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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 aprile 2004
Attivita' svolte dalla
Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paraolimpico.
Gazzetta Ufficiale N. 103 del 4 Maggio 2004
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante«Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, recante«Riordino del
Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189, recante «Norme per la promozione
della pratica dello sport da parte delle persone disabili»;
Visto in particolare, l'art. 2 della citata legge 15 luglio 2003, n. 189,
che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
individuate le attivita' che la Federazione italiana sport disabili svolge
quale Comitato Italiano Paraolimpico;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Decreta:
Art. 1.
Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato
Italiano Paraolimpico
1. La Federazione italiana sport disabili, di seguito denominata«FISD»,
quale Comitato Italiano Paraolimpico, di seguito denominato«CIP», svolge,
in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dall'International
Paralympic Committee, di seguito denominato «IPC», le seguenti attivita':
a) cura l'organizzazione e la preparazione atletica della rappresentanza
nazionale ai giochi paraolimpici o ad altre competizioni internazionali;
b) riconosce e coordina le federazioni, le organizzazioni e le discipline
sportive riconosciute dall'IPC e/o dal Comitato internazionale olimpico, o
comunque operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente
l'attivita' sportiva per disabili;
c) rappresenta presso l'IPC le organizzazioni sportive per disabili da
questo riconosciute;
d) assicura la promozione ed il potenziamento dello sport nazionale per
disabili;
e) promuove la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in
ogni fascia di eta' e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle
regioni e degli enti locali;
f) partecipa, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 242, alle sedute della Giunta nazionale del
Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.
2. Per le attivita' di cui al comma 1, gli organi della FISD sono anche
organi del CIP ed il Presidente della FISD rappresenta il CIP nelle sedi
istituzionali nazionali ed internazionali.
3. Le attivita' della FISD quale CIP sono sottoposte alla vigilanza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, acquisito il parere del
Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato «CONI».
4. Resta ferma la vigilanza del CONI sulle attivita' della FISD quale
federazione sportiva nazionale, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2.
Principi
1. La FISD, nell'assolvimento dei compiti propri del CIP, si conforma
ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale dei disabili, in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, in base all'accordo
tra Comitato internazionale olimpico, di seguito denominato «CIO», e l'IPC
sulla gestione dell'attivita' sportiva per disabili. La FISD si raccorda
altresi' con ogni altra organizzazione internazionale, riconosciuta dal
CIO e/o dall'IPC, competente in materia di sport dei disabili.
2. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano in
base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475,
recante le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto
Adige in materia di attivita' sportive e ricreative con i relativi
impianti ed attrezzature.
Art. 3.
Organizzazione della Federazione italiana sport disabili quale Comitato
Italiano Paraolimpico
1. La FISD, al fine di assicurare l'efficace assolvimento dei compiti
propri del CIP, indicati all'art. 2, adegua, entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, il proprio statuto e la propria
organizzazione nel rispetto dei principi fondamentali dettati dall'IPC, in
conformita' ai principi ed alle linee organizzative generali del CONI,
nonche' alle previsioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, e
successive modifiche e integrazioni.
2. Lo statuto, adeguato ai sensi del comma 1, e' sottoposto
all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che vi
provvede nel termine di sessanta giorni dalla ricezione.
Art. 4.
Rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano
1. Il CONI, in attuazione della previsione dell'art. 12-bis del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni,
svolge, di concerto con la FISD, quale Comitato Italiano Paraolimpico,
compiti di promozione per lo sport per i disabili. In linea con l'accordo
CIO-IPC, il CIP ed il CONI collaborano alla realizzazione delle loro
finalita'.
2. Il CONI riconosce la FISD quale CIP, per l'attivita' di preparazione
paraolimpica e di partecipazione ai giochi paraolimpici, nonche' per le
attivita' previste dagli accordi internazionali IPC/CIO, concorrendo al
relativo finanziamento mediante contributi annuali, che dovranno essere
oggetto di rendiconto dettagliato nei modi e nei termini stabiliti dai
competenti organi del CONI.
3. Il CONI e la FISD possono stipulare convenzioni, tra loro e/o con altri
soggetti dell'ordinamento sportivo e con altre istituzioni interessate, al
fine del migliore coordinamento e della piu' efficiente gestione
amministrativa, in particolare nei settori della gestione del personale,
dell'utilizzo degli immobili dei rispettivi patrimoni, nonche' per gli
acquisti di beni e servizi. Le convenzioni sono trasmesse al Ministero per
i beni e le attivita' culturali ai fini della vigilanza.
Roma, 8 aprile 2004
p. Il Presidente: Letta
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