n

Associazione Sergio Maiorano onlus

Via Vigna del Piano, 17 - 00060 - Riano (RM)

Telefono: 06/9081091- Cell 347 5759344
Fax: 06/9081091
E mail: associazionesergiomaioranoonlus

Codice fiscale: 97183430582


MANUALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO MIRATO DEI DISABILI

L. n. 68 del 12/03/1999

 

Il manuale "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" L. n. 68 del 12/03/1999", pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 68 del 23/03/1999 supplemento ordianario n. 57 è una pubblicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ecco i punti salienti della legge.

 COS'E' L'INSERIMENTO MIRATO

Quando le capacità lavorative del disabile, nonostante le sue disabilità; corrispondono a quelle richieste in un dato posto di alvoro, allora l'inserimento lavorativo funziona. In questo caso il datore di lavoro ha trovato un buon lavoratore. Lo spartiacque non è più tra lavoratore normodotato e lavoratore disabile, ma tra il lavoratore che, data una certa mansione, è in grado di svolgerla adeguatamente e quello che non è capace di assumersene la responsabilità.
Ecco le cinque parole-chiave dell'inserimento mirato:

  • Orientamento:
    avere un progetto di vita, consapevolezza delle proprie capacità, limitazioni, potenzialità e attitudini; conoscere il mercato del lavoro, definire i propri obiettivi esistenziali, sociali e lavorativi.
  • Formazione:
    possedere molte conoscenze e competenze intellettuali, tecniche e umane, acquisite in percorsi formativi e opportunamente certificate.
  • Esperienza:
    maturare un'adeguta conoscenza del mondo del lavoro attraverso stage, tirocini, contratti di formazione in situazione.
  • Motivazione:
    avere chiarezza sui valori del lavoro: contribuire allo sviluppo della collettività, autorealizzarsi e provvedere al proprio sostentamento e a quello di quanti dipendono da noi.
  • Responsabilità:
    assumere il ruolo di lavoratore ed i conseguenti impegni, senza sconti.

 

PER LE AZIENDE

 

  • Obblighi di assunzioni da parte delle aziende
    Le aziende con più di 15 dipendenti devono assumere lavoratori disabili. Le aziende che occupano da 16 a 35 dipendenti ne devono assumere 1. Quelle che impiegano fino a 50 dipendenti 2. Le aziende con oltre 50 dipendenti devono assumere un numero di disabili pari al 7% dei lavoratori occupati; inoltre, in via transitoria ed in attesa della riforma in materia, devono inoltre assumere orfani, coniugi, superstiti e categorie equiparate, nonché profughi nella misura dell'1% dei lavoratori occupati.
  • Quali dipendenti devono essere considerati ai fini del calcolo della quota di riserva di personale disabile?
    L'individuazione dell'organico dell'azienda (fascia 15/35 - 36/50 - oltre 50) sul quale calcolare la quota di riserva (base di computo) si ottiene considerando l'intero insieme dei lavoratori dipendenti dell'azienda, ad esclusione di:
    disabili occupati ai sensi della legge 68/99 e della normativa precedente, nonchè i soggetti divenuti inabili nel corso del rapporto di lavoro con percentuali pari o superiori al 60% (34& se invalidi del lavoro);
    tempi determinati di durata non superiore ai 6 mesi;
    soci di cooperative di produzione e lavoro;
    dirigenti; apprendisti; CFL;
    contratti di reinserimento;
    lavoratori occupati con contratto di lavoto temporaneo;
    lavoratori a domicilio;
    lavoratori occupati all'estero;
    lavoratori di cui all'art. 18 c. 2 L. 68/99, più precisamente orfani, coniugi superstiti e soggetti a loro equiparati di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, o in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, dei profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della L. 763 del 26/12/1981 e coloro che rientrano nella disciplina speciale della L. 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo, nei limiti della percentuale dell'1%.
  • Agevolazioni alle aziende
    La legge 68/99 dispone ogni anno di un fondo pari a 31.000.000 di euro per:
    - Fiscalizzare gli oneri contibutivi sino al 100% e sino ad otto anni in proporzione alla disabilità dei lavoratori da assumere.
    - Rimborsare parzialemente le spese per l'adeguamento del posto di lavoro.
    - Finanziare attività volte a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili.
  • Sanzioni per le aziende che non assumono i disabili
    La direzione provinciale del lavoro commina le sanzioni nella misura di:
    - 516 euro per ritardato invio del prospetto informativo
    - 26 euro per ogni giorno di ritardo di prospetto informativo
    - 52 euro per ogni giorno, per ciascun lavoratore disabile non occupato
    Gli importi delle sanzioni irrorate integreranno il fondo regionale per l'inserimento mirato e per finanziare i progetti di inclusione lavorativa.
    I responsabili di amministrazione pubbliche inadempienti sono soggetti a sanzioni penali.
  • Regolarizzazione dell'azienda
    E' necessario presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui si è obbligati all'assunzione del lavoratore con disabilità.
    Entro il 31 gennaio di ogni anno bisogna presentare il prospetto informativo e dichiarare quanti e quali posti di lavoro sono riservati ai disabili in azienda.
    Si può chiedere all'ufficio di collocamento dei lavoratori disabili della propria provincia di stipulare una convenzione per l'inserimento lavorativo mirato.
    Si possono sperimentare le capacità lavorative di un disabile attivando un programma di tirocinio formativo e di orientamento.
  • La trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro per assunzioni con contratto di apprendistato, contratto formazione e di lavoro e contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 9 mesi, deve essere computata come una nuova assunzione?
    Se l'assunzione è avvenuta
    prima dell'entrata in vigore della norma, non rientrano nell'obbligo le aziende da 15 a 35 dipendenti. Essa vale solo ai fini dei limiti numerici per il superamento della fascia di appartenenza.
    Se l'assunzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge la trasformazione vale sia ai fini della "nuova assunzione" che dei "limiti numerici".
  • Il disabile che lavora part-time viene considerato come un'unità o una frazione di unità?
    Vale per una unità se supera il 50% dell'orario contrattuale. Nelle aziende dai 15 ai 35 dipendenti vale come unità indipendentemente dall'orario di lavoro se ha una percentuale di invalidità superiore al 50%. Vale in proporzione dell'orario svolto se non supera il 50% dell'orario di lavoro contrattuale.
  • Come si ottempera all'obbligo dell'assunzione nominativa o a quello dell'assunzione numerica?
    All'obbligo dell'assunzione nominativa si ottempera solo ad assunzione avvenuta del disabile oppure con la richiesta di "esonero parziale" oppure con la "convenzione" finalizzata a programmare l'assunzione del disabile.
    Per quanto riguarda l'assunzione numerica, l'obbligo è ottemperato formalmente con la compilazione del terzo foglio del prospetto informativo.
  • Cosa si intende per "compensazione territoriale"?
    I datori di lavoro privati e pubblici economici, dietro loro motivata richiesta, possono essere autorizzati ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto. In questo caso  le eccedenze a compenseranno il minor numero di lavoratori assunti nelle altre provincie in cui l'azienda ha sedi operative.
  • Come si ottiene l'autorizzazione alla "compensazione territoriale"?
    Si hanno i seguenti casi:

    - Unità produttive situate nella stessa Regione: i datori di lavoro privati devono presentare la domanda, diretta ad ottenere l'autorizzazione di compensazione territoriale, all'ufficio categorie protette dove si trova la sede legale dell'azienda.

    - Unità produttive situate in diverse Regioni: i datori di lavoro privati devono presentare la domanda, corredata dell'ultimo prospetto informativo, al Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l'Impiego. Nella domanda  si dovrà specificare l'attività dell'azienda e le caratteristiche tecniche e amministrative delle unità interessate che richiedono un maggiore assorbimento di categorie protette in un  ambito territoriale anzichè in un altro.

    Le aziende con meno di 50 dipendenti sono esonerate dalla presentazione dell'istanza di "compensazione territoriale" perchè possono assumere nelle provincie a loro scelta con comunicazione agli uffici interessati.
  • A chi rivolgersi?
    Si possono trovare informazioni sul sito del Ministero www.welfare.gov.it oppure ci si può rivolgere al proprio consulente del lavoro.

 

PER IL LAVORATORE

 

  • Per chi è pensata la legge 68/99?
    Il sistema per l'inserimento lavorativo mirato della legge 68 è rivolto alle persone in età lavorativa con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali, intellettive e relazionali.
    Inoltre alle persone con:
    - Invalidità civile superiore al 45%
    - Invalidità del lavoro superiore al 33%
    - Cecità assoluta o con residuo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzzione.
    - Sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata
    - Invalidità di guerra, invalidità civile di guerra
    - Invalidità per servizio
  • Come avere diritto all'inserimento lavorativo mirato
    Bisogna presentare domanda per il riconoscimento delle condizioni di disabilità alla propria ASL.
    La commissione sanitaria sottoporrà i richiedenti a visite specialistiche e a colloqui per accertare la condizione di disabilità ed emettere:
    - La diagnosi funzionale
    - Il profilo socio-lavorativo
    - La relazione conclusiva

    Questi documenti definiranno la capacità lavorativa del richiedente: competenze, abilità, conoscenze e attitudini, situazioni di incompatibilità tra minorazioni e potenzialità lavorative: in questo modo può essere perfezionata l'iscrizione alle liste di collocamento.
  • Come trovare lavoro con la legge 68/99
    Bisogna fare la domanda per ottenere il profilo socio-lavorativo presso l'ASL e, intanto, iscriversi nelle liste di collocamento disabili della propria provincia.
    Scrivere il curriculum vitae, inviarlo alle aziende che devono assumere i lavoratori disabili, chiedere un colloquio con il responsabile delle risorse umane delle aziende.
    Il consiglio è quello di riflettere su propri punti di forza e di debolezza nello scrivere il curriculum e di recarsi al colloquio con la consapevolezza che, nonostante l'handicap, la proprie capacità lavorative potrebbero essere utili all'azienda.
  • Come qualificarsi per un lavoro
    Conviene iscriversi a un corso di formazione professionale che garantisca le qualificazioni e le competenze per i lavori richiesti dalle aziende del proprio territorio, compatibilmente alle proprie disabilità.
    Un buon metodo per avicinarsi al mondo del lavoro sono stage e torocini di formazione in azienda che contribuiscono ad arricchire il curriculum, fare esperienza e acquisire nuove competenze.
    Gli studenti possono chiedere ai propri insegnanti di attuare un progetto di alternanza scuola-lavoro.

  

INCONTRO LAVORATORE - IMPRESA

 

  • La Commissione Provinciale Tripartita per il Lavoro
    E' costituita da rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei disabili e ha il compito di definire le politiche per l'impiego dei lavoratori disabili.
  • Il Comitato Tecnico
    E' costituito da esperti dell'inclusione lavorativa ed elabora le schede con le capacità lavorative dei disabili. Inoltre analizza i posti di lavoro disponibili e realizza il collocamento mirato.
  • L'Ufficio per il Collocamento Disabili
    E' costituito all'inteno dell'Assessorato al Lavoro, nei centri territoriali per l'impiego. Riceve i prospetti informativi, li controlla e li approva; iscrive i lavoratori alle liste di collocamento dei disabili e istruisce le partiche per le convenzioni.
  • La Commissione Sanitaria
    E' costituita da medici, da un sanitario esperto della patologia del richiedente e da un operatore sociale. Visita il lavoratore, effetua colloqui e valutazioni, ricostruisce e valuta l'istruzione, l'attività formativa, riabilitative e l'integrazione scolastica e sociale già realizzate dalla persona. Questo per giungere:
    - Alla diagnosi funzionale
    - Al profilo socio-lavorativo
    - Alla relazione conclusiva
  • Il Servizio di Integrazione Lavorativa (laddove esiste)
    Svolge un'attività di mediazione al lavoro con programmi di inclusione lavorativa diretti all'utenza disabile e alle aziende.
  • La Direzione Provinciale del Lavoro
    Effettua controlli nelle aziende ed eventualmente commina le sanzioni.
  • L'Ente Locale
    Può fertilizzare le opportunità offerte dalla legge 68 attraverso alcune azioni positive: dare informazioni ai disabili e alle aziende; formare i lavoratori disabili verso le qualifiche richieste dal mercato; sensibilizzare le imprese a verificare il valore del lavoratore disabile, promuovere forme di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
  • Le organizzazioni del territorio
    - Associazioni di categoria dei datori di lavoro. Possono veicolare l'informazione verso le imprese e stimolare l'attenzione verso l'inserimento lavorativo mirato.
    - I consulenti del lavoro. Possono mediare l'incontro delle esigenze delle aziende con gli obblighi della legge
    - Associazioni dei disabili. Svolgono un'efficace azione di controllo dell'applicazione corretta della legge, anche partecipando alla commissione tripartita provinciale. Diffondono l'informazione tra i lavoratori disabili e li formano alla cultura del lavoro.
  • I sindacati
    Danno luogo ad azioni di promozione e controllo del processo di inserimento lavorativo, attivandosi nella commissione provinciale tripartita.
  • L'attività interistituzionale tra i servizi
    La legge 68 lascia che ciascun territorio definisca l'assetto organizzativo dei servizi per l'inserimento mirato che meglio risponde alle proprie esigenze e risorse. Afferma che il processo di inserimento lavorativo non può essere affidato ad un unico servizio che, per quanto efficiente, lavori in isolamento. Il successo della legge 68 è, dunque, legato alla capacità dei servizi per l'impiego e di quelli sanitari, sociali e formativi di interagire efficacemente tra loro. Solo questa attività interistituzionale permette di attuare l'insieme delle procedure che, ancorché basate sull'imposizione di un obbligo, sono il risultato di una maturazione culturale e sociale della comunità.

 GLI STRUMENTI DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO MIRATO

 

  • Diagnosi funzionale, profilo socio-lavorativo e relazione conclusiva
    Sono i documenti che la commisione sanitaria dell'ausl produce per definire le abilità.
    - Cognitive: prestare attenzione a un compito, memorizzare un'istruzione...
    - Sensoriali e percettive: ad esempio distinguere due attrezzi simili...
    - Motorie, pusturali e funzionali: piegarsi, rimanere in piedi a lungo, afferrare, tirare...
    - Socio-relazionali, come la capacità di lavorare in gruppo
    - Incompatibilità delle minorazioni con particolari ambienti, attività, condizioni di lavoro.
    - Conoscenza e competenza sviluppate nel percorso scolastico e formativo o riabilitativo.
    - Capacità lavorative migliori.
    - Potenzialità lavorative e dei percorsi più adeguati per svilupparle
  • Scheda personale
    L'agenzia per il collocamento dei disabili trascrive su apposite schede personali le informazioni ricevute dalla commissione sanitaria, in modo da avere una conoscenza dettagliata del potenziale lavorativo del disabile.
    Questi dati permettono agli operatori dell'agenzia di proporre al disabile un percorso di orientamento, formazione, qualificazione e specializzazione o, nei casi in è possibile, di avviarlo a un lavoro funzionale alle sue capacità.
  • Analisi dei posti di lavoro
    Questo è il processo di conoscenza che gli operatori della mediazione conducone nell'azienda:
    - Struttura e organizzazione funzionale,
    - Organizzazione del ciclo di produzione,
    - Analisi delle posizioni di lavoro e delle capacità lavorative richieste,
    al fine di stabilire quali doti dovrà possedere il lavoratore per vivere in quell'impresa, relazionarsi con gli altri che vi lavorano e portare a termine il lavoro assegnato.
  • Convenzioni
    Le aziende che sono soggette agli obblighi della legge 68, e anche quelle non soggette, possono stipulare una convenzione con gli uffici provinciali per il collecamento dei disabili al fine di concordare i tempi e le modalità di assunzione dei disabili. La convenzioni prevedono:
    - Chiamata nominativa
    - Misure di selezione
    - Agevolazioni, incentivazioni fiscali e rimborsi
    - Misure di accompagnamento da parte dei servizi di mediazione al lavoro
    - Programmi di formazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda
    - Programmazione dei tempi dell'assunzione
    - Tempi di prova più lunghi di quelli contrattuali, incentivi e agevolazioni per l'azienda.
  • Programma di inserimento lavorativo mirato
    E' il programma che viene attuato a seguito di una chiamata numerica o nominativa, quando il lavoratore e l'impresa mostrano fin dall'inizio un elevato grado di compatibilità, non è necessario ricorrere a qualche forma di accompagnamento e il lavoratore può essere collocato in azienda senza particolari misure di mediazione.
  • Tirocinio di formazione e di orientamento
    Quando un disabile ha necessità di acquisire esperienza, orientarsi nel mondo del lavoro o deve ancora assumere il ruolo di lavoratore ovvero ha necessità di acquisire autonomia, può essere inserito in un programma di tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato all'assunzione. Nel primo caso, al termine del tirocinio, l'azienda è vincolata all'assunzione, ma può computare il tirocinante tra i lavoratori disabili da assumenre già durante lo svolgimento del tirocinio.
    I tirocini di formazione e di orientamento devono essere supportati da adeguate forme di consulenza psico-socio-educazionale, quali:
    - Tutoraggio
    - Monitoraggio
    - Accompagnamento
    - Supervisione 

 

 

Ultimo aggiornamento: mercoledì 25 gennaio 2006