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LEGGE 28 dicembre 2001, n.448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
(GU n. 301 del 29-12-2001- Suppl. Ordinario n.285)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l’anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l’anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l’anno 2003 e 3.174 milioni di euro per l’anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull’andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.

5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

(Modificazioni alla disciplina dell’IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

1. All’articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l’anno 2000, lire 516.000 per l’anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1º gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l’anno 2001 l’importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall’anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro".

2. All’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio".

3. All’articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
"c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;".

4. L’articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, è abrogato.

5. All’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all’ottenimento da parte dell’azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".

6. Il disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l’anno 2002.

……….

Omissis

………………

Art. 22

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonchè il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.

10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "straordinario" è soppressa;

b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";

c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma".

Art. 38.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Art. 39.

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione)

1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: venerdì 22 settembre 2006