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali
a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui
all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di
aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla
realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di
servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto
di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma
1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza
nell'ambito di programmi previamente concordati;
1-ter. a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave
limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più
funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia.;
Art. 40 Compiti dei comuni I comuni,
anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro
la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti
dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Gli statuti
comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990
disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al
comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero
operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di
segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle
forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 41 Competenze del Ministro per gli
affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap. Il Ministro per gli affari sociali coordina
l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare
gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell'attuazione della legislazione vigente in materia. I disegni di
legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione
delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il
Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli
affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di
carattere generale adottati in materia. Per favorire l'assolvimento
dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari
sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari
regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle
riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare. Il Comitato è
convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della
presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria. Il Comitato si avvale di: tre assessori scelti tra gli
assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418; tre rappresentanti degli enti locali designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un
rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie
locali; cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2
della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di
promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle
Amministrazioni in esso rappresentate.;Il Ministro per gli affari
sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche
per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti.
A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli
interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel
primo anno di applicazione della presente legge la relazione è
presentata entro il 30 ottobre. Il Comitato, nell'esercizio delle sue
funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze,
del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari
sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del
Dipartimento per la funzione pubblica..; La commissione è presieduta
dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia,
della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per
gli affari sociali.(8bis) Art.41-bis
Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap Il Ministro
per la solidarietà sociale, sentita la conferenza unificata di cui al'art.8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, promuove indagini
statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una
conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita
soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro
attività nel campo dell'assistenza e dell'integrazione sociale delle
persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse
al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigenteArt.41-ter Progetti
sperimentali Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e
coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi
previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge. Il
Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, definisce i criteri e le modalità per la
presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al
comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per
il finanziamento dei progetti di cui al presente articoloArt.
42 Copertura finanziaria Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali e delle province
autonome in favore dei cittadini handicappati. Il Ministro per gli
affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le
politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione
annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti. A partire dal terzo
anno di applicazione della presente legge, il criterio della
proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri
criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di
particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di
alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di
alcune aree. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti
competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli
interventi per la prevenzione. Per le finalità previste dalla presente
legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del
personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti
consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal
comma 6, lettera h). E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per
l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire,
per ciascun anno, secondo le seguenti finalità: lire 2 miliardi e 300
milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure
nei casi previsti dall'articolo 11; lire 4 miliardi per il
potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui
all'articolo 12; lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b); lire 2 miliardi per le
attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b); lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di
incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d); lire 4 miliardi per l'avvio
della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993
per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4; lire 4
miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente
prevista dall'articolo 14; lire 2 miliardi per gli oneri di
funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15; lire 5
miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25; lire 4 miliardi
per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di
guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1; lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che
lavorano, previste dall'articolo 33; lire 50 milioni per gli oneri di
funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e
512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali e delle province
autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del
presente articolo. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi
a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Provvedimenti in favore di portatori di handicap". Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Art. 43 Abrogazioni
L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo
dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44 Entrata in vigore La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. * ) In corsivo sono riportate
le modifiche apportate con leggi successive. Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. a, L. 21 maggio 1998, n. 162. Comma aggiunto
dall'art. 1, comma 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17. (3) Comma sostituito
dall'art. 1, comma 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17. (4) Comma caggiunto
dall'art. 1, comma 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17. (5) Articolo abrogato
dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito in legge 27
luglio 1994, n. 473. (6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1,
lett. c, L. 21 maggio 1998, n. 162. (7) Articolo aggiunto dall'art. 1,
comma 1, lett. d, L. 21 maggio 1998, n. 162. (8)L'art. 1, comma 21,
legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto la soppressione dei
comitati interministeriali. (8bis) L'art. 12, D.P.R. 20 aprile 1994,
n. 373, ha attribuito al Dipartimento per gli Affari sociali le
funzioni del soppresso Comitato Nazionale per le politiche
dell'handicap. (9) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d, L.
21 maggio 1998, n. 162. (10) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1,
lett. d, L. 21 maggio 1998, n. 162.
Legge n.162 del 21 maggio 1998"Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di
persone con handicap grave"(Pubblicata nella Gazz. Uff. n.123 del 29
maggio 1998. S.o)
Art. 1. Modifiche
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104Alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni: all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:'1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare
servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei
soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il
sostegno del nucleo familiare'; all'articolo 39, comma 2, alla linea,
dopo le parole: 'possono provvedere' sono inserite le seguenti:',
sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali
organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio';
all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera 1), sono aggiunte le
seguenti:'l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e
familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati
dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare
gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore,
provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9,
all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di
emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1,
lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese
documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente
concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave
limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più
funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia'; dopo l'articolo 41
sono inseriti i seguenti:'Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle
politiche dell'handicap). - I. Il Ministro per la solidarietà sociale,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e
conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza
nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti
pubblici, privati e dei privato sociale che esplicano la loro attività
nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone
handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al
Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente.Art. 41-ter (Progetti sperimentali). - 1. Il
Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti
sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli
10, 23, 25 e 26 della presente legge.2. Il Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la
valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i
criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento
dei progetti di cui al presente articolo».(1)2. Il decreto del
Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma
2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1,
lettera d), dei presente articolo, è emanato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.Art.
2 Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventiLe
regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la
solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti
dall'articolo 39, comma 2, lettere 1-bis) e l-ter), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1 comma 1, lettera c),
della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure
urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone
affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di
competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi
dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente
ridestinazione alle regioni. Art. 3 Copertura
finanziaria Per l'attuazione delle misure previste
dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera
c), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi
per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59
miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992,
tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità
di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.
Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter
della legge 5 febbraio 1992, n.. 104, introdotti dall'articolo 1,
comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di
lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.
Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per
l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi
per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo
speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza dei
Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Legge
n.17 del 28 gennaio 1999"Integrazione
e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate."(Pubblicata nella Gazz. Uff. n.17 del 2 febbraio 1999.
S.o)
ART.1
All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
" 6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché
il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché
ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16". 2. All'articolo 16 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in
favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento
degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e
con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6
-bis . E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità
di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato
specializzato". 3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5 -bis. Le università,
con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore
con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le
iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".Articolo
2 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le
risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante
corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché, a decorrere dall'anno 2000, mediante
finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) , della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Circolare INPS n.133 del 17 luglio 2000"Benefici a
favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n.53. Art.33,
commi 1, 2, 3 e 6 della legge n.104/92."
ART.1SOMMARIO:-
La persona handicappata che lavora può fruire di permessi "a giorni" o
di permessi" ad ore".- Il genitore di persona handicappata minorenne
puà fruire dei permessi dell'art. 33, commi 1, 2 e 3, anche quando
l'altro genitore non ne ha diritto.- I genitori di persone
handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado
possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il
soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via
continuativa ed esclusiva.- I permessi "a giorni" possono essere
frazionati ad ore.- Data di accertamento dell'handicap e data di
decorrenza dei permessi.- Giorni di permesso in caso di part time
verticale.- Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali
con contratto di almeno un mese.Si premette che, se pure nel corso
delle presenti istruzioni, si indicano genericamente persone
"handicappate", senza altra precisazione, ci si riferisce comunque
sempre alle persone con handicap in situazioni di gravità, di cui al
3° comma dell'art. 33 della legge n. 104/1992, non ricoverate a tempo
pieno (art. 33, commi 1, 2 e 3 della legge n. 104/1992).Gli artt. 19 e
20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 hanno apportato modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33. 1 -
PERSONE HANDICAPPATE CHE LAVORANO Il comma 6 dell'art. 33 della
legge n. 104/92 prevede, tra l'altro, che la persona handicappata che
lavora può "usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3
(rispettivamente, permessi "ad ore" e permessi "a giorni").L'art. 19,
lett. c), della legge 8.3.2000, n. 53 stabilisce che al comma 6
dell'art. 33 della legge 104/92, dopo le parole "può usufruire", è
inserita la seguente: "alternativamente".La presente norma conferma
quindi il criterio in vigore (v. par. 1, lett. B, della circ. 37 del
18.2.99 ), secondo cui la persona handicappata che lavora può
beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi
"a giorni". Peraltro, mentre si ribadisce, in linea generale, che il
tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere senz'altro
cambiato da un mese all'altro previa semplice modifica della domanda a
suo tempo avanzata, e non, in linea di massima, nell'ambito del
singolo mese di calendario, si precisa che la variazione può essere
eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel
caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili
all'atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono
essere opportunamente documentate dal lavoratore.In tal caso, la
modifica dei permessi va effettuata adottando i criteri rilevabili
dagli esempi seguenti.Si supponga che un lavoratore, con orario
giornaliero lavorativo di 8 ore per 5 giorni alla settimana, abbia già
beneficiato, in un determinato mese, di riposi orari per 20 ore, e che
successivamente documenti la necessità di utilizzare i giorni in luogo
dei restanti permessi orari. Le 20 ore fruite dovranno essere
convertite in giorni, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore
se la frazione di giorno è pari o inferiore allo 0,50, ovvero
all'unità superiore se la frazione supera lo 0,50. Nell'esempio,
quindi, si ha: 20 ore: 8 = 2,50 gg. (e cioè 2 gg. arrotondati). Il
lavoratore ha fruito di ore corrispondenti a 2 gg. e quindi può
chiedere 1 giorno di permesso senza diritto ad ulteriori permessi
orari nel mese. Se, invece, avesse già fruito di 21 ore (equivalenti a
2,62 gg. = 3 gg. arrotondati) non potrebbe più fruire neppure di 1
giorno di permesso, sempre relativamente a quel mese. Analogo calcolo
va effettuato nel caso inverso, se si tratta, cioè, di convertire i
giorni in ore. Se, ad esempio, lo stesso lavoratore ha utilizzato 2
giorni di permesso, potrà fruire, in quel determinato mese, di 8 ore
di riposo, in luogo del giorno di permesso che non intende più
utilizzare.2 - GENITORI E PARENTI O AFFINI
ENTRO IL 3° GRADO DELLA PERSONA HANDICAPPATA 2.1 - GeneralitàL'art.
20 della legge 53/2000 stabilisce: "Le disposizioni dell'articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 19
della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non
ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e
in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore
di handicap, ancorché non convivente". 2.2 - Genitori di figli
minorenni Va preliminarmente chiarito che l'art. 20, secondo cui le
disposizioni dell'art. 33 si applicano anche quando l'altro genitore
non ha diritto, è da intendere riferito ai (soli) figli handicappati
minorenni.E' da ritenere esclusa la applicabilità dello stesso art. 20
nella parte in cui prevede la continuità e la esclusività
dell'assistenza alla persona handicappata da parte del lavoratore;
ciò, anche nel presupposto che per i figli minorenni non va richiesta
la convivenza, come anche precisato con circ. n. 80/95.Tanto premesso,
in base alla nuova norma è ora possibile per il genitore lavoratore
fruire del prolungamento dell'astensione facoltativa o dei riposi
orari fino ai 3 anni di età del bambino nonché dei giorni di permesso
dopo i 3 anni e fino ai 18, anche qualora l'altro genitore non abbia
diritto a tali benefici (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge
attività lavorativa, è lavoratore autonomo ecc.). Nel caso in cui,
invece, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi
continuano a spettare ad entrambi, ma in maniera alternativa. Ciò
significa che possono spettare indifferentemente alla madre o al
padre, ma non con fruizione contemporanea, fatto salvo quanto
precisato al par. 2.2.3.2.2.1 - Prolungamento dell'astensione
facoltativa fino a tre anni di età del bambino handicappato.Il comma 1
dell'art. 33 della legge 104/92 stabilisce che la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore
handicappato grave, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni (di
età del bambino) del periodo di astensione facoltativa.In proposito si
rammenta che, trattandosi di astensione facoltativa, sia pure
prolungata, con diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione
per tutto il periodo, il rapporto di lavoro deve continuare ad essere
in atto, con obbligo di prestazione dell'attività lavorativa, anche
durante il prolungamento; si ricorda anche che per i lavoratori
agricoli a tempo determinato il diritto alla astensione facoltativa ed
al suo prolungamento è subordinato all'iscrizione negli elenchi validi
per ciascun anno di riferimento (anno precedente a quello di
astensione).Peraltro, con riferimento alle innovazioni apportate dalla
legge 53/2000, occorre fare alcune precisazioni in merito alle
interrelazioni tra l'astensione facoltativa "normale" ed il suo
prolungamento.E' da ritenere, infatti, che la norma dell'art. 20 della
stessa legge 53 non abbia inteso escludere, per i genitori di persone
handicappate, né la possibilità di fruire, come gli altri, della
normale astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino,
né la possibilità di beneficiare del prolungamento della astensione
facoltativa fino a tre anni di età del bambino; non ha quindi posto
come condizione per il prolungamento stesso il precedente godimento
della integrale astensione normale. Tenendo conto di tali
considerazioni, diventa possibile ammettere il prolungamento da parte
di un genitore (alternativamente, madre o padre) anche quando non sia
stato in precedenza esaurito il periodo della "normale" astensione
facoltativa.Se ciò si verifica, peraltro, il fatto che l'ulteriore
periodo di astensione sia qualificato come "prolungamento" non può non
comportare riflessi: pertanto in linea generale il prolungamento
stesso potrà iniziare solo dopo il periodo della normale astensione
facoltativa teoricamente fruibile dalla madre (6 mesi), periodo che
inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine dell'astensione
obbligatoria e che ordinariamente è pari a nove mesi successivi al
parto. Fermo restando che il godimento del "normale" periodo di
astensione può essere spostato fino all'8° anno di età del bambino,
nei casi in cui uno dei genitori non appartenga a categoria avente
diritto all'astensione obbligatoria e/o a quella facoltativa dal
lavoro, si precisa:- se è solo il padre che lavora, il prolungamento
in questione è riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del
proprio teorico periodo di "normale" astensione facoltativa, e cioè di
7 mesi, a partire dalla data di nascita del bambino;- se si tratta di
"genitore solo" - padre o madre - (1), il prolungamento è
riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del teorico
particolare periodo di astensione (10 mesi);- se la madre è
lavoratrice non avente diritto all'astensione facoltativa e, quindi,
al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno
successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale"
astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine dell'astensione
obbligatoria della madre; - se la madre è lavoratrice autonoma, il
padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza
del proprio teorico periodo di "normale" astensione facoltativa (7
mesi), decorrente dalla fine del periodo (3 mesi) di astensione
facoltativa della madre, decorrente, a sua volta, dal giorno
successivo al periodo indennizzabile dopo il parto (3 mesi). Nel caso
in cui, invece, la "normale" astensione facoltativa sia stata fruita
in tutto o in parte, prima del prolungamento, da uno o da entrambi i
genitori, si avranno le seguenti situazioni di fruibilità dei residui
periodi di "normale"astensione facoltativa: - se la madre ha
beneficiato di 6 mesi prima del prolungamento, il padre può usufruire
di 5 mesi di astensione facoltativa "normale" sia entro il 3° anno di
età del bambino, sia fra il 3° e l'8° anno (mesi peraltro
indennizzabili, in entrambi i casi, solo in presenza di determinate
condizioni reddituali: v. circ. n. 109 del 6.6.2000);- se il padre ha
beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può usufruire
di 4 mesi di astensione facoltativa "normale" sia entro il 3° anno di
età del bambino, sia fra il 3° e l'8° anno (mesi soggetti a limiti di
indennizzabilità analoghi a quelli di cui all'alinea precedente);- se
entrambi i genitori si sono ripartiti i periodi di astensione
facoltativa "normale", con conseguente prolungamento da parte di un
genitore, ovvero con prolungamento alternativo da parte di entrambi,
il genitore che eventualmente non abbia utilizzato il proprio periodo
residuo (fruibile peraltro sempre entro il limite complessivo di 10 o
11 mesi), può completarlo sia entro il 3° anno di età del bambino, sia
fra i 3° e l'8° anno, con i suddetti limiti di indennizzabilità. 2.2.2
- Riposi orari fino a tre anni di età del bambino handicappato Il
comma 2 dell''art. 33 della legge 104 prevede la possibilità per i
genitori di fruire di riposi orari fino a tre anni di età del bambino,
in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa; si
rammenta che, per uniforme applicazione della disposizione sia nel
settore privato che in quello pubblico, il numero di ore di riposo
spettanti è da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di
lavoro (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso
contrario). Fino ad 1 anno di età i riposi non sono quelli alternativi
al prolungamento dell'astensione facoltativa, ma quelli c.d. per
allattamento del nuovo art. 10 della legge 1204 (v. in proposito circ.
109/ 2000). Ciò significa che, conformemente alle istruzioni della
circolare suddetta, durante l'utilizzo di questi riposi orari da parte
della madre, il padre può fruire della astensione facoltativa
"normale", e che, invece, l'utilizzo della astensione facoltativa
"normale" da parte della madre preclude la fruizione dei riposi orari
da parte del padre.Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi
orari diventano quelli alternativi al prolungamento dell'astensione
facoltativa.Si sottolinea che anche tali riposi, come il prolungamento
dell'astensione di cui al paragrafo precedente, spettano in maniera
alternativa tra i due genitori, e, trattandosi di beneficio che
sostituisce il prolungamento, l'utilizzo dei riposi orari da parte di
un genitore non esclude, secondo i criteri utilizzati per l'astensione
suddetta, che l'altro possa godere della "normale" astensione
facoltativa eventualmente ancora spettantegli.2.2.3 - Giorni di
permesso mensile tra il 3° e il 18° anno di età del figlio
handicappato. Analogamente al prolungamento dell'astensione
facoltativa ed ai riposi orari, i giorni di permesso possono essere
usufruiti dai genitori (di figli minorenni) alternativamente, ma il
numero massimo mensile (3 gg.) può essere ripartito tra i genitori
stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad
esempio, madre 2 gg., padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei
due giorni della madre).L'alternatività, in sostanza, si intende
riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel
mese (tre).I giorni di permesso possono essere utilizzati da un
genitore anche quando l'altro fruisce della "normale" astensione
facoltativa.2.3 -Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone
handicappate non conviventiIn base all'art. 20 della legge 53, i
genitori e i familiari lavoratori di persone handicappate possono
fruire dei giorni di permesso mensile anche se il portatore di
handicap non è convivente a condizione che l'assistenza sia continua
ed esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente.Si
rammenta (v. par. 2.2) che i genitori qui presi in considerazione sono
quelli di figli maggiorenni.2.3.1 - Continuità dell'assistenzaLa
"continuità" consiste nell'effettiva assistenza del soggetto
handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del
lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale
vengono richiesti i giorni di permesso.Pertanto la continuità di
assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle
abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso
spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.2.3.2 -
Esclusività dell'assistenzaLa "esclusività" va intesa nel senso che il
lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che
presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non
può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non
convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua
volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che
beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero
soggetti non lavoratori in grado di assisterlo.2.4 - Genitori di figli
maggiorenni e familiari di persone handicappate conviventiSe il
lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona
handicappata continua ad essere implicito - anche tenendo conto dei
criteri enunciati dal Consiglio di Stato con parere n. 784/95- che ai
fini della concessione dei permessi non debbano essere presenti nella
famiglia altri soggetti che possano fornire assistenza.Si confermano,
pertanto, le istruzioni precedenti (v. circ. n. 80/95) che subordinano
la concessione dei permessi alla inesistenza, nel nucleo familiare, di
soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona handicappata.2.5
- Impossibilità di assistenza da parte del familiare non lavoratore
Oltre ai motivi, obiettivamente rilevanti, di impossibilità
all'assistenza da parte del genitore non lavoratore, indicati nella
circ. 37/99 (par. 2, lett. A), da ritenere applicabili non solo al
genitore suddetto, ma anche ad altro familiare (ugualmente non
lavoratore e unico altro soggetto in grado di prestare assistenza)
(2), si elencano gli ulteriori motivi di impossibilità di assistenza
da parte di soggetti non lavoratori conviventi con il soggetto
handicappato individuati dal Comitato amministratore G.I.A.S con
deliberazione n. 32 del 7.3.2000 (all. 1), per i quali, quindi, al
lavoratore (genitore o parente o affine entro il 3° grado (3),
convivente o meno -v. par 2.3 e 2.4- con l'handicappato) possono
essere riconosciuti i permessi, senza necessità di valutazioni
medico-legali: riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti
pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al
lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe
provvidenze in qualsiasi modo denominate); riconoscimento, da parte
dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe
provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di
invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e
simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità
superiore ai 2/3; età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il
familiare non sia studente); infermità temporanea per i periodi di
ricovero ospedaliero; età superiore ai 70 anni, in presenza di una
qualsiasi invalidità comunque riconosciuta; per gli invalidi di età
inferiore a 70 anni, possono essere applicati i criteri di cui al
capoverso successivo. I motivi di carattere sanitario, debitamente
documentati, del familiare non lavoratore, come ad esempio le
infermit%à temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliero,
dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di stabilire se e
per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile
nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una
impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.Inoltre un
ulteriore motivo di impedimento - ugualmente identificato, in altra
circostanza, dal Comitato G.I.A.S.- all'assistenza da parte del
familiare non lavoratore convivente con la persona handicappata può
essere quello determinato dalla mancanza di patente di guida del non
lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta
la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente
handicappato per visite mediche, terapie specifiche e simili e
dichiara l'impossibilità di far trasportare la persona handicappata da
altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di
patente di guida.3 - CHIARIMENTI E VARIE3.1
- Decorrenza dell'inizio dei benefici in casi particolariAd
integrazione di quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 1, 16° cpv. e
nota 6) si precisa che le indennità per le agevolazioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell''art. 33 della legge 104/92, possono essere
riconosciute, sempre che vi sia stata effettiva astensione dal lavoro,
a partire da una data diversa da quella di rilascio dell'attestato (o
certificato o verbale) relativo al riconoscimento dell'handicap grave
da parte della speciale Commissione medica A.S.L., non solo qualora
nello stesso sia espressamente indicata una validità decorrente da
data anteriore a quella del riconoscimento dell'handicap grave, ma in
tutti i casi in cui la formulazione della diagnosi da parte della
Commissione sia tale (ad es. quanto è presente il riferimento ad una
eziologia prenatale) da far considerare l'handicap grave senza dubbio
esistente da data anteriore a quella di presentazione alla ASL della
domanda di riconoscimento (non anteriore comunque a quella di
presentazione all'INPS e al datore di lavoro della relativa domanda).
3.2 - Part time verticaleIn caso di contratto di lavoro part time
verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario
ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di
permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato
numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a
seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:Si procede
infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a"
corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3)
gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)Si riporta un
esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni
lavorativi teoricamente eseguibili (l'azienda non effettua quindi la
"settimana corta").Perciò:x : 8 = 3 : 27 x = 24 : 27;x = 0,8 (gg. di
permesso, da arrotondare a 1). Nel mese considerato spetterà quindi 1
solo giorno di permesso3.3 - Operai agricoli a tempo determinatoIn
merito ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel confermare in
via generale quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 5) circa la
impossibilità della materiale fruizione di giorni di permesso per se
stessi, quali portatori di handicap, o per i figli o i familiari
handicappati, quando si tratta di lavoratori agricoli occupati "a
giornata", si precisa che il riconoscimento dei giorni di permesso è
possibile, invece, quando detti lavoratori sono occupati con contratto
stagionale di durata pari almeno ad un mese, con previsione di
attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana
corta") alla settimana. Tale possibilità è comunque da escludere per
le frazioni di mese, vale a dire per i mesi in cui l'attività viene
svolta solo per alcuni giorni.3.4 - Contributi figurativiLa legge,
all'articolo 19, lett. a), precisa che i permessi dell''art.33, comma
3, della legge n.104/1992 (permessi "a giorni"), sono coperti da
contribuzione figurativa.I permessi di cui al comma 2 (permessi "ad
ore") risultano ora coperti da contribuzione figurativa, riscattabili,
oppure possono formare oggetto di versamenti volontari (v. nuovo art.
10 della legge n. 1204/71).Sull'argomento saranno impartite
disposizioni a parte.3.5 - Modulario e documentazioneNell'attesa della
revisione della modulistica attuale, la stessa potrà essere
utilizzata, con gli opportuni adattamenti e con la presentazione delle
dichiarazioni di responsabilità, laddove necessarie.Si ricorda in
proposito che le certificazioni mediche non possono essere sostituite
da autocertificazioni.IL DIRETTORE
GENERALETRIZZINO Note(1) - La
situazione di "genitore solo" può verificarsi in caso di morte di un
genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori,
ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante
da un provvedimento formale (v. circ. n. 109/2000, par. 1.3).(2) - Si
rammentano i "motivi obiettivamente rilevanti" indicati nella citata
circolare, applicabili anche a persona non lavoratrice, diversa dal
genitore, sempre che risulti essere l'unica in famiglia in grado di
prestare assistenza:- grave malattia- presenza in famiglia di più di
tre minorenni - presenza in famiglia di un bambino inferiore a 6 anni-
necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del
lavoratore (da valutare a cura del medico di Sede).(3) - Si riporta,
ad ogni buon fine, quanto riepilogato nella nota (5) della circolare
n. 80 del 24.3.1995 a proposito del computo dei gradi di parentela e
di affinità:"E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76
c.c.) conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni,
dal capostipite (escluso) al parente considerato; così ad es. la
parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio di 1° grado,
e così via.In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla
persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così
ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio
il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2°
grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4°
grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della legge).L'affinità
è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge
(art. 78 c.c.). Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge
con il proprio parente: così ad esempio il grado di affinità
suocero/nuora (o suocera/genero) è di 1° grado; quello tra cognati di
è di 2° grado, e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge
non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una
persona non è affine con quest'ultima."Allegato
1I.N.P.S. DELIBERAZIONE N. 32 DEL 7.3.2000OGGETTO: Legge n. 104/92.
Presenza, nella famiglia del soggetto handicappato grave, di familiare
non lavoratore. IL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI
INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI
PREVIDENZIALI(Seduta del 7.3.2000)-
visto 'l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92; - viste le
disposizioni vigenti, secondo cui il riconoscimento della indennità
relativa ai giorni di permesso previsti dall''art. 33, comma 3, della
legge n. 104/92 è subordinato alla impossibilità, per altre persone
presenti nella famiglia del soggetto handicappato grave, di
assisterlo;- considerato che tale impossibilità è stata individuata
nell'espletamento di una attività lavorativa, ovvero, qualora il
familiare non sia lavoratore, nei "motivi obiettivamente rilevanti" di
quest'ultimo, quali i gravi motivi di salute o un obiettivo
insormontabile impedimento;- rilevato che determinate situazioni
oggettive possono comportare effettivamente una impossibilità del
familiare non lavoratore di prestare assistenza al portatore di
handicap; - ritenuto che le anzidette situazioni oggettive, purché
debitamente documentate, non necessitino di particolari accertamenti
da parte dell'Istituto ai fini della concessione, alle condizioni
previste, dei permessi in questione al lavoratore, genitore, parente o
affine entro il terzo grado dell'handicappato; - tenuto conto che in
caso di figlio minorenne l'obbligo di assistenza in capo ai genitori è
da ritenere prevalente rispetto a quello di altri familiari;DELIBERA1)
Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall''art.
33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del
portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le
situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere
l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti
ipotesi:a) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti
pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al
lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe
provvidenze in qualsiasi modo denominate)b) riconoscimento, da parte
dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe
provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di
invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e
simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità
superiore ai 2/3;c) età superiore ai 70 anni, in presenza di una
qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;d) età inferiore ai 18 anni
(anche nel caso in cui non sia studente);e) infermità temporanea per i
periodi di ricovero ospedaliero.2) Altre infermità temporanee,
debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere
sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non
lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine
di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura
dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare
non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di
prestare assistenza.3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di
figlio minorenne handicappato grave, la presenza di familiari non
lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di
fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere
tale figlio.
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