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SPECIALE STADI ACCESSIBILI CALCIO NORDEST
LA SITUAZIONE LEGISLATIVA: ALCUNI
SPUNTI

Osservando i risultati di una ricerca condotta per il Guerin
Sportivo da Matteo Marani dove, come
potrete visionare
direttamente, si condannava una certa apatia del mondo del calcio di
Serie A, refrattario alle questioni dell'accessibilità per i disabili, non
solo a livello di sensibilità delle società, ma anche come adeguamento
delle strutture alle leggi italiane in tema di abbattimento delle barriere
architettoniche.
La situazione che sono stati riscontrati negli stadi del
Triveneto visionati è comunque migliore, nonostante ancora molto rimanga
da fare, specie per adattare gli spazi alle norme di sicurezza.
La prima domanda da porsi è questa: quali sono le caratteristiche di uno
stadio che si voglia definire "accessibile"?
In realtà non c'è univocità tra le normative: ci sono più parametri, a
seconda degli enti deliberatori.
La base da cui siamo partiti è quella che potete vedere anche nel nostro
Speciale Barriere Architettoniche, alla pagina che parla
dei Servizi Urbani e delle Strutture Sociali: a noi interessa il paragrafo
denominato "Impianti sportivi", che riportiamo nei suoi passi salienti,
laddove si riferisce agli stadi.
Gli impianti sportivi, dove si svolgono attività sportive e
manifestazioni atletiche, come stadi di calcio o di atletica, palazzetti
dello sport, piscine etc., devono essere accessibili.
Tale requisito è soddisfatto se sono accessibili gli spazi esterni,
ovvero ci sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica
all'accesso dell'edificio; se ci sono dei posti auto riservati, e se sono
accessibili tutte le parti dell'edificio.
Per i servizi igienici, il D.M. 236/89 afferma la necessità di un
servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio, bene
posizionato e facilmente raggiungibile, anche in considerazione di quanto
indicato nel D.P.R. 503/96 all'art. 8.
In relazione all'utilizzazione del settore per il pubblico (tribune,
gradinate, spalti, sedute fisse ecc.) si possono prendere a esempio le
prescrizioni previste per le sale e i luoghi di spettacolo, e cioè:
- in prossimità di una via di uscita o di un luogo sicuro statico
devono essere previsti spazi liberi riservati per persone su carrozzina,
nella misura di almeno 2 spazi liberi ogni 400 o frazione di
400 posti, con un minimo di due, predisposti su pavimento orizzontale o
con dimensioni tali da garantirne la manovra e lo stazionamento;
- la collocazione di questi spazi liberi varia in funzione del sistema
di percorsi del settore del pubblico, che può essere del tipo ad
accesso/uscita dall'alto o dal basso della gradinata.
Inoltre, per tutti quegli impianti che, per la loro realizzazione o
adeguamento, accedono ai finanziamenti concessi dall'Istituto del Credito
Sportivo, il C.O.N.I. richiede che il requisito della ACCESSIBILITA'
risulti garantito nei seguenti settori funzionali:
- spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi
percorsi);
- servizi di supporto (spogliatoi a annessi, pronto soccorso, uffici
amministrativi, parcheggi);
- spazi per il pubblico (posto spettatori, servizi igienici,
infermeria, parcheggi);
- eventuali spazi per attività complementari (bar, settore stampe,
attività commerciali).
Per questo tipo di prescrizioni tecniche, è necessario consultare le
Norme C.O.N.l. per l'impiantistica sportiva approvate dalla Giunta
Esecutiva del C.O.N.I. con Deliberazione n. 1492 del 19/12/1997.
Anche la "Guida per l'abbattimento delle Barriere
Architettoniche" pubblicata dalla regione Veneto fa il punto
della situazione sotto l'aspetto legislativo, e ne ricaviamo delle
indicazioni, che vanno nella medesima direzione dell'accessibilità che
abbiamo proposto nello Speciale, riportato più sopra.
Partendo dalla scuola, l'articolo 28 della legge 118/1971 pone
l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico, in modo da poter
così garantire la frequenza scolastica.
Tale principio viene ribadito anche dall'articolo 18 del DPR 384/1978
che esplicitamente impone di rendere accessibili gli edifici delle
istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e le altre
istituzioni di interesse sociale nella scuola, attraverso l'adeguamento
delle strutture interne ed esterne a degli standards indicati dal D.P.R.
stesso.
Per quanto riguarda le attrezzature sportive, l'articolo 23 della
legge 104/1992 dispone che Regioni, Comuni e CONI realizzino
l'eliminazione delle barriere architettoniche che limitano la fruibilità
delle strutture negli impianti di loro competenza.
Anche gli edifici di culto devono essere visitabili e prevedere una
zona riservata facilmente accessibile per assistere alle funzioni
religiose (art. 3 D.M.LL.PP. 236/1989).
Le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a dover essere
accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni 400 (o frazione)
per disabili con difficoltà motorie (art. 26 D.P.R. 384/1978).
Tali disposizioni vengono ampliate dagli articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP.
236/1989, che prevede che le unità immobiliari sedi di riunioni o
spettacoli, circoli privati, ristorazioni debbano essere visitabili,
ovverosia prevedere una zona riservata, un servizio igienico
opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili.
I posti riservati salgono a due ogni 400 (o frazione) per le
persone a ridotta capacità motoria e altrettanti per persone su sedia a
ruote.
Più in generale, la legislazione vigente afferma che tutti i locali
destinati ad attività collettive (ed in particolare i luoghi pubblici)
devono essere accessibili.
Tale legislazione si applica nel modo seguente:
- gli edifici (pubblici e privati) di nuova costruzione devono essere
realizzati in conformità agli standards previsti;
- gli edifici (pubblici e privati) in ristrutturazione devono
anch'essi rispettare gli standards normativi;
- gli edifici pubblici esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno
essere oggetto delle possibili e conformi varianti.
Riassumiamo alcuni dati interessanti, con alcun numeri.
Si fa presto a fare il conto per i parcheggi accessibili, dal momento che
il parametro indicato è di un posto riservato ogni 1200.
Ben più stretta l'indicazione che possiamo prendere come indicativa per i
posti assegnati all'interno dello stadio: si parla di due posti ogni 400
(o frazione) per le persone con ridotta capacità motoria, e altrettanti
per persone su sedia a rotelle.
Sempre per snocciolare un po' di numeri, e solo per stare ai 2 + 2 posti
per 400, sarebbero 40 a Cittadella, e 210 a Verona, per prendere i due
estremi quantitativi della nostra ricerca.
L'altro dato rilevante, e meno scontato se vogliamo, è quello che
ricaviamo anche ad esempio dal Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996,
relativo alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di
impianti sportivi, dove è dichiarato chiaramente che "E' ammesso l'uso
di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie
d'uscita" (Art. 8), le quali vie d'uscita evidentemente vanno
predisposte in altro modo.
Facile la conclusione: non si può avere "solamente" il mezzo
meccanico per raggiungere le tribune, perché in caso di evacuazione non
saranno vie utilizzabili.
Il "solamente" è tra parentesi, perché spesso si considera già davvero
molto l'esistenza dell'ascensore accessibile: facendo queste
considerazioni sulla sicurezza non vorremmo minimizzarne l'importanza,
anzi.
Il problema appunto si pone proprio sui termini della sicurezza, perché,
ed è davvero difficile pensarlo anche in fase di progettazione,
bisognerebbe realizzare delle rampe di pendenza di non più dell'8% che
colleghino la tribuna con il livello zero.
Per ciascuno stadio o quasi questo vorrebbe significare 200 metri circa di
rampa.
Ma tant'è, questa è la procedura indicata dalle norme, il prezzo da pagare
per un'accessibilità di sicurezza alle tribune.
Con queste difficoltà, acquista molto più valore la soluzione dei posti
riservati a bordo campo, nonostante anche questa soluzione non soddisfi
tutte le esigenze.
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