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Associazione Sergio Maiorano onlus

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Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324,

coordinato con la legge di conversione

27 ottobre 1993, n.423

 

Omissis

 

Art. 2

1.L’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), va interpretato nel senso che l’individuazione dell’alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge (a), non consiste nell’accertamento previsto dall’articolo 4 della legge stessa (a), ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell’anzidetto articolo 12 (a). In attesa dell’adozione dell’atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all’individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale di residenza dell’alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’articolo 33 della stessa legge (a), da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato.

L’accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.

3-bis. La commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4 (a), entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3-ter. Al comma 3 dell’articolo 33della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Omissis

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: venerdì 22 settembre 2006