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LEGGI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
19 aprile 2004
Criteri e modalita' dell'attivita'
di verifica, per l'anno 2004, nei confronti degli enti che impiegano
giovani in servizio civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e
della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Gazzetta Ufficiale N. 122 del 26 Maggio 2004
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata
legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la
definizione di un Programma annuale per lo svolgimento dell'attivita'
di verifica sulla consistenza e le modalita' della prestazione del
servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul
rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le
amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
352, regolamento recante norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'ufficio nazionale;
Vista la
legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del
servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 8, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il
Parlamento, on. Carlo Giovanardi, e' stato delegato ad esercitare i
poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle
leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
31 luglio 2003 sulla riorganizzazione dell'ufficio nazionale per il
servizio civile;
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2003 recante la
struttura ordinativa, l'articolazione interna e la ripartizione delle
competenze dell'ufficio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. L'attivita' di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale
sia all'estero nei confronti di tutti gli enti che impiegano giovani
in servizio civile, e' finalizzata ad accertare il rispetto delle
disposizioni normative in materia di servizio civile, delle
convenzioni e dei progetti d'impiego, la consistenza e le modalita'
della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati
nonche' la correttezza della gestione amministrativo-contabile da
parte degli enti di servizio civile.
2. Il presente provvedimento fissa i criteri del programma di
verifiche da svolgersi nell'anno 2004 presso gli enti e presso le
sedi all'estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il
servizio civile.
Art. 2.
Ispezioni
1. Le ispezioni possono essere effettuate nei confronti di tutti
gli enti di servizio civile, ivi inclusi quelli interessati al
programma di ispezione annuale, ogni qualvolta l'ufficio ravvisi un
interesse all'espletamento dell'attivita' ispettiva ovvero venga a
conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformita'
nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati alle disposizioni
previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001,
n. 64, dalla normativa secondaria e dai progetti approvati.
2. Fermo restando il principio stabilito al comma 1, l'ufficio
procede nell'attivita' ispettiva «a campione» per gli enti con
capacita' inferiore alle cento unita' sulla base dei seguenti criteri
da considerare, di norma, in ordine di priorita' decrescente:
a) equa ripartizione dell'attivita' ispettiva tra pubbliche
amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura
giuridica privata;
b) articolazione territoriale dell'ente con riferimento al
numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di
assegnazione;
c) rilevanza, particolarita', innovativita' e carattere
sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.
La sussistenza di due dei criteri sopra indicati, costituisce
motivo per procedere in deroga all'ordine delineato.
3. Gli enti con capacita' superiore alle cento unita' sono
sottoposti a ispezioni secondo l'ordine di priorita' di seguito
riportato:
a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul
territorio e capacita' superiore alle mille unita';
b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul
territorio e capacita' superiore a duecento unita';
c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di natura giuridica privata e capacita' tra le cento e le duecento
unita'.
Fermo restando quanto stabilito al comma 1, costituiscono ulteriori
criteri di individuazione degli enti da sottoporre ad attivita'
ispettiva periodica quelli fissati al comma 2.
Art. 3.
Programma delle verifiche e modalita' procedurali dell'attivita'
ispettiva
1. Il direttore generale dell'ufficio nazionale per il servizio
civile predispone il programma delle verifiche, sia a campione che
periodiche, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'art.
2 del presente decreto.
Vengono confermate le disposizione impartite con la circolare n.
36856/I.7 del 1° luglio 2003 sulle modalita' procedurali
dell'attivita' ispettiva concernente il servizio civile svolto ai
sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sia nel territorio nazionale
che all'estero.
Art. 4.
Svolgimento dell'attivita' ispettiva
1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del
servizio programmazione, monitoraggio e controllo dell'ufficio
nazionale per il servizio civile, o da personale delle sedi regionali
dell'ufficio medesimo nonche', in via eccezionale, tramite le
prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n.
230 del 1998.
2. L'ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello
svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, della
attivita' dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' previste
con apposito protocollo d'intesa.
Il presente provvedimento sara' sottoposto alla registrazione degli
organi di controllo.
Roma, 19 aprile 2004
p. Il Presidente: Giovanardi
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 26
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