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SPECIALE STADI ACCESSIBILI CALCIO NORDEST

LA SITUAZIONE LEGISLATIVA: ALCUNI SPUNTI

Osservando i risultati di una ricerca condotta per il Guerin Sportivo da Matteo Marani dove, come potrete visionare direttamente, si condannava una certa apatia del mondo del calcio di Serie A, refrattario alle questioni dell'accessibilità per i disabili, non solo a livello di sensibilità delle società, ma anche come adeguamento delle strutture alle leggi italiane in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.
La situazione che sono stati  riscontrati negli stadi del Triveneto visionati è comunque migliore, nonostante ancora molto rimanga da fare, specie per adattare gli spazi alle norme di sicurezza.
La prima domanda da porsi è questa: quali sono le caratteristiche di uno stadio che si voglia definire "accessibile"?
In realtà non c'è univocità tra le normative: ci sono più parametri, a seconda degli enti deliberatori.
La base da cui siamo partiti è quella che potete vedere anche nel nostro Speciale Barriere Architettoniche, alla pagina che parla dei Servizi Urbani e delle Strutture Sociali: a noi interessa il paragrafo denominato "Impianti sportivi", che riportiamo nei suoi passi salienti, laddove si riferisce agli stadi.

Gli impianti sportivi, dove si svolgono attività sportive e manifestazioni atletiche, come stadi di calcio o di atletica, palazzetti dello sport, piscine etc., devono essere accessibili.
Tale requisito è soddisfatto se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica all'accesso dell'edificio; se ci sono dei posti auto riservati, e se sono accessibili tutte le parti dell'edificio.
Per i servizi igienici, il D.M. 236/89 afferma la necessità di un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio, bene posizionato e facilmente raggiungibile, anche in considerazione di quanto indicato nel D.P.R. 503/96 all'art. 8.
In relazione all'utilizzazione del settore per il pubblico (tribune, gradinate, spalti, sedute fisse ecc.) si possono prendere a esempio le prescrizioni previste per le sale e i luoghi di spettacolo, e cioè:

- in prossimità di una via di uscita o di un luogo sicuro statico devono essere previsti spazi liberi riservati per persone su carrozzina, nella misura di almeno 2 spazi liberi ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, predisposti su pavimento orizzontale o con dimensioni tali da garantirne la manovra e lo stazionamento;
- la collocazione di questi spazi liberi varia in funzione del sistema di percorsi del settore del pubblico, che può essere del tipo ad accesso/uscita dall'alto o dal basso della gradinata.
Inoltre, per tutti quegli impianti che, per la loro realizzazione o adeguamento, accedono ai finanziamenti concessi dall'Istituto del Credito Sportivo, il C.O.N.I. richiede che il requisito della ACCESSIBILITA' risulti garantito nei seguenti settori funzionali:
- spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi);
- servizi di supporto (spogliatoi a annessi, pronto soccorso, uffici amministrativi, parcheggi);
- spazi per il pubblico (posto spettatori, servizi igienici, infermeria, parcheggi);
- eventuali spazi per attività complementari (bar, settore stampe, attività commerciali).

Per questo tipo di prescrizioni tecniche, è necessario consultare le Norme C.O.N.l. per l'impiantistica sportiva approvate dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. con Deliberazione n. 1492 del 19/12/1997.

Anche la "Guida per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche" pubblicata dalla regione Veneto fa il punto della situazione sotto l'aspetto legislativo, e ne ricaviamo delle indicazioni, che vanno nella medesima direzione dell'accessibilità che abbiamo proposto nello Speciale, riportato più sopra.

Partendo dalla scuola, l'articolo 28 della legge 118/1971 pone l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico, in modo da poter così garantire la frequenza scolastica.
Tale principio viene ribadito anche dall'articolo 18 del DPR 384/1978 che esplicitamente impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, attraverso l'adeguamento delle strutture interne ed esterne a degli standards indicati dal D.P.R. stesso.
Per quanto riguarda le attrezzature sportive, l'articolo 23 della legge 104/1992 dispone che Regioni, Comuni e CONI realizzino l'eliminazione delle barriere architettoniche che limitano la fruibilità delle strutture negli impianti di loro competenza.
Anche gli edifici di culto devono essere visitabili e prevedere una zona riservata facilmente accessibile per assistere alle funzioni religiose (art. 3 D.M.LL.PP. 236/1989).
Le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a dover essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni 400 (o frazione) per disabili con difficoltà motorie (art. 26 D.P.R. 384/1978).
Tali disposizioni vengono ampliate dagli articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989, che prevede che le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli, circoli privati, ristorazioni debbano essere visitabili, ovverosia prevedere una zona riservata, un servizio igienico opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili.
I posti riservati salgono a due ogni 400 (o frazione) per le persone a ridotta capacità motoria e altrettanti per persone su sedia a ruote.
Più in generale, la legislazione vigente afferma che tutti i locali destinati ad attività collettive (ed in particolare i luoghi pubblici) devono essere accessibili.
Tale legislazione si applica nel modo seguente:

- gli edifici (pubblici e privati) di nuova costruzione devono essere realizzati in conformità agli standards previsti;
- gli edifici (pubblici e privati) in ristrutturazione devono anch'essi rispettare gli standards normativi;
- gli edifici pubblici esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere oggetto delle possibili e conformi varianti.

Riassumiamo alcuni dati interessanti, con alcun numeri.
Si fa presto a fare il conto per i parcheggi accessibili, dal momento che il parametro indicato è di un posto riservato ogni 1200.
Ben più stretta l'indicazione che possiamo prendere come indicativa per i posti assegnati all'interno dello stadio: si parla di due posti ogni 400 (o frazione) per le persone con ridotta capacità motoria, e altrettanti per persone su sedia a rotelle.
Sempre per snocciolare un po' di numeri, e solo per stare ai 2 + 2 posti per 400, sarebbero 40 a Cittadella, e 210 a Verona, per prendere i due estremi quantitativi della nostra ricerca.

L'altro dato rilevante, e meno scontato se vogliamo, è quello che ricaviamo anche ad esempio dal Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996, relativo alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi, dove è dichiarato chiaramente che "E' ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita" (Art. 8), le quali vie d'uscita evidentemente vanno predisposte in altro modo.
Facile la conclusione: non si può avere "solamente" il mezzo meccanico per raggiungere le tribune, perché in caso di evacuazione non saranno vie utilizzabili.
Il "solamente" è tra parentesi, perché spesso si considera già davvero molto l'esistenza dell'ascensore accessibile: facendo queste considerazioni sulla sicurezza non vorremmo minimizzarne l'importanza, anzi.
Il problema appunto si pone proprio sui termini della sicurezza, perché, ed è davvero difficile pensarlo anche in fase di progettazione, bisognerebbe realizzare delle rampe di pendenza di non più dell'8% che colleghino la tribuna con il livello zero.
Per ciascuno stadio o quasi questo vorrebbe significare 200 metri circa di rampa.
Ma tant'è, questa è la procedura indicata dalle norme, il prezzo da pagare per un'accessibilità di sicurezza alle tribune.
Con queste difficoltà, acquista molto più valore la soluzione dei posti riservati a bordo campo, nonostante anche questa soluzione non soddisfi tutte le esigenze.

 

Ultimo aggiornamento: mercoledì 25 gennaio 2006