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LEGGI
LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6
Introduzione nel libro
primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417,
418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di
inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e
finali.
Gazzetta Ufficiale N. 14 del 19 Gennaio 2004
Capo I
FINALITA' DELLA LEGGE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge ha la finalita' di tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sul l'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2.
1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile e'
sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive
in tutto od in parte di autonomia".
Art. 3.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, e' premesso il
seguente capo:
"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.
Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto
di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova
nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il
domicilio.
Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata
dell'incarico e relativa pubblicita). - Il giudice tutelare provvede entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto
motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati
nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso solo
nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a decorrere dal
momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.
Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e'
esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche
d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e
per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Puo'
procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio
indicando gli atti che e' autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere
l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di
sostegno;
2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo
indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di
sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di
sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha
o puo' avere la disponibilita';
6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve riferire
al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita personale e
sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice tutelare
puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima
della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di
chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel
corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente
annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di
chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello
stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del
beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le
annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato
nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso
soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero
da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e'
presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella
cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere
opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono
tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o
a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del
beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la
nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se
conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti,
dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa
si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le
esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di
questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti
i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione
provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche d'ufficio, gli
accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai
fini della decisione.
Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche
d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina
dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta
dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura
ed agli interessi della persona del beneficiario.
L'amministratore di sostegno puo' essere designato dallo stesso
interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacita',
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puo'
designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge
che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il
padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il
quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore
con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli
operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il
beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso di
designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo' chiamare
all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea,
ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante
ovvero alla persona che questi ha facolta' di delegare con atto depositato
presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le
facolta' previste nel presente capo.
Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario
conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di
sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso
compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana.
Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento
dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni
e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il
beneficiario circa gli atti da compiere nonche' il giudice tutelare in
caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di
scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o
nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il
pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono
ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli
opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento
dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale
incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente,
dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si
applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I
provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice
tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in
favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto
grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata
chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina
l'amministratore di sostegno, o successivamente, puo' disporre che
determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di
legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del
medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il
provvedimento e' assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che
puo' essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di
sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del
giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in
violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto
dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere
annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico
ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di
sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti
compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni
di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce
l'amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine
decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di sottoposizione
all'amministrazione di sostegno.
Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il
beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno
dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i
presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la
sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice
tutelare.
L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie
informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresi', anche d'ufficio, alla dichiarazione
di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia
rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale
ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di
inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinche' vi provveda.
In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del
tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con
la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".
2. All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima dell'approvazione"
sono sostituite dalle seguenti: "prima che sia decorso un anno
dall'approvazione".
3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice
civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 417 del codice civile vedi note all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351, 352, 353, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 596, 599 e 779
del codice civile:
«Art. 349 (Giuramento del tutore). - Il tutore, prima di assumere
l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo
con fedelta' e diligenza.».
«Art. 350 (Incapacita' all'ufficio tutelare). - Non possono essere
nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del
genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potesta';
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i
discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per
effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del minore o una
parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potesta' o nella
decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non e' stato cancellato dal registro dei falliti.».
«Art. 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare). - Sono dispensati dall'ufficio
di tutore:
1) [I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la
tutela dei principi della stessa Famiglia];
2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3) i membri del Sacro collegio;
4) i presidenti delle assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2), 3), 4) e 5) possono far noto al giudice
tutelare che non intendono valersi della dispensa.».
«Art. 352 (Dispensa su domanda). - Hanno diritto di essere dispensati su
loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3) [le donne];
4) i militari in attivita' di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha piu' di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per
ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove
e' costituita la tutela.».
«Art. 353 (Domanda di dispensa). - La domanda di dispensa per le cause
indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice
tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di
dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore e' tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la
tutela non sia stata conferita ad altra persona.».
«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il tutore non puo'
senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore,
per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo
svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le
spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti
a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni
caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore
eta';
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di
danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per
riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.».
«Art. 375 (Autorizzazione del tribunale). - Il tutore non puo' senza
l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile
deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.».
«Art. 376 (Vendita di beni). - Nell'autorizzare la vendita dei beni, il
tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private,
fissandone in ogni caso il prezzo minimo.
Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di
erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.».
«Art. 377 (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti
articoli). - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti
articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei
suoi eredi o aventi causa.».
«Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore). - Il tutore e il
protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti
direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione
e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati
su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione
del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di
alcuna ragione o credito verso il minore.».
«Art. 379 (Gratuita' della tutela). - L'ufficio tutelare e' gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita' del patrimonio e le
difficolta' dell'amministrazione, puo' assegnare al tutore un'equa
indennita'. Puo' altresi', se particolari circostanze lo richiedono,
sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare
nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilita' da una o piu'
persone stipendiate.».
«Art. 380 (Contabilita' dell'amministrazione). - Il tutore deve tenere
regolare contabilita' della sua amministrazione e renderne conto ogni anno
al giudice tutelare.
Il giudice puo' sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di
qualche prossimo parente o affine del minore.».
«Art. 381 (Cauzione). - Il giudice tutelare tenuto conto della particolare
natura ed entita' del patrimonio, puo' imporre al tutore di prestare una
cauzione, determinandone l'ammontare e le modalita'. Egli puo' anche
liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.».
«Art. 382 (Responsabilita' del tutore e del protutore).
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del
buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui
cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilita' incorre il protutore per cio' che riguarda i
doveri del proprio ufficio.».
«Art. 383 (Esonero dall'ufficio). - Il giudice tutelare puo' sempre
esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore
soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.».
«Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore). - Il giudice tutelare puo'
rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o
abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento
di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei
alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non puo' rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o
citato; puo' tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che
non ammettono dilazioni.».
«Art. 385 (Conto finale). - Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare
subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il
conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi puo'
concedere una proroga.».
«Art. 386 (Approvazione del conto). - Il giudice tutelare invita il
protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le
circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a
presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto
irregolarita' o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del
giudice tutelare, provvede l'autorita' giudiziaria nel contraddittorio
degli interessati.».
«Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla tutela). - Le azioni
del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative
alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore
eta' o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha
presentato il conto prima della maggiore eta' o della morte del minore, il
termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso.
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il
pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.».
«Art. 596 (Incapacita' del tutore e del protutore). -
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela
in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia
approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto
medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione.
Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento e' fatto nel
tempo in cui egli sostituiva il tutore.
Sono pero' valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del
protutore che e' ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del
testatore.».
«Art. 599 (Persone interposte). - Le disposizioni testamentarie a
vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595,
596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il
coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.».«Art.
779 (Donazione a favore del tutore o protutore).
- E' nulla la donazione a favore di chi e' stato tutore o protutore del
donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta
l'azione per il rendimento del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 599.». - Si riporta il testo
dell'art. 419 del codice civile:
«Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori). - Non si puo'
pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto
all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico.
Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del
giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando
e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo' essere nominato un
tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.».
- Si riporta il testo dell'art. 388 del codice civile come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 388 (Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto). -
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver
luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della
tutela.
La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi
eredi o aventi causa.».
Art. 4.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita'
naturale".
2. L'articolo 414 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di
eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale
infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la
loro adeguata protezione".
Art. 5.
1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole:
"possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti:
"possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415,
dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 417 del codice civile, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 417 (Istanza d'interdizione o di inabilitazione).
- L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone
indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente
convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il
secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha
per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo'
essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico
ministero.».
- Per il testo dell'art. 414 del codice civile vedi l'art. 4 della legge
qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 415 del codice civile:
«Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate). -
Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente
grave da far luogo all'interdizione, puo' essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per abuso
abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro
famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o
dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente,
salva l'applicazione dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto
incapaci di provvedere ai propri interessi.».
Art. 6.
1. All'articolo 418 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare
opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o
ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice
tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per
l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto
comma dell'articolo 405".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 418 del codice civile come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 418 (Poteri dell'autorita' giudiziaria). -
Promosso il giudizio di interdizione, puo' essere dichiarata anche
d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle
condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza
al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello
stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare
opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o
ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice
tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per
l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto
comma dell'art. 405.».
- Per il testo dell'art. 405 del codice civile, vedi l'art. 3 della legge
qui pubblicata.
Art. 7.
1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato
il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea
all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 424 del codice civile come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato). - Le
disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori
emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e
alla curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di
nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina
il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il
giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea
all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408.».
- Per il testo dell'art. 408 del codice civile vedi l'art. 3 della legge
qui pubblicata.
Art. 8.
1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole:
"del coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente
convivente,".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 426 del codice civile come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno e' tenuto a continuare nella
tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni,
ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli
ascendenti o dei discendenti.».
Art. 9.
1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma e' premesso il
seguente:
"Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in
successivi provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, puo' stabilirsi che
taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o
che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere
compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 427 del codice civile come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 427 (Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato). - Nella
sentenza che pronuncia l'interdizione, o l'inabilitazione, o in successivi
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, puo' stabilirsi che taluni atti
di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza
l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono
essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o
aventi causa.
Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina
del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di
interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o
aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti
dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalita', dopo la
sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio,
qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione
o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni
dell'articolo seguente.».
Art. 10.
1. All'articolo 429 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il
soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale,
d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al
giudice tutelare".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 429 del codice civile, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 429 (Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione). - Quando cessa
la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere
revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli
affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore
dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa
dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia
venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il
soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale,
d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al
giudice tutelare.».
Art. 11.
1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, e' abrogato.
Capo III
NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12.
1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, e' sostituito dal seguente:
"Art. 44. Il giudice tutelare puo' convocare in qualunque momento il
tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo
scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della
tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare
istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del
beneficiario".
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, e' inserito il seguente:
"Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti
dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di
registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto
dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:
«Art. 9 (L) (Contributo unificato). - 1. E' dovuto il contributo unificato
di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile,
compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel
processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo
le esenzioni previste dall'art. 10.».
Art. 14.
1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro
delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei
minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni
di sostegno".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, e' inserito il seguente:
"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un
capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del
cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone
l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal
giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza
ai sensi dell'articolo 405 del codice;
2) le complete generalita' della persona beneficiaria;
3) le complete generalita' dell'amministratore di sostegno o del legale
rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione,
quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la
revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno".
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 405 del codice civile vedi l'art. 3 della legge
qui pubblicata.
Art. 16.
1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al
numero 5, dopo la parola: "curatore" sono inserite le seguenti: ",
amministratore di sostegno".
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione
di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da
vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una
delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi
difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in
essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come
consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente
o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o
gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il
giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad
astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
Art. 17.
1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura
civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite
dalle seguenti: ", dell'inabilitazione e dell'amministrazione di
sostegno".
2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile e' inserito il
seguente:
"Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare e' ammesso reclamo alla corte
d'appello a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo
comma puo' essere proposto ricorso per cassazione".
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo della rubrica del capo II del titolo II del libro
quarto del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata: dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione
di sostegno.
- Si riporta il testo degli articoli 712, 713, 716, 719, 720 e 739 del
codice di procedura civile:
«Art. 712 (Forma della domanda). - La domanda per interdizione o
inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove
la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata
e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge,
dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e,
se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.».
«Art. 713 (Provvedimenti del presidente). - Il presidente ordina la
comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa
richiesta, puo' con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a
lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre
persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il
ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il
termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma
precedente; il decreto e' comunicato al pubblico ministero.».
«Art. 716 (Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando). -
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da
soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche
quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto
negli articoli 419 e 420 del codice civile.».
«Art. 719 (Termine per l'impugnazione). - Il termine per l'impugnazione
decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla
notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro
che parteciparono al giudizio. Se e' stato nominato un tutore o curatore
provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.».
«Art. 720 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione). - Per la
revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme
stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione
possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e
possono altresi' impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca,
anche se non parteciparono al giudizio.».
«Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare
si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera
di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di
consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni
dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola
parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti. Salvo
che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti
della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di
reclamo.».
Art. 18.
1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
nonche' i decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno".
2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) e'
sostituita dalla seguente:
"m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi
all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate".
3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' ai decreti che istituiscono,
modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono
aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o modificano
l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) - (art. 686 c.p.; art. 194 att.
c.p.p.; articoli 4 e 14, regio decreto n. 778/1931; art. 24, parte del
sesto comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con
modificazioni, legge n. 835/1935; art. 58-bis, legge n. 354/1975; art. 73,
legge n. 689/1981). - 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per
estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche
pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi
degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli
concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione
in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui
all'art. 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la
sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza
personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia,
l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualita', di professionalita'
nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla
detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o
dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita', o disposto
una misura di sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni
sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'art. 66, terzo
comma, e all'art. 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli
articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo
di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'art. 15 della
legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai
minori, di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione
e quelli di revoca, nonche' i decreti che istituiscono, modificano o
revocano l'amministrazione di sostegno;
q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore;
quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del
fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti
giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art.
12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti gia'
iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i
provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato) - (art. 689 c.p.p. 194, comma 2, att. c.p.p.; articoli
45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma,
regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 835/1935). - 1. Nel certificato generale sono riportate le
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle
relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione
nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purche' il
beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle
condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice
penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa
speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente
applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la
riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale
e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come
reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze
di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state
revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo
di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice
di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni
concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi
all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato
riabilitato con sentenza definitiva.
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24
del regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive
modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto
dell'interessato) - (art. 689 c.p.c. 194, comma 2, att. c.p.c.; articoli
45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma,
regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 835/1935). - 1. Nel certificato penale sono riportate le
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle
relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione
nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purche' il
beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle
condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice
penale;
c) alle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa di
estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente
applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la
riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale
e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come
reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze
di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state
revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo
di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice
di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni
concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione
e quelli di revoca, nonche' ai decreti che istituiscono, modificano o
revocano l'amministrazione di sostegno;
n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a
quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura
del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti
giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art.
12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive
modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato). (art. 689 c.p.p.).
- 1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel
casellario giudiziale relative:
a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione
salvo che siano stati revocati, ai decreti che istituiscono o modificano
l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;
b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia
stato riabilitato con sentenza definitiva;
c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti
giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art.
12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni
alla capacita' del condannato.».
Art. 19.
1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole:
"procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di
interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".
Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell'art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(ordinamento giudiziario) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei magistrati). - Durante il
periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari
trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa,
ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti
in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione
contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione,
nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti,
ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe
produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per
le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del
collegio, egualmente non impugnabile.».
Art. 20.
1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 375):
Presentato dal Sen. Elvio Fassone ed altri il 3 luglio 2001.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 luglio
2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 25, 26
settembre 2001, 23 e 25 ottobre 2001.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante,
il 27 novembre 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6, 12
e 20 dicembre 2001 e approvato il 21 dicembre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 2189):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23
gennaio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 30
gennaio 2002, 12, 19, 20, 26 febbraio 2002, 17 settembre 2002, 16, 22
ottobre 2002, 6, 19 novembre 2002, 19 febbraio 2003, 26 marzo 2003.
Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 ed approvato il 15 ottobre 2003 con
modificazioni.
Senato della Repubblica (atto n. 375-B):
Assegnato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 24
ottobre 2003 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, ed
approvato il 22 dicembre 2003.
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