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Associazione
Sergio Maiorano onlus |
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Via Vigna del
Piano, 17 - 00060 - Riano (RM)
Telefono:
06/9081091- Cell 347 5759344
Fax:
06/9081091
E mail:
associazionesergiomaioranoonlus
Codice
fiscale: 97183430582 |
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SERVIZI URBANI E STRUTTURE
SOCIALI
Oltre all'abitare, molte altre sono le attività che qualificano la vita
sociale e di relazione delle persone.
Proprio in questo campo, in quello dei cosiddetti servizi urbani, le
barriere architettoniche creano i disagi più grandi alla qualità della
vita della persona disabile.
Eppure le disposizioni legislative in questo campo sono semplici ed
inequivocabili, in quanto tutta una serie di obbligazioni è
fatta discendere alle autorità competenti alla gestione del servizio.
Per strutture sociali si intendono gli ambienti
destinati ad attività sanitarie e assistenziali, quindi gli
ospedali, le case di cura, i centri di riabilitazione, le case di riposo
etc.; ed ancora gli
ambienti destinati ad attività culturali, e
cioè biblioteche, musei, sale per mostre temporanee;
gli ambienti destinati ad ogni altro tipo di attività rivolta al
sociale; infine, tutti gli altri edifici pubblici, compresi
quelli a carattere giudiziario, come tribunali, preture,
questure, e a carattere amministrativo, come le sedi di
enti previdenziali, assistenziali etc.).
- SCUOLA
L'articolo 28 della legge 118/1971 pone l'obbligo di
rendere accessibile l'edificio scolastico, in modo da poter così
garantire la frequenza scolastica a tutti.
Tale principio è ribadito anche dall'articolo 18 del DPR
384/1978, che in maniera esplicita impone di rendere
accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche,
compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse
sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli
standards indicati dal D.P.R. stesso.
Gli edifici pubblici e privati degli istituti scolastici d’ogni grado
per essere accessibili devono prevedere almeno un percorso esterno che
colleghi la viabilità pubblica all'accesso dell'edificio, dei posti auto
riservati, la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli
studenti con ridotte o impedite capacita motorie, ed almeno un servizio
igienico accessibile.
Nello specifico, per quanto riguarda gli edifici pubblici,
gli arredi e le attrezzature didattiche (banchi, sedie, macchine da
scrivere, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere
caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità.
Nel caso l'edificio scolastico sia disposto su più piani, e non ci
sia l'ascensore, è consigliabile collocare la classe frequentata dagli
alunni con impedite capacità motorie al piano terra.
Per quanto riguarda gli edifici privati, ci deve
essere almeno un servizio igienico accessibile per ogni piano utile
dell'edificio (qualora nell'edificio siano previsti piu nuclei di
servizi igienici, anche quelli accessibili dovranno essere incrementati
in proporzione).
Nel caso di interventi in edifici privati aperti al pubblico, qualora ci
sia un'effettiva impossibilità a superare gli elementi di ostacolo, ad
esempio per mancanza di spazio, deve essere garantito il requisito di
VISITABILITA’ CONDIZIONATA predisponendo in prossimità dell'ingresso un
pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di
accessibilità.
- IMPIANTI
SPORTIVI
I locali privati in cui si svolgono attività fisiche, come le palestre
private, i centri per il fitness, per il body building etc., dato il
loro carattere prevalentemente commerciale, sono riconducibili ai luoghi
aperti al pubblico, e quindi soltanto VISITABILI.
Tuttavia si ritiene che il servizio igienico debba comunque essere
accessibile, indipendentemente dalla superficie del locale.
Gli impianti sportivi, dove si svolgono attività sportive e
manifestazioni atletiche, come stadi di calcio o di atletica, palazzetti
dello sport, piscine etc., devono essere accessibili.
Tale requisito è soddisfatto se sono accessibili gli spazi esterni,
ovvero ci sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità
pubblica all'accesso dell'edificio; se ci sono dei posti auto riservati,
e se sono accessibili tutte le parti dell'edificio.
Per i servizi igienici, il D.M. 236/89 afferma la necessità di un
servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio, bene
posizionato e facilmente raggiungibile, anche in considerazione di
quanto indicato nel D.P.R. 503/96 all'art. 8.
In relazione all'utilizzazione del settore per il pubblico (tribune,
gradinate, spalti, sedute fisse ecc.) si possono prendere a esempio le
prescrizioni previste per le sale e i luoghi di spettacolo, e cioè:
- in prossimità di una via di uscita o di un luogo sicuro statico devono
essere previsti spazi liberi riservati per persone su carrozzina, nella
misura di almeno 2 spazi liberi ogni 400 o frazione di 400 posti, con un
minimo di due, predisposti su pavimento orizzontale o con dimensioni
tali da garantirne la manovra e lo stazionamento;
- la collocazione di questi spazi liberi varia in funzione del sistema
di percorsi del settore del pubblico, che può essere del tipo ad
accesso/uscita dall'alto o dal basso della gradinata.
Inoltre, per tutti quegli impianti che, per la loro realizzazione o
adeguamento, accedono ai finanziamenti concessi dall'Istituto del
Credito Sportivo, il C.O.N.I. richiede che il requisito della
ACCESSIBILITA’ risulti garantito nei seguenti settori funzionali:
- spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi
percorsi);
- servizi di supporto (spogliatoi a annessi, pronto soccorso, uffici
amministrativi, parcheggi);
- spazi per il pubblico (posto spettatori, servizi igienici, infermeria,
parcheggi);
- eventuali spazi per attività complementari (bar, settore stampe,
attività commerciali).
Per questo tipo di prescrizioni tecniche, è necessario consultare le
Norme C.O.N.l. per l'impiantistica sportiva approvate dalla Giunta
Esecutiva del C.O.N.I. con Deliberazione n. 1492 del 19/12/1997.
- EDIFICI DI
CULTO
Gli edifici di culto (chiese, moschee, sinagoghe o qualsiasi altro
ambiente destinato al culto di ogni confessione e rito) devono essere
visitabili o perlomeno prevedere una zona riservata facilmente
accessibile per assistere alle funzioni religiose (art. 3
D.M.LL.PP. 236/1989).
La normativa vigente prescrive, infatti, per i luoghi di culto il
requisito della VISITABILITA’.
Tuttavia, proprio per le numerose affluenze di fedeli, sarebbe bene
che il requisito fosse applicato in maniera più ampia possibile, così
da garantire a tutti la partecipazione alla funzione religiosa. Tale
requisito è soddisfatto se sono previsti dei posti auto riservati,
di pertinenza dell'edificio, almeno un percorso accessibile che colleghi
la viabilità pubblica all'accesso dell'edificio, ed almeno una zona
accessibile, riservata ai fedeli per assistere alla funzione.
Tale zona deve essere raggiungibile mediante un percorso
continuo, eventualmente collegato con rampe.
E' necessario ricordare che, all'interno di questa tipologia di edifici,
la maggior parte di essi è soggetta a vincolo di tutela monumentale ai
sensi della Legge 1089/39.
- SALE PER RIUNIONI E SPETTACOLI
In questa definizione rientrano strutture edilizie ben definite come
teatri, cinema, auditori, ma anche ambienti meno caratterizzati,
destinati più in generale ad attività ricreative sia all'aperto che al
chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati.
Gli spazi per riunioni e spettacoli devono essere VISITABILI.
Tale requisito è valido se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci
deve essere almeno un percorso che colleghi la viabilità
pubblica all'ingresso dell'edificio, dei posti auto riservati,
almeno una zona riservata al pubblico, come specificato ai successivi
punti 1 e 2, almeno un servizio igienico, e, dove previsti, il palco,
palcoscenico e almeno un camerino/spogliatoio con relativo servizio
igienico.
Nel caso si debba intervenire su edifici esistenti, e ci
sia un'effettiva impossibilità per il superamento degli elementi di
ostacolo, deve essere garantito il requisito di VISITABILITA’
CONDIZIONATA predisponendo, in prossimità dell'ingresso, un pulsante di
chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità.
1. SALE CON POSTI A SEDERE
Nel caso di sale con posti a sedere, si devono prevedere, in prossimità
delle vie di esodo o di un luogo sicuro statico due posti riservati ogni
400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, per persone con
ridotte capacità motorie; due spazi liberi su pavimento orizzontale,
ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, riservati a
persone su sedia a ruote, con dimensioni tali da consentirne la manovra
e lo stazionamento.
2. ALTRI LUOGHI PRIVI DI POSTI FISSI
Nel caso di ambienti di spettacolo che non sono propriamente
identificabili come sale con posti a sedere e che non possono essere
compresi nei casi individuati al punto precedente, occorre prevedere più
in generale una zona agevolmente raggiungibile dalla persona
disabile, in prossimità delle vie di uscita o di un "luogo sicuro
statico"
Ricapitolando, le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a
dover essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni
400 per persone disabili con difficoltà motorie (art. 26 D.P.R.
384/1978).
Tali disposizioni vengono ulteriormente chiarite dagli articoli
3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989: le unità immobiliari sedi di
riunioni o spettacoli, circoli privati, ristorazioni devono essere
visitabili, prevedendo nella fattispecie una zona riservata, un servizio
igienico opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili.
Ogni 400 posti se ne devono riservare due per le persone a ridotta
capacità motoria, e altrettanti per persone su sedia a ruote.
Più in generale, la legislazione vigente afferma che tutti i locali
destinati ad attività collettive (ed in particolare i luoghi pubblici)
devono essere accessibili
L'accessibilità delle strutture sociali risulta garantita se sono
accessibili:
- gli spazi esterni, ovvero ci deve
essere almeno un percorso che funga da collegamento tra la viabilità
pubblica e l'accesso dell'edificio;
- ove previsti, i posti auto, in parcheggio o in
un'autorimessa di pertinenza dell'edificio;
- tutte le parti dell'edificio.
Per quanto riguarda i servizi igienici, secondo quanto espresso dal
D.M. 236/89, ci deve essere un servizio igienico
accessibile per ogni piano utile dell'edificio.
Naturalmente, i servizi accessibili devono anche avere una buona
ubicazione e devono essere facilmente raggiungibili, anche per quanto
indica il D.P.R. 503/96 all'art. 8, che prevede un
servizio igienico accessibile per ogni nucleo installato,
indipendentemente dalla collocazione per piano.
In particolare, per quanto riguarda gli edifici pubblici, deve essere
garantita l'accessibilità anche agli ambienti riservati al personale in
servizio (impiegati, operatori etc.).
Riassumendo, questa legislazione va applicata nel seguente modo:
- gli edifici
(pubblici e privati) di nuova costruzione devono essere
realizzati in conformità agli standards previsti dalla legge
- gli edifici
(pubblici e privati) in ristrutturazione devono anch'essi
rispettare gli standards normativi
- gli edifici pubblici esistenti,
anche se non ristrutturati, dovranno
essere oggetto di tutte le varianti possibili e conformi alla normativa
vigente
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