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LEGGI
Circolare n. 20 del 3-2-2004
Legge 24.12.2003, n.350, art. 3, comma 106.
Con la circolare n. 20 del 3 febbraio 2004 l'INPS ha fornito alcuni
chiarimenti conseguimento del congedo straordinario di due anni, da parte
degli aventi diritto, per il quale non è più richiesto il requisito della
decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento del grave handicap.
(Altalex, 12 febbraio 2004)
INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Roma, 3 Febbraio 2004
OGGETTO: Legge 24.12.2003, n.350, art. 3, comma 106.
SOMMARIO:
Abolizione del requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del
riconoscimento di grave handicap da parte dell’apposita Commissione ASL.
Con la legge citata in oggetto e’ stato previsto, all’art.3, comma 106,
che all’art.42, comma 5, del D. Lgs. 151/ 2001 siano soppresse le parole “
da almeno 5 anni”.
In sostanza, al fine del conseguimento del congedo straordinario di due
anni, da parte degli aventi diritto, non è più richiesto il requisito
della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave
handicap da parte dell’apposita Commissione ASL di cui all’art. 4. comma 1
della legge 104/92, o nel caso di portatori di handicap affetti da
sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del curante (
su presentazione del cariotipo ) o, per i grandi invalidi dalla data del
provvedimento ministeriale attestante tale stato.
Ai fini della concessione del congedo in parola, fermo restando quanto
previsto dal citato art.42, si ribadisce, in particolare, che
l’attestazione dello stato di grave handicap deve essere rilasciata
esclusivamente da parte degli organismi o soggetti suindicati (non sono
valide, ad esempio, le certificazioni attestanti l’invalidità civile, sia
pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto
all’”accompagnamento”), secondo le modalità finora previste in materia.
Qualora, prima dell’entrata in vigore (1.1.2004) della legge in oggetto,
gli interessati avessero presentato la domanda in assenza del requisito
previsto dall’art.42 del D. Lgs.151/01 relativo alla decorrenza dei 5 anni
- domanda che per tale motivo era stata respinta – è necessario che gli
interessati presentino nuova domanda, con l’indicazione dei periodi di cui
ora intendano fruire.
In proposito, si chiarisce che eventuali periodi di congedo, retribuito o
meno (previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro di cui all’art.
4, comma 2 della legge n. 53/2001) fruiti prima dell’entrata in vigore
della citata legge n.350 in assenza del requisito dei 5 anni di cui
trattasi, non potranno essere trasformati in congedo straordinario ex art.
42 del D.lgs.151/01.
Si fa riserva di trasmettere i modelli Hand 4 e Hand 5, aggiornati
conformemente alla normativa vigente in materia.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
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