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LEGGE 28 dicembre 2001, n.448
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002).
(GU n. 301 del 29-12-2001- Suppl. Ordinario n.285)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati
differenziali)
1. Per l’anno
2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato
in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649
milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un
importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta
fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l’anno
finanziario 2002.
2. Per gli anni
2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro
ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l’anno
2003 e 3.174 milioni di euro per l’anno 2004, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto
da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed
in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223
milioni di euro.
3. I livelli del
ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
4. Il Governo
presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta
analiticamente gli effetti prodotti sull’andamento delle entrate dai
provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e
lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica in
sede parlamentare.
5. Fino alla
presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati
i decreti di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n.
383.
6. Per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al
conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai
commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario
finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In
quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di
cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale,
finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni
alla disciplina dell’IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese
sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le
imprese del settore farmaceutico)
1. All’articolo
12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè ogni altra persona indicata
nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l’anno 2000,
lire 516.000 per l’anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1º gennaio 2002
da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione
all’effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato
di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l’anno
2001 l’importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a
condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A
decorrere dal 1º gennaio 2002 l’importo di 285,08 euro è comunque
aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia
relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito
complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall’anno 2002 la
misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a
carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non
superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico;
3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con
tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico.
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti
è aumentata a 774,69 euro".
2. All’articolo
12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole:
"la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il
primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla
lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo
figlio".
3. All’articolo
13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in
materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) è inserita la
seguente:
"c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;".
4. L’articolo 19,
comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici
di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi
ad essi collegati, è abrogato.
5. All’articolo
36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal
seguente:
"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle
aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del
20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La
deducibilità della spesa è subordinata all’ottenimento da parte
dell’azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla
partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle
forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".
6. Il disposto
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sospeso per l’anno 2002.
……….
Omissis
………………
Art. 22
(Disposizioni in
materia di organizzazione scolastica)
1. Nel quadro
della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle
istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero
degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei
curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché
nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità
dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle
singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno
degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle
aree delle zone montane e delle isole minori.
2. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio
decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla
determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed alla sua ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni
organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna
regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su
proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche
interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime
istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto
di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di
sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti
portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Nel rispetto
dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i
dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori
a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento
oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente
assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di
istituto.
6. Le istituzioni
scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle
scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale
assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le
proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali
previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le
conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il
fondo di istituto.
7. La commissione
di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta
dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le
scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente
riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una
commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di
classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i
docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali
le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state
preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei
docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale
docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di
esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la
corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della
citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24
milioni di euro.
8. Nel primo
corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui
all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160
ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
9. Il
reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui
all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonchè il periodo di
formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente
direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti
disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, è
articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che
consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene
luogo del tirocinio di cui al comma 8.
10. L'organizzazione
e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici
regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione
sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti
regionali di ricerca educativa.
11. Le
graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate
con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui
all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di
presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato
a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per
cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad
incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
13. Al personale
delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di
studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato,
la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito
formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di
riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite
convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.
14. All'articolo
145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la parola:
"straordinario" è soppressa;
b) le parole:
"lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99
euro a decorrere dall'anno 2002";
c) dopo il primo
periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per la razionalizzazione
degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la
valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non
inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno,
sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione
professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità
nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma".
Art. 38.
(Incremento
delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. A
decorrere dal 1º gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età
pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio
pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle
maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo
70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai
titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153.
2. I medesimi
benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al
medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti
all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè ai ciechi
civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici
adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età
anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un
massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta
valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta
soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o
superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici
incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età
pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili
totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o
che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della
legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento
di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il
beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a
6.713,98 euro;
b) il
beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente
separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98
euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo
pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo
dell'assegno sociale;
c) qualora i
redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e
b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il
superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni
successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è
aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della
concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene
conto del reddito della casa di abitazione.
7. Nei confronti
dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche
o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico
dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al
recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un
reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i
soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7
siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per
l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al
recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
9. Il recupero è
effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non
superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza
interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere
superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma
non sia superiore al quinto della pensione.
10. Le
disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia
riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i
trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo
del pensionato medesimo.
Art. 39.
(Norme a favore
dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di
uso dei farmaci di automedicazione)
1. I lavoratori
affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno
raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in
concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto
a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo
delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. All'onere
derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a
partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n.
328.
3. In
relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla
migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il
Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico
dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale al fine di
informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione
nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale
del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore
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