LEGGI
Legge 3 maggio 2004, n. 112"Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 - Supplemento Ordinario n. 82
Capo I PRINCÌPI GENERALI Art. 1. (Ambito di applicazione e finalità) 1. La presente legge individua i princìpi generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all’avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l’editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni. 2. Sono comprese nell’ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite. Artt. 2 - 3 ... omissis ... Art. 4. (Princìpi a garanzia degli utenti) ... omissis ... 2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l’adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria. ... omissis ... Artt. 5 - 16 ... omissis ... Capo IV COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA Art. 17. (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo) ... omissis ... 2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, comunque garantisce: ... omissis ... ... omissis ... Artt. 18 - 28 ... omissis ... Art. 29. (Entrata in vigore)
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Ultimo aggiornamento: venerdì 22 settembre 2006 |